• Non ci sono risultati.

Il limite delle norme di applicazione necessaria.

I limiti rispetto all’esercizio dell’autonomia della volontà delle part

3.5 Il limite delle norme di applicazione necessaria.

Limite all’applicazione della legge individuata dalle disposizioni del regolamento come competente a regolare il contratto è costituito dalla norme di applicazione necessaria. Nel sistema di determinazione della

144

http://www.esteri.it/mae/doc/L218_1995.pdf

145

122

legge applicabile istituito dalla Convenzione di Roma, tali norme, disciplinate dall’art. 7, si vedevano attribuita una funzione importante quale la “realizzazione dell’integrità europea, sulla scorta dell’equo contemperamento della libera manifestazione della volontà dei contraenti e delle ragioni di un equilibrato sviluppo dell’economia comunitaria”.146 Per norme di applicazione necessaria, l’art. 7 della Convenzione fa riferimento alle norme appartenenti sia ad un Paese straniero, diverso da quello la cui legge regola il contratto, sia alla lex fori. 147

Il carattere di applicazione necessaria non è riservato ai casi (abbastanza rari) in cui l’ambito di applicazione di una certa norma sostanziale (e quindi la deroga alle ordinarie norme di conflitto) è stabilito

espressamente dal legislatore. Al contrario, è ben possibile che

l’appartenenza di una certa disposizione alla categoria delle norme di applicazione necessaria si ricavi dall’oggetto e dallo scopo della norma, attraverso i normali canoni dell’interpretazione. L’interprete dovrà operare una valutazione volta a stabilire se l’oggetto e lo scopo della norma interna ne rendano necessaria l’applicazione anche a quelle fattispecie che, alla stregua delle ordinarie regole di conflitto, sarebbero soggette al diritto straniero.

146 Alberto De Donatis “L’autonomia delle parti e la scelta della legge applicabile al contratto

internazionale”, cit., pag. 29-30.

147

123

“Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni interne che, per il loro oggetto o per il loro scopo, sono irrinunciabili per l’ordinamento del foro: esse devono essere applicate anche se la regola di conflitto esistente nella materia rinvia al diritto straniero”.148

Il concetto di norma di applicazione necessaria acquista un significato unicamente nel confronto con le norme di conflitto di tipo bilaterale che regolano una certa materia. Si deve convenire che le norme di conflitto bilaterali non sono sempre adeguate a realizzare un equilibrio tra gli interessi dei privati e gli interessi statali e l’esistenza dell’art. 7 della Convenzione conferma l’opportunità di ricorrere, in certi casi, a criteri di collegamento di tipo unilaterale.

Con la comunitarizzazione della Convenzione di Roma a seguito dell’adozione del regolamento Roma I, la disposizione relativa alle norme di applicazione necessaria, trasposta nell’art. 9 presenta alcune novità.

Le norme di applicazione necessaria si definiscono, nel nuovo testo, come quelle disposizioni imperative il cui rispetto è cruciale per la salvaguardia di interessi pubblici dello Stato che le ha adottate, in particolare per la sua organizzazione politica, sociale o economica.

148

Andrea Bonomi “Le norme imperative nel diritto internazionale privato”, cit., pag. 147- 155.

124

La Convenzione di Roma coltiva una certa ambiguità tra il concetto di

lois de police e quello di norme imperative. La definizione introdotta nel

regolamento contribuisce a chiarire che le norme di applicazione necessaria formano un sottoinsieme della categoria più generale delle norme imperative, la cui caratteristica fondamentale risiede nel fatto che sono dirette a tutelare valori giuridici ritenuti irrinunciabili per l’ordinamento cui appartengono.

Sembra innegabile che la definizione produrrà un effetto di uniformizzazione, in quanto uniforme ed autonoma rispetto a quelle eventualmente esistenti negli Stati membri. Inoltre, l’introduzione di una nozione comunitaria comporta, la competenza della Corte di giustizia per interpretarla; il giudice nazionale che intende ricorrere all’art. 9 e che abbia dei dubbi sulla portata di tale disposizione potrà dunque sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte.149

L’obiettivo di interesse generale perseguito dalle norme di applicazione necessaria, evidenzia in primo luogo, un chiaro collegamento tra le norme nazionali e il diritto comunitario: l’interesse che perseguono i legislatori nel dettare norme che si applicano estensivamente a determinate fattispecie è analogo al concetto di interesse generale che nel diritto comunitario serve a giustificare una regolamentazione nazionale

149

Nerina Boschiero “La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti

125

restrittiva delle libertà di circolazione. Il che, peraltro, non implica affatto che tutti gli obiettivi siano in sé legittimi né che siano compatibili con quelli ammessi dal diritto comunitario. Gli interessi comunitari, europei, possono coincidere con quelli nazionali degli Stati membri, ma possono anche non coincidere affatto; ne consegue che una medesima norma può essere qualificata come di applicazione necessaria per l’un ordinamento e non per l’altro (la decisione sul caso Ingmar è esemplificativa della diversità di interessi propri dello Stato e dell’ordinamento comunitario).

Gli Stati mantengono in principio la possibilità di qualificare autonomamente una norma come di applicazione necessaria, ma questa qualificazione e la operatività in concreto della norma è comunque sottoposta alla presa in considerazione ed alla compatibilità con gli obiettivi propri del diritto europeo.150 La Corte di giustizia ha ritenuto che, in virtù del principio che assicura la preminenza e la uniformità di interpretazione del diritto comunitario, le norme di applicazione necessaria del foro non siano sottratte al rispetto delle disposizioni del Trattato C.E. (oggi Trattato sul funzionamento U.E.), e più specificamente che le specifiche esigenze e motivazioni che sono alla base delle norme di applicazione necessaria del foro possano operare soltanto nei ristretti limiti in cui siano configurabili come eccezioni alle

150

126

“quattro libertà” espressamente previste dal Trattato (libertà di circolazione di merci, persone, servizi e capitali).151

Non basta più l’interesse generale che si intende salvaguardare con la propria normativa a giustificare l’applicazione delle norme in questione. Le norme interne di applicazione necessaria sono sottoposte ad un controllo di proporzionalità che implica necessariamente una comparazione delle obbligazione poste dai Paesi le cui leggi vengono in considerazione. La preminenza delle norme del foro è assicurata solo se l’interesse che la norma intende proteggere non è adeguatamente salvaguardato dalle corrispondenti norme straniere.

Si tratta di un modo di intendere l’operatività delle norme di conflitto che abbandona definitivamente il postulato dell’applicazione immediata e necessaria delle stesse, e che nei settori armonizzati del diritto comunitario postula l’applicazione dei principi collegati dell’equivalenza e del mutuo riconoscimento poiché la comparazione interverrà logicamente tra leggi in principio equivalenti o molto simili, essendo entrambe normative di trasposizione interna di direttive europee. Ma

151

Corte di giustizia C.E., 23 novembre 1999, causa C-369/96 e C-376/96, Arblade e Leloup, punto 31; v, anche sentenza 15 marzo 2001, causa C-165/98, Mazzoleni. In tali sentenze la Corte ha subordinato l’applicabilità in concreto della norma di applicazione necessaria del foro ad una condizione di legittimità comunitaria consistente nella doppia verifica relativa da un lato all’obiettivo di interesse generale perseguito dalla norma nazionale e dall’altro alla proporzionalità del contenuto della norma rispetto al medesimo obiettivo.

127

anche nei settori non ancora armonizzati, purché rilevino delle competenze comunitarie, il principio di proporzionalità rimane parimenti applicabile.152

Novità introdotta nell’art. 9 riguarda le condizioni per dare effetto alle norme di applicazione necessaria straniere appartenenti all’ordinamento di uno Stato terzo, cioè ad una legge distinta dalla lex fori e dalla lex

causae. In particolare si mantiene la possibilità (già prevista nella

Convenzione), di dare efficacia alle lois de police di uno Stato terzo, ma la subordina a condizioni più precise e restrittive. Una prima condizione riguarda l’oggetto delle norme imperative in questione; mentre la Convenzione non pone alcuna restrizione al riguardo, limitandosi a richiedere che la norma sia considerata come una norma di applicazione necessaria nell’ordinamento straniero cui appartiene, l’art. 9 par. 3, del regolamento permette di dare efficacia alle sole norme imperative che rendono illecita l’esecuzione del contratto, prendendo in considerazione le sole norme in vigore nello Stato in cui il contratto è stato o deve essere eseguito.

152 I giudici degli Stati contraenti dovranno verificare la compatibilità delle proprie norme di

conflitto e delle proprie norme di applicazione necessaria con le “raisons impérieuses” del diritto primario e derivato europeo e non si potrà in nessun caso assegnare loro un campo d’applicazione spaziale esorbitante rispetto al raggiungimento dell’obiettivo e del valore protetto dalla norma: l’evizione della norma straniera dovrà essere comunque proporzionata all’obiettivo.

128

Per quanto concerne le ragioni che possono giustificare la presa in considerazione delle lois de police straniere, gli scopi di questo difficile esercizio possono essere vari, legati ad interessi statali e individuali, nonché ad interessi tipici del diritto internazionale privato. Tra gli obiettivi perseguiti vi è la volontà di uno Stato di cooperare con gli Stati stranieri per il perseguimento di certi interessi condivisi, ma anche quella di evitare ad una delle parti un “conflitto di doveri”, e soprattutto quella di assicurare per quanto possibile l’uniformità internazionale delle decisioni.153

Il ruolo riconosciuto alle norme di applicazione necessaria nel regolamento Roma I appare nel complesso ridimensionato, seppur orientato nella direzione di voler raggiungere obiettivi importanti come quello di garantire una maggiore uniformità e la certezza del diritto.

153

Nerina Boschiero “La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti

129

Capitolo IV