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L’equilibrio di competenza a consuntivo introdotto dalla legge n

Nel documento Capitolo 4 I controlli sugli enti locali (pagine 21-24)

145/2018

L’art. 1, commi 819, 820 e 824, della legge di bilancio per il 2019, n.

145/2018, ha recepito i principi di diritto contenuti nelle citate sentenze del-la Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevedendo che gli enti lo-cali (65), a partire dal 2019, possano utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole di-sposizioni previste dal d.lgs. 118/2011 (e dal d.lgs. 267/2000).

Gli enti locali, pertanto, dal 2019, si “considerano in equilibrio”, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in presenza di un risultato di competenza d’esercizio non negativo, desunto dal prospet-to di “verifica degli equilibri”, allegaprospet-to al rendiconprospet-to della gestione, contenu-to nell’allegacontenu-to 10 al d.lgs. 118/2011 (come prescritcontenu-to dai commi 820 e 821 della citata legge n. 145, integranti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, co. 3, e 119, co. 2, Cost.) (66).

(65) Oltre a regioni a statuto speciale e province autonome. Per le regioni a statuto ordinario il nuovo sistema normativo è stato differito al 2021, salvo una parziale anticipazione al 2020, in attuazione dell’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2019 (cfr. art. 1, commi 541 e seguenti, legge n. 160/2019).

(66) Il legislatore, a conferma dell’impatto negativo, sui vincoli di finanza pubblica aventi fonte nell’ordinamento europeo, del venir meno dei limiti posti all’utilizzo di risultato di am-ministrazione e fondo pluriennale vincolato (già esplicitato in nota precedente), ha precisato che, qualora emergano in corso di anno andamenti di spesa dell’aggregato “amministrazioni locali” non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, scatta la procedu-ra prevista dall’art. 17, comma 13, della legge di contabilità pubblica n. 196/2009, che impone al Ministro dell’economia, allorché riscontri che l’attuazione di provvedimenti normativi rechi pregiudizio al conseguimento di obiettivi di finanza pubblica, di assumere tempestivamente le

La circolare MEF-RGS n. 3/2019, nel sintetizzare le innovazioni introdot-te, ha puntualizzato che, ai fini della dimostrazione del ridetto equilibrio an-nuale di competenza, occorre utilizzare il prospetto di “verifica degli equili-bri”, allegato al rendiconto di gestione, nella versione vigente per ciascun an-no di riferimento, che tiene conto degli eventuali aggiornamenti (67).

Facendo seguito alle indicazioni contenute nella richiamata circolare mi-nisteriale, il d.m. MEF 1° agosto 2019 (correttivo dei principi contabili e de-gli schemi di bilancio allegati al d.lgs. n. 118/2011) ha rivisto e integrato il prospetto per la verifica degli equilibri (e del quadro generale riassuntivo) degli enti territoriali in sede di rendiconto consuntivo.

Il superamento degli obiettivi posti dal saldo di finanza pubblica (previ-gente art. 1, commi 466 e seguenti, legge n. 232/2016), come del preceden-te patto di stabilità inpreceden-terno (entrambi imponenti “equilibri finanziari parzia-li”, strutturati al fine del conseguimento degli obiettivi europei, articolati se-condo principi simili alla contabilità economica (68)) ha reso, infatti, neces-sario rafforzare le verifiche sugli equilibri di competenza del conto del bi-lancio, con conseguente aggiornamento del relativo prospetto dimostrativo, che deve oggi rappresentare i presupposti perché sia verificata la situazione di “pareggio di bilancio” a consuntivo (in maniera similare, a preventivo, il si-stema contabile degli enti territoriali già imponeva l’osservanza degli equi-libri, complessivi e di parte corrente, dettati dall’art. 162, comma 6, TUEL).

Infatti, la precedente impostazione del prospetto (contenuto nell’allega-to 10 al d.lgs. n. 118/2011) considerava l’ente locale in equilibrio in presenza di un saldo positivo tra accertamenti e impegni, considerando anche il fon-do pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) e le quote di risultato d’am-ministrazione applicate al bilancio (o, eventualmente, il disavanzo da

recu-conseguenti iniziative legislative, al fine di assicurare il rispetto dell’art. 81 della Costituzione (che, pare opportuno ricordarlo, dopo la legge costituzionale n. 1/2012, costituisce presidio an-che al rispetto degli obiettivi posti in sede europea, come dimostrato dalla genesi della riforma, avente fonte nel Trattato sul c.d. Fiscal compact, e dalla successiva legge attuativa rinforzata, n. 243/2012).

(67) L’art. 10, comma 11, del d.lgs. 118/2011 prevede, infatti, che gli schemi di bilancio ivi elencati possano essere modificati ed integrati con decreto del Ministero dell’economia e del-le finanze - Dipartimento della Ragioneria generadel-le dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l’armoniz-zazione contabile degli enti territoriali (c.d. Commissione Arconet).

(68) In ragione della ridetta funzione, sia il c.d. saldo di finanza pubblica che il patto di stabilità interno (pur strutturati diversamente, in quanto il saldo, a differenza del patto, ri-chiedeva un equilibrio limitato al singolo ente nell’esercizio di osservazione, senza considerare la situazione degli esercizi precedenti o degli altri enti del settore, come faceva il previgente patto) escludevano (salvo apposite eccezioni) sia le poste finanziarie di entrata aventi fon-te in accertamenti imputati a esercizi precedenti (qual è il risultato di amministrazione), in quanto non costituenti “ricavi di competenza” dell’esercizio, che gli stanziamenti di spesa non integranti “costi di competenza” (quali gli accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi, ecc.).

perare). Erano, invece, esclusi gli accantonamenti in parte spesa (che le en-trate di competenza dell’esercizio sono, invece, tenute a coprire in occasio-ne dell’approvaziooccasio-ne dei bilanci di previsiooccasio-ne e relative variazioni), in quan-to costituenti poste non suscettibili di impegno, destinate, a fine esercizio, a confluire, quali economie, nel risultato di amministrazione (ove prescritto, come quote accantonate).

Con le modifiche introdotte dal d.m. 1° agosto 2019, nel “prospetto degli equilibri” allegato al rendiconto consuntivo sono state inserite nuove voci, destinate a dare evidenza alle poste che, pur non tramutandosi in impegni nel corso dell’esercizio, devono comunque trovare copertura finanziaria nel bilancio di previsione (assicurando un equilibrio che dovrebbe essere man-tenuto anche nel corso della gestione) (69).

Il nuovo prospetto presenta, pertanto, una struttura scalare che, distinta-mente per la gestione corrente e in conto capitale, evidenzia tre grandezze:

il risultato di competenza, l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo. In particolare, dal risultato di competenza si arriva all’equilibrio di bilancio som-mando gli stanziamenti definitivi relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate, accertate nell’esercizio ma non impegnate. Da quest’ultimo saldo, poi, si giunge all’equilibrio complessivo sommando le variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposte in sede di rendiconto (o meglio, fra la chiusura dell’esercizio e l’approvazione del rendiconto) (70).

Invero, il decreto ministeriale non chiarisce a quale grandezza si riferi-sca il “pareggio” prescritto dal comma 821 della legge n. 145/2018, precisan-do unicamente che, per l’esercizio 2019, la compilazione delle nuove voci del prospetto ha mero carattere conoscitivo, probabilmente al fine di potere

va-(69) L’introduzione del nuovo prospetto dimostrativo sugli equilibri di bilancio è stata ac-compagnata da una puntuale rivisitazione delle modalità di rappresentazione delle somme accantonate, vincolate e destinate, da esporre nel risultato di amministrazione. Il principio contabile sulla programmazione, allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, come integrato dal d.m. 1°

agosto 2019 (paragrafi 9.7 e 13.7), ha previsto che gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate, rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, diventino parte integrante dello schema del bilancio di previsione, nonché, a consuntivo, del rendiconto.

(70) Si riporta, in sintesi, lo schema di calcolo desumibile dal d.m. 1° agosto 2019:

+ avanzo/– disavanzo applicato al bilancio + fondo pluriennale vincolato di entrata + accertamenti entrate finali

- impegni spese finali - fondo pluriennale di spesa - fondo anticipazioni di liquidità

= risultato di competenza

- risorse accantonate stanziate nel bilancio di previsione - risorse vincolate nel bilancio

= equilibrio di bilancio

+/- variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

= equilibrio complessivo.

lutare nel concreto l’impatto dei tre diversi saldi e optare per rendere vinco-lante (e sanzionato) uno di essi.

Va ricordato, inoltre, che, a decorrere dal 2019, non trovano più appli-cazione una serie di disposizioni collegate alla disciplina del previgente sal-do di finanza pubblica, in particolare in materia di limiti all’utilizzo del ri-sultato di amministrazione ed alla contrazione di debito, che erano supera-bili mediante il ricorso agli “spazi finanziari” assegnasupera-bili agli enti territoria-li nell’ambito di intese, regionaterritoria-li e nazionaterritoria-li (71). Cessano, inoltre, gli effetti derivanti dal ricorso, in anni pregressi, a cessione/acquisizione dei predetti

“spazi finanziari” (pertanto, gli enti territoriali che li hanno acquisiti in anni precedenti non sono tenuti alla restituzione) (72).

4.3.1.2. Il rapporto tra gli equilibri finanziari interni e quelli di matrice europea

Nel documento Capitolo 4 I controlli sugli enti locali (pagine 21-24)

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