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Le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento.

Il par. 2 dell’art. 1 circoscrive l’ambito di applicazione del regolamento con una serie di esplicite esclusioni rispetto alle quali possono addursi spiegazioni diverse: quella di chiarire dubbi interpretativi possibili o già prospettati riguardo alla Convenzione di Roma; quella della preesistenza di regole di conflitto uniformi49; ma anche quella dell’intenzione delle istituzioni dell’Unione europea di adottare provvedimenti appositi50

.

Le prime tre esclusioni riguardano: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche (ad eccezione di quanto stabilito nell’art. 1351);

b) le obbligazioni, comprese quelle alimentari, derivanti da rapporti di famiglia o da rapporti che, secondo la lex fori , hanno “effetti comparabili” ai rapporti di famiglia;

c) le obbligazioni derivanti da successioni per causa di morte, da regimi patrimoniali tra coniugi o da regimi patrimoniali relativi a rapporti che,

49 Si fa qui riferimento ad esempio alla Convenzione dell’Aja del 1973 in tema di obbligazioni

alimentari o alle Convenzioni di Ginevra del 1930 in tema di cambiali e del 1931 in tema di assegni bancari, convenzioni rese applicabili “in ogni caso” rispettivamente dagli artt. 45 e 59 della nostra legge di d. i. pr.

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Tale considerazione vale per la materia delle successioni ereditarie oggetto di una proposta di regolamento del 14 ottobre 2009.

Franco Mosconi- Cristina Campiglio, “Diritto internazionale privato e processuale”, pag. 377- 378.

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Articolo sull’incapacità, il quale afferma che: “In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata”.

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secondo la legge loro applicabile hanno “effetti comparabili al matrimonio”.

Con questa espressione e con quella analoga della lett. b), il regolamento mira a rispettare il parallelismo e la contiguità che gli ordinamenti di non pochi Stati, anche comunitari, stabiliscono tra il matrimonio e quelle che nel lessico comunitario sono chiamate unioni non matrimoniali registrate; si tratta di discipline eterogenee aventi in comune il fatto di fornire alla coppia uno “statuto” intermedio tra quello del matrimonio e quello dell’unione libera. Tali obbligazioni sono esplicitamente escluse anche dal campo d’azione del regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, pertanto, la loro disciplina internazionalprivatistica va ricercata nel sistema italiano di d. i. pr.. Ove si ritenga possibile una qualificazione contrattuale, si dovrà comunque ricorrere, in forza del nostro art. 57, alla disciplina del regolamento. Laddove invece si ritenga di trovarsi in presenza di obbligazioni non contrattuali, saranno applicabili le prescrizioni del Capo XI della nostra legge e segnatamente la disciplina in materia di obbligazioni nascenti dalla legge o in materia di responsabilità per fatto illecito; ove, infine, si propenda per una qualificazione familiare, occorrerà riferirsi alle norme dei Capi IV (rapporti di famiglia) e VI (in particolare all’art. 45 sulle obbligazioni alimentari nella famiglia).

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In merito alla lett. c), possiamo fare riferimento al patto di famiglia, istituto rispetto al quale si potrebbe ipotizzare, sulla base di una qualificazione di tipo contrattuale, che la disciplina del regolamento possa entrare in gioco in forza del nostro art. 57.52

Le altre esclusioni determinate dalle lettere successive dell’art. 1 del regolamento riguardano:

d) le obbligazioni nate da cambiali, assegni ed altri strumenti negoziabili. La norma esclude dall’ambito di applicazione del regolamento il rapporto cartolare che intercorre tra il portatore del titolo ed il debitore ma non quelli di natura contrattuale sottostanti alla sua emissione ed alla sua negoziazione. Per stabilire se il titolo rientra nell’area di operatività del regolamento occorre quindi definire se esso ha carattere negoziale, e ciò viene chiarito dalla legge applicabile al titolo di credito secondo le norme di conflitto del foro, e quindi in Italia da quella del luogo di emissione del titolo ex art. 59 L. d. i. pr.

e) i compromessi, le clausole compromissorie e in genere tutte le convenzioni di scelta del foro;

52 Franco Mosconi- Cristina Campiglio, “Diritto internazionale privato e processuale”, pag.

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f) le questioni che riguardano il diritto delle società, associazioni ed altre persone giuridiche quali la costituzione, la capacità giuridica ed altri aspetti di cui viene fornito un ampio elenco esemplificativo;

Rispetto a queste questioni la legge applicabile va individuata in conformità alle specifiche previsioni dell’art. 25 della legge n. 218/1995, che in ragione della loro “maggiore specialità”, precludono il reingresso in gioco della normativa comunitaria attraverso il richiamo ad essa operato “in ogni caso” dall’art. 57 della stessa legge.

Alla lettera g) si fa riferimento all’istituto dell’intermediazione, e al fine di risolvere dubbi interpretativi sorti riguardo alla Convenzione di Roma, specificatamente colloca al di fuori del campo d’azione del regolamento la questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte a terzi il mandante, o se l’atto compiuto dall’organo di una società, ovvero di altra associazione o persona giuridica, valga ad obbligare di fronte ai terzi l’ente di appartenenza53

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Parallela all’esclusione delle questioni di diritto societario, è quella stabilita alla lett. h), delle questioni concernenti le costituzioni di trust e i rapporti che ne derivano tra costituenti, trustee e beneficiari del trust ; tuttavia, qui va osservato, che, quando il trust abbia origine contrattuale

53 Questa esclusione non era contemplata dalla iniziale proposta di regolamento formulata dalla

Commissione, la quale anzi, nell’art. 7.1, mirava a disegnare una disciplina tendenzialmente completa della rappresentanza volontaria.

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si applicherà la disciplina del regolamento in forza dell’art. 57 della legge n. 218/1995.

Questione dibattuta era stata quella delle obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali ed il legislatore comunitario l’ha risolta delineandone una specifica disciplina all’interno del regolamento Roma II, e chiarendo con la disposizione in esame (lett. i)), che esse esulano dall’ambito di applicazione del regolamento Roma I.54

La lett. j) esclude dal campo d’azione del regolamento una particolare categoria di contratti assicurativi, derivanti “da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE…relativa all’assicurazione sulla vita” a favore di lavoratori “di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale”; Questa esclusione concerne i contratti di assicurazione specificatamente indicati, ma non quelli di diverso tipo, che rientrano nell’ambito di operatività del regolamento.

L’ultima esclusione è disposta dall’art. 1.3 del regolamento e riguarda “la prova e la procedura, fatto salvo l’art. 18”55 e sottopone le norme

probatorie c.d. sostanziali alla lex contractus, mentre esclude dall’ambito di applicazione del regolamento Roma I le norme probatorie processuali,

54 Franco Mosconi- Cristina Campiglio, “Diritto internazionale privato e processuale”, pag.

379-380.

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rispettando così la regola di d. i. pr. generalmente accolta da tutti gli Stati secondo cui queste ultime sono soggette alla lex fori.56