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Il pagamento con surrogazione come ipotesi di successione nel

7. I problemi teorici posti dalla surrogazione ex art 1202 c.c e i rifless

7.1. La natura giuridica del pagamento con surrogazione

7.1.1. Il pagamento con surrogazione come ipotesi di successione nel

L’idea che il pagamento con surrogazione configuri un’ipotesi di successione nel credito è stata sostenuta da diversi punti di vista.

Una prima linea ricostruttiva, in particolare, al fine di evitare la contraddizione del permanere dell’obbligo nonostante l’esattezza dell’adempimento, sostiene che la soddisfazione dell’interesse del creditore di per sé non rappresenti evento idoneo a determinare l’estinzione dell’obbligo.

Affinchè si produca un effetto giuridico, si osserva, non è sufficiente che si realizzi l’elemento materiale (naturale o umano), ma è necessario altresì che ricorra l’elemento giuridico (qualificazione giuridica del fatto)109.

diritto di regresso verso il debitore principale (Così H. DERNBURG, Das bürgerliche Recht, Halle 1903-1908, II, §, 142. Contro tale impostazione principalmente si è obiettato che non riuscirebbe a spiegare “il miracolo della estinzione della obbligazione e del sorgere di una nuova” (MICCIO, Delle obbligazioni in generale, sub. artt. 1201-1205 c.c., cit., 144).

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Secondo U. MAGINI (La surrogazione per pagamento nel diritto privato italiano, Torino, 1924, 87 ss.) il pagamento con surrogazione non sarebbe un vero e proprio pagamento, ma un pagamento sui generis di duplice aspetto, uno che estingue l’obbligazione, l’altro che opera il trapasso dell’obbligazione, non la sua estinzione. Chi paga, infatti, non ha intenzione di estinguere l’obbligazione, ma di acquistarla per sé e la somma da lui pagata non opera una

solutio, ma costituisce una sorta di indennità corrisposta al creditore per il credito che passa a

colui che l’ha soddisfatto. Si tratterebbe, dunque, di un’espropriazione del credito che avviene per utilità privata.

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G. HARTMANN, Die obligation. Undersuchungen zum Zweck and Bau, Erlangen, 1875, 50. Per la critica a tale tesi cfr. CARPINO, Del pagamento con surrogazione, cit., 23: “La tesi, in sé certamente non accettabile non potendo un rapporto estinguersi per un verso e permanere per un altro, ebbe, però, il merito di aprire la strada verso concezioni svincolate dal pregiudizio dell’inevitabile efficacia estintiva del pagamento”.

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S. PUGLIATTI, L’atto di disposizione ed il trasferimento dei diritti, 1927, ora in Diritto

Nel pagamento con surrogazione sarebbe presente il primo elemento (il generico soddisfacimento dell’interesse del creditore) ma non il secondo (la realizzazione dello scopo dell’obbligazione); mancherebbe, cioè, il fatto giuridico idoneo a determinare l’estinzione.

In altri termini: mentre, nel caso più semplice di pagamento del debitore, poiché la condotta da questi tenuta corrisponde al contenuto dell’obbligo dedotto ad oggetto dell’obbligazione “sarà irrilevante la volontà dello stesso diretta ad estinguere il diritto”110; quando, al contrario, il pagamento non proviene dal debitore bensì da un terzo “l’efficacia estintiva si fonda non tanto sul dato materiale del soddisfacimento del creditore, ma soprattutto sulla ‘forma’ di tale dato (…); intanto l’attività del terzo (che non potrà giammai considerarsi come adempimento in senso tecnico) avrà efficacia estintiva in quanto sia qualificata sia da un riferimento ad un rapporto obbligatorio, al quale si è dichiaratamente e consapevolmente estranei, sia dal particolare

animus di realizzare il credito”111.

Poste queste premesse, l’orientamento in parola nel pagamento con surrogazione non riesce a vedere “quale sia la forma giuridica idonea a produrre l’effetto estintivo del diritto del creditore”112.

Invero il “contenuto del debito non è diretto a ciò che il creditore riceva qualcosa, ma che egli la riceva attraverso la prestazione del debitore” e “pertanto, in linea di principio, il conseguimento dello scopo non è idoneo ad estinguere l’intero rapporto obbligatorio”113.

Questa visione d’altronde parrebbe consona “alla teoria ora dominante in tema di obbligazioni che svincola, in certa misura, il rigido collegamento

110

CARPINO, Surrogazione (pagamento con) cit., 966. Cfr. pure P. RESCIGNO, Incapacità

naturale e inadempimento, Napoli, 1950, 152, nota 64 e M. ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952, 181, il quale giunge ad affermare che il

soddisfacimento del creditore non è nemmeno un fenomeno giuridico.

111

CARPINO, Surrogazione (pagamento con), cit., 966; in senso analogo MAGINI, La

surrogazione per pagamento cit., 90 ss. Cfr. in particolare pagina 92, ove si afferma che il

terzo, ove operi la surrogazione, non esegue la prestazione per soddisfare l’obbligazione, ma per realizzare un risultato giuridico ulteriore costituito dal recupero della somma sborsata; ed il creditore non cede volontariamente il credito, ma ne subisce l’espropriazione in favore del terzo.

112

CARPINO, Surrogazione (pagamento con), cit., 966.

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tradizionale tra obbligo e credito poiché l’attuazione dell’obbligazione risiederebbe non tanto in una generica soddisfazione dell’interesse del creditore, quanto nel conseguimento dell’utilità oggetto dell’obbligazione per mezzo del comportamento del debitore diretto a tale scopo”114.

Con specifico riferimento al pagamento con surrogazione si contesta che gli scopi dell’obbligazione possano dirsi raggiunti perché mancherebbero “tutte quelle condizioni il concorso delle quali consente all’adempimento del

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R. NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 99 ss.; Cfr. in tal senso pure M. GIORGIANNI, L’obbligazione, Milano, 1968, il quale ritiene che il diritto di credito consiste essenzialmente nel diritto di poter pretendere l’adempimento da parte del debitore. Con particolare riferimento all’adempimento del terzo l’Autore afferma che (230- 211): “…la legge assegna all’adempimento del terzo una funzione satisfattoria del diritto del creditore (per cui, di riflesso, viene ad estinguersi l’obbligo del debitore), e ciò, in conseguenza del perfetto soddisfacimento dell’interesse: da questo punto di vista adempimento del terzo ed esecuzione forzata (in forma specifica) si pongono come strumenti ambedue idonei, al pari dell’adempimento del debitore, al perfetto soddisfacimento dell’interesse (generico) del creditore. Altro punto di contratto tra i due fenomeni è costituito dalla fungibilità della prestazione del debitore, che è sempre presupposta nell’adempimento del terzo e lo è altresì (tranne nell’ipotesi prevista dall’art. 2932 c.c.) nell’esecuzione forzata in forma specifica. Ma non può essere invece trascurato un aspetto per il quale la funzione dei due istituti diverga decisamente; e cioè che, mentre l’esecuzione forzata (in forma specifica) costituisce uno strumento messo a disposizione del creditore, affinché, ove il debitore violi il dovere, egli raggiunga lo stesso il soddisfacimento dell’interesse, altrettanto non può affermarsi per l’adempimento del terzo (…). Ed infatti il risultato dell’adempimento del terzo non può essere compreso nella sfera riconosciuta dalla legge al creditore, nel senso che dall’oggetto (o contenuto) del diritto di credito, faccia parte anche quel risultato. In altri termini, l’intervento del terzo nel rapporto obbligatorio, pur riuscendo a soddisfare l’interesse generico, non soddisfa nello stesso tempo un interesse specifico del creditore, come l’adempimento del debitore o l’esecuzione forzata (in forma specifica): esso piuttosto rende inutile il rapporto obbligatorio intercedente tra creditore e debitore, allo stesso modo di un evento naturale che produca il medesimo soddisfacimento. Il rapporto obbligatorio, infatti, in tanto ha vita, in quanto vi è un interesse da soddisfare (…). Conseguentemente, anche se fosse vero che la posizione preminente del creditore comprende altresì la pretesa al soddisfacimento dell’interesse, non vi è dubbio che tra questi strumenti non potrebbe trovare posto l’adempimento del terzo. Il creditore non ha infatti alcuna pretesa verso il terzo, né quest’ultimo adempie un dovere verso il creditore (ma eventualmente nei confronti di un altro soggetto che potrebbe essere il debitore): che anzi la legge considera il creditore quasi tenuto a subite l’adempimento dell’estraneo al rapporto (art. 1180: «anche contro la volontà del creditore»). In definitiva, dunque, l’obbligazione designa quel rapporti giuridico in virtù del quale un soggetto è tenuto ad un dato comportamento per il soddisfacimento di un interesse di un altro soggetto (il c.d. debitore). Il creditore è quindi il titolare di quell’interesse ed il diritto del creditore designa nient’altro che la posizione attiva in cui viene a trovarsi il soggetto titolare di quell’interesse. L’elemento centrale dell’obbligazione è perciò dato dal dovere del debitore, avente come contenuto un comportamento tale da soddisfare perfettamente l’interesse del creditore. La relazione strumentale tra questo comportamento e quell’interesse spiega, altresì, perché l’interesse possa essere anche non patrimoniale, mentre il comportamento deve essere necessariamente suscettibile di valutazione economica (art. 1174 c.c.)”. In senso analogo cfr. ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, cit., 197 ss.

terzo di estinguere il diritto di credito”115 e cioè il riferimento allo specifico rapporto obbligatorio e l’animus di realizzare il credito. Nelle ipotesi di surrogazione, invero, il terzo pagherebbe il debito altrui, non per realizzare il diritto del creditore, bensì per estromettere quest’ultimo dal rapporto obbligatorio, al fine di realizzare un proprio interesse: “Emerge, cioè, costantemente, nella surrogazione, l’aspetto «sostanziale» del fenomeno, un pagamento che non è diretto alla liberazione del debitore, ma al soddisfacimento dell’interesse creditorio (…) L’elemento, per così dire, propulsore dalla fattispecie surrogatoria non gravita tanto sul lato passivo del rapporto obbligatorio, ma su quello attivo; l’atto, apparentemente solutorio, è in effetti diretto a dare soddisfacimento dell’interesse creditorio, in modo da consentire al terzo l’acquisto del diritto”116.

Il pagamento con surrogazione, dunque, lungi dall’estinguere l’obbligazione, rileverebbe solo come presupposto dell’effetto successorio e la dichiarazione di surroga, non come volontà negoziale bensì come fonte che designa il nuovo titolare117.

A risultati non dissimili perviene altro orientamento, partendo da una precisa configurazione della struttura del rapporto obbligatorio, ove i termini della relazione credito debito perdono specularità: mentre l’interesse del

115

CARPINO, Surrogazione (pagamento con), cit., 967.

116

CARPINO, Del pagamento con surrogazione sub art. 1201-1205, cit., 13.

117

CARPINO, Del pagamento con surrogazione sub art. 1201-1205, cit., 1988, 20; ID,

Surrogazione (pagamento con) cit., 968: “il pagamento compiuto dal terzo con la

consapevolezza dell’estraneità al rapporto, ma senza il particolare animus che contraddistingue l’adempimento del terzo, non ha efficacia estintiva del diritto; si tratta di un atto non negoziale che rileva come presupposto di effetti giuridici che sono direttamente ricollegati dalla legge all’attività satisfattoria del terzo. Il ‘pagamento’ rileva come presupposto dell’effetto successorio, rappresenta il fatto acquisitivo del diritto; la designazione del successore è compiuta ora dai privati (art. 1201-02) ora direttamente e «preventivamente» dalla legge; ma, in ogni caso, la persona del successore viene a coincidere con l’autore, formale o sostanziale, del pagamento. Il pagamento, in altri termini, determina il fatto successorio; la dichiarazione di surroga (del creditore, del debitore, del terzo) è la fonte che designa il nuovo titolare. La volontà di cui si parla nelle rubriche degli artt. 1201 e 1202 c.c. opera in un momento precedente, nella fase di precostituzione del titolo a succedere, per determinare la struttura dell’effetto, come strumento per la necessaria designazione del successibile, non come volontà negoziale. Nell’ipotesi di cui all’art. 1203 c.c., operando il pagamento in situazioni già «tipizzate», la designazione non è necessaria. Il titolo a succedere, in ciò consiste una delle peculiarità dell’istituto, è intrinseco alla «fattispecie». Si ha quindi la sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità di un rapporto giuridico che rimane inalterato nel suo dato oggettivo e pertanto quella circolarità in cui si è ravvisata di recente l’essenza ultima del fenomeno successorio”.

creditore atterrebbe al bene quale suo oggetto, il comportamento del debitore (prestazione), invece, costituirebbe il contenuto e l’oggetto dell’obbligo.

Sulla base di tali premesse si conclude che l’adempimento del terzo realizzi il diritto-interesse del creditore al bene senza attuare l’obbligo di comportamento (o prestazione) gravante su debitore. L’istituto della surrogazione, in particolare, starebbe “proprio lì per dimostrare che la prestazione del terzo che il creditore non può rifiutare in quanto realizzi il suo diritto, può non provocare l’estinzione dell’obbligo del debitore la cui posizione rimane obiettivamente immutata, salvo il mutamento del destinatario della sua attività”. In altri termini, comunque si volesse costruire l’istituto della surrogazione, due aspetti non potrebbero essere oggetto di discussione: “e cioè: l’effetto di realizzazione del diritto del creditore e quello della permanenza in vita dell’obbligo del debitore”. Nella surrogazione, dunque, si avrebbe estinzione del diritto di credito originario, ma permanenza dell’obbligo118.

Un’argomentazione a favore della tesi che vede nella surrogazione un’ipotesi di successione nel credito si trarrebbe, infine, dall’articolo 1204 c.c. ove si prevede che la surrogazione produca effetti anche nei confronti dei terzi garanti. La sopravvivenza degli accessori rispetto al credito, infatti, sarebbe compatibile con l’inquadramento della surrogazione nell’ambito della successione ed invece incompatibile con la qualificazione dell’istituto in termini di novazione. La differenza tra fenomeni novativi e successori, invero, dipenderebbe proprio dalla sorte degli accessori rispetto al credito originario119.

118

Così NICOLÒ, L’adempimento dell’obbligo altrui, cit., 100. L’Autore giunge a tale conclusione partendo dal presupposto che mentre l’interesse del creditore atterrebbe al bene quale suo oggetto, il comportamento del debitore (prestazione), invece, costituirebbe il contenuto e l’oggetto dell’obbligo; conseguentemente l’adempimento del terzo realizzerebbe il diritto-interesse del creditore al bene senza attuare l’obbligo di comportamento (o prestazione) gravante su debitore. Cfr. in tel senso 60 ss.; 91 ss., 98 ss. 136-137 ss. Per la critica a tale tesi cfr. C. TURCO, L’adempimento del terzo, Milano, 2002, 94 ss.

119

PANUCCIO, Cessione dei crediti, in Enciclopedia del diritto, VI, Milano, 850: “In confronto alla novazione che ha come causa generica l’estinzione-costituzione (estinzione di un rapporto preesistente e costituzione di un nuovo) di contenuto simile, la cessione ha come causa la semplice modificazione del rapporto e propriamente la modificazione soggettiva, cioè il trasferimento. Con l’ulteriore conseguenza che nella novazione cade il fascio delle situazione

In contrapposizione alle tesi sin qui analizzate, ma sempre nell’ottica che configura il pagamento con surrogazione come vicenda successoria, si colloca il pensiero di un Autore che, escludendo in radice la qualificabilità della fattispecie in esame come novativa120, definisce il pagamento con surrogazione come ipotesi di subingresso del creditore in una situazione giuridica identica dal punto di vista formale, ma diversa da quello materiale121. Tale ricostruzione, condotta nell’ambito di un più ampio discorso in merito all’adempimento del terzo quale ipotesi di dissociazione di debito e credito, trae argomento, principalmente, dall’art. 1204 c.c., il quale viene richiamato per ragioni più profonde di quelle generalmente addotte dall’orientamento che qualifica come vicenda successoria il pagamento con surrogazione.

Il richiamo all’art. 1204 c.c., invero, non si esaurisce nel rilievo che “la novazione produce come effetto naturale l’estinzione delle garanzie” ma nella considerazione, di ben più ampia portata, che è proprio in vista della conservazione delle garanzie (e, più in generale, dell’esigenza di garantire il

solvens i mezzi necessari a recuperare quanto prestato) che l’istituto della

surrogazione trova il suo fondamento122.

Una volta individuato nel subingresso presupposto logico e ratio della permanenza delle garanzie, l’Autore affronta la complessa questione della presunta incompatibilità logica tra il passaggio di titolarità del diritto e l’affermata realizzazione dell’interesse del creditore risolvendola nei termini che seguono: “Poiché la successione è un fenomeno eminentemente formale e

giuridiche originarie convergenti nell’antico diritto di credito, salva diversa disposizione di legge o volontà delle parto, mentre nella cessione tutte le situazioni giuridiche direttamente legate al diritto anteriore e formanti il suo contenuto economico si conservano e trapassano, almeno di massima, al nuovo titolare”.

120

Al riguardo PIRAINO (L’adempimento del terzo e l’oggetto dell’obbligazione, in corso di pubblicazione su Rivista di diritto civile, p. 20 del dattiloscritto) rileva: “Se infatti di novazione si trattasse, sarebbe una novazione soggettiva attiva; ma la novazione soggettiva è soltanto quella passiva e questa, peraltro, non si può considerare come una fattispecie autonoma. A ciò si aggiunga che la novazione produce come effetto naturale l’estinzione delle garanzie ed anzi è proprio in vista di tale risultato che l’istituto trova la sua giustificazione (arg. ex. 1203, nn. 1, 2, 3 e 1204 comma 1, c.c.), oltre che, ovviamente costituire mezzo per il recupero della somma pagata più efficace e spedito dell’azione di regresso nel caso di prestazione compiuta dal debitore e dal garante”. Sul punto l’Autore rimanda a BETTI, Teoria generale

dell’obbligazione, cit., 65. 121

PIRAINO, L’adempimento del terzo e l’oggetto dell’obbligazione, cit., 20 ss.

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consiste nella scelta legislativa di considerare identico ciò che identico non è, si rivela pienamente concepibile che alla soddisfazione dell’interesse creditorio non faccia seguito l’estinzione della struttura formale che a tale interesse forniva la veste giuridica, la quale sopravvive per conferire tutela all’interesse del terzo a ricevere dal debitore quanto prestato dal creditore”123.

7.1.2. La surrogazione per volontà del debitore come vicenda