• Non ci sono risultati.

Muovendo dall’analisi dell’ambito di applicazione oggettivo, vale anzitutto osservare che la disposizione si riferisce esclusivamente ai mutui, non menzionando altre forme di finanziamento, invece espressamente considerate dalla disciplina della portabilità del mutuo.

Tale circostanza ha indotto la dottrina a chiedersi se la tale differente formulazione sia da addebitare ad una svista del legislatore - e dunque il riferimento al mutuo vada inteso come sineddoche - o, al contrario, l’ambito applicativo della disposizione sia limitato solo a questo tipo di contratto.

Alcuno lamenta un’incoerenza legislativa: non si spiegherebbe, infatti, il differente trattamento rispetto alla disciplina della portabilità che invece si riferisce a tutti i contratti di finanziamento335.

le altre misure introdotte dalla finanziaria per il 2008, Milano, 28-29 febbraio 2008, 5, tra i

costi delle procedure bancarie rientrano, oltre alla mancata riscossione delle rate di mutuo, anche i rischi connessi al prolungamento della durata della rata e gli adeguamenti organizzativi/informatici connessi ad una sicura gestione della sospensione.

333

Per onorari notarili si intendono i costi riferibili all’atto stipulato in forma pubblica con cui le parti intendono formalizzare l’avvenuto esercizio della facoltà sospensiva con conseguente proroga della durata del rapporto e delle garanzie, specie ipotecarie ad esso correlate.

334

Art. 2, comma 476, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

335

Cfr. CERVINI, Proroga ex lege e natura del contratti bancari di mutuo. Effetti della c.d.

“sospensione del pagamento delle rate” (L. 24.12.2007, n. 244) e della rinegoziazione dei mutui (L. 27.5.2008, n. 93), cit., 355, il quale comunque giunge a privilegiare l’interpretazione

letterale coerentemente al tradizionale criterio dell’ubi voluit dixit: “le stesse misure di liberalizzazione del settore bancario fanno riferimento ora al finanziamento (a proposito della portabilità) ora al mutuo (riguardo alle penali di anticipata estinzione) in ciò confermando che

A ben vedere, tuttavia, il riferimento al solo contratto di mutuo non è frutto di una svista, né di un’incoerenza, ed al contrario, appare frutto di una consapevole e coerente scelta del legislatore.

A tale conclusione si perviene non solo per l’evidenza dell’argomento letterale, ma anche in considerazione della ratio del provvedimento, che è quella di tutelare una categoria di soggetti in relazione ad un bisogno primario quale l’acquisto della prima casa.

Del resto, nell’interpretare la disposizione, non si può non tener conto del fatto che gli oneri di questa misura sono addossati completamente carico lo Stato. Tale circostanza, nel confermare che la misura è ispirata ad esigenze di carattere sociale, induce a prediligere l’interpretazione che limita l’intervento agevolativo alle ipotesi tassativamente indicate.

Da tale punto di vista resta privo di pregio il confronto con la disciplina della portabilità, la quale, inserendosi all’interno di una riforma strutturale nel settore del mercato del credito, inevitabilmente riguarda tutti contratti di finanziamento.

Un’altra questione interpretativa di particolare rilievo che l’analisi dell’ambito di applicazione pone è se le locuzioni “abitazione principale” 336 e “prima casa” utilizzate rispettivamente al comma 476, in relazione alla richiesta di sospensione, e all’art. 475, a proposito dei presupposti per l’accesso al fondo di solidarietà, possano essere considerate equivalenti o abbiano un significato differente.

Un primo orientamento, in considerazione della diversa formulazione, ha ipotizzato un regime differenziato: più ampio per l’esercizio della facoltà di sospendere i pagamenti, possibile per tutti i mutui riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario; più vincolato

ove abbia inteso fare riferimento a contratti diversi rispetto al mutuo il legislatore lo ha detto espressamente”.

336

Il concetto di abitazione principale utilizzato dalla norma in esame è stato accostato a quello previsto dalla normativa fiscale. Si è richiamato, al riguardo, l’art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di imposte, il quale prevede che per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari “dimorano abitualmente”. Nello stesso senso si ricorda la più risalente disposizione codicistica contenuta nel d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15, comma 1, lett. b). Cfr. in tal senso CASALI, La c.d. “sospensione del pagamento delle

per l’accesso al fondo consentito per i soli mutui destinati all’acquisto della prima casa337.

In senso opposto altri ha sostenuto che il distinguo in commento sia da imputare allo scarso tecnicismo del legislatore che impropriamente avrebbe considerato equivalenti le due espressioni338.

A favore di quest’ultima ricostruzione si richiama, in primo luogo, lo stretto collegamento tra il comma 475 e 476: “il comma 478 induce ad una lettura congiunta delle due norme sopra indicate (comma 475 e comma 476), ponendole in stretta correlazione: il Fondo (ex comma 475) provvede, infatti, al pagamento dei costi e degli oneri necessari proprio per l’attuazione della sospensione del pagamento delle rate (ex comma 476)”339.

In tal senso inoltre depone il comma 479 il quale “presuppone un collegamento tra la richiesta di sospensione e l’onere di dimostrazione di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate, che deve essere assolto secondo le forme che saranno state stabilite proprio nel regolamento di attuazione del fondo”340.

In secondo luogo si osserva come, anche nei provvedimenti successivi adottati in tema di mutui i riferimenti alla “prima casa”341 e all’“abitazione principale”342 siano stati utilizzati indifferentemente in ciò confermando che il legislatore ha considerato i termini come sinonimi343.

337

CASALI, Le misure volte al sostegno dei consumatori per i mutuatari a tasso variabile, cit., 3.

338

Così CERVINI, La c.d. “sospensione del pagamento delle rate, cit., 5.

339

Così CERVINI, Proroga ex lege e natura del contratti bancari di mutuo. Effetti della c.d.

“sospensione del pagamento delle rate” (L. 24.12.2007, n. 244) e della rinegoziazione dei mutui (L. 27.5.2008, n. 93), cit., 355.

340

CERVINI, Proroga ex lege e natura del contratti bancari di mutuo. Effetti della c.d.

“sospensione del pagamento delle rate” (L. 24.12.2007, n. 244) e della rinegoziazione dei mutui (l. 27.5.2008, n. 93), cit., 355.

341

Cfr. la rubrica dell’art. 2 d.l. 93/2008 e la rubrica dell’art. 2 d.l. n. 185/2008.

342

Cfr. il comma 1 dello stesso articolo 3, d.l. n. 93/2008 che è stato confermato anche in sede di conversione nella l. n. 126/08; l’art. 2, comma 1-bis e comma 2, d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009; circ. 29 dicembre 2008, n. 17852 del Ministero dell’economia e delle finanze; d.m. del Ministero dell’Economia e delle finanze 25.2. 2009, art. 2, comma 2, lett. d).

343

CERVINI, Proroga ex lege e natura del contratti bancari di mutuo. Effetti della c.d.

“sospensione del pagamento delle rate” (L. 24.12.2007, n. 244) e della rinegoziazione dei mutui (L. 27.5.2008, n. 93), cit., 355.

Sempre in relazione all’ambito applicativo, vale da ultimo precisare come, poiché la legge preclude la possibilità di ricorrere alla misura in esame nel caso in cui sia iniziato il procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia, deve ritenersi, coerentemente al tradizionale criterio dell’ubi voluti dixit ubi

noluit tacuit, che il diritto alla sospensione spetti anche in caso di morosità344.