• Non ci sono risultati.

I fattori – programmabili o meno – pregiudicanti la rinnovazione della prova

Le vicende pregiudicanti la rinnovazione dell’atto sono identificate me- diante l’impiego di un’espressione normativa – fatti o circostanze – che « pre- suppone comunque l’esistenza di accadimenti materiali che ostacolano la ripe- tizione dibattimentale di un atto »38.

pregiudicante. V., per esempio, Panzavolta, Le letture di atti irripetibili al bivio tra « impossibilita` oggettiva » e « libera scelta », cit., 3976, per il quale « la situazione impossibilitante deve essere in- superabile e irreversibile »; Fanuele, L’irripetibilita` sopravvenuta delle dichiarazioni in precedenza acquisite: l’« accertata impossibilita` di natura oggettiva » giustifica una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova, cit., 1525.

37Cass. pen., Sez. VI, 20 settembre 1993, Capodicasa. In senso conforme v., inoltre, Cass.

pen., Sez. I, 14 ottobre 1999, n. 13765.

38Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 125, la quale si sofferma

diffusamente sulle opzioni esegetiche praticabili rispetto alla formula normativa, precisando altresı` che gli impedimenti alla rinnovazione devono essere tali da comportare una irripetibilita` attuale e non futura. Ritiene superfluo il requisito dell’attualita`, invece, Panzavolta, Le letture di atti irripeti- bili al bivio tra « impossibilita` oggettiva » e « libera scelta », cit., 3977, nt. 18, essendo ricompresso nel carattere dell’assolutezza. In senso critico rispetto all’espressione normativa v., poi, Taormina, Il regime della prova nel processo penale, cit., 463.

Al di fuori dei casi di irripetibilita` ‘‘normativa’’ puo` senz’altro dirsi che e` cosı`, essendo l’ostacolo costituito da un fatto naturale o umano che si colloca in una dimensione diversa a quella configurata dal legislatore mediante la co- struzione di fattori pregiudicanti di natura squisitamente giuridica.

E` stata rivista, pertanto, la scelta operata dal vecchio codice processuale di stabilire in via preventiva i casi di irripetibilita` sopravvenuta dell’atto39, in

modo da evitare l’introduzione di elencazioni tassative che avrebbero rischiato di irrigidire eccessivamente il sistema.

Anche se, per quel che concerne le prove dichiarative, il coordinamento sistematico tra l’art. 512 c.p.p. ed i casi di impossibilita` di ottenere la deposi- zione del teste diretto ai sensi dell’art. 195, comma 3 c.p.p. consente di ravvi- sare le ipotesi di impossibilita` di ripetizione rilevanti – le quali, trasferite sul terreno delle valutazioni ex ante proprie dell’incidente probatorio, divengono altrettante ipotesi di indifferibilita` – in tutte le evenienze che colpiscono la fonte di prova, determinandone la scomparsa o il decesso ovvero compromet- tendone la capacita` fisica o psichica a deporre40.

Se la morte41 e l’infermita`42 – quest’ultima da configurare secondo le ne-

39L’art. 462 c.p.p. abr. prevedeva la possibilita` di dare lettura delle deposizioni testimoniali

ricevute dal giudice o dal pubblico ministero in sede di istruzione, in caso di morte o assenza dal Regno, irreperibilita` o inabilita`.

40In questi termini v. Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 128, se-

condo la quale il disposto dell’art. 392 c.p.p. costituisce uno strumento ermeneutico ambiguo al fine di ricostruire i casi concreti di impossibilita` di ripetizione in quanto esso offre uno spettro piu` ampio di garanzia alle prove in pericolo, essendo diretto a preservare non soltanto il mezzo di prova in se´, nei casi in cui e` a rischio la possibilita` di acquisirlo in dibattimento, ma anche l’atten- dibilita` del risultato cognitivo cui la prova e` finalizzata. Prospetta la possibilita` di individuare nelle ipotesi previste dall’art. 392 c.p.p. un criterio identificativo dei fatti e delle circostanze rilevanti ex art. 512 c.p.p., invece, Ardita, La prevedibilita` ex art. 512 c.p.p. dei fatti impeditivi della ripeti- zione della testimonianza in dibattimento. Il caso del minore affetto da grave forma di stress, in Cass. pen., 2002, 618. La necessita` di una lettura coordinata tra gli artt. 512 e 195 c.p.p. e` sottoli- neata anche dalla Corte costituzionale. V., soprattutto, Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 20.

41V., in particolare, Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2002, n. 2596, secondo la quale la di-

sposizione di cui all’art. 512 c.p.p. e` applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non puo` essere equiparato alla volontaria sottrazione all’esame di cui alla di- sposizione prevista dall’art. 526, comma 1-bis c.p.p., la quale presuppone, in ogni caso, la poten- ziale attuabilita` dell’audizione. La massima e` stata ribadita, piu` tardi, da Cass. pen., Sez. I, 7 aprile 2016, n. 13967. Ritiene assimilabile alla morte biologica la dichiarazione di morte presunta, in dot- trina, Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 131. Circa la possibilita` di ac- quisire, in caso di morte del dichiarane, il verbale di assunzione di informazioni redatto dal difen- sore ai sensi dell’art. 391-ter c.p.p., v. Cass. pen., Sez. III, 27 settembre 2007, n. 40194.

42Deve tenersi presente che Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 20 ha ritenuto che tra i fatti o

circostanze imprevedibili rilevanti ai sensi dell’art. 512 c.p.p. e` inclusa un’infermita` del teste – da verificarsi sulla base di accertamenti che spetta al giudice del dibattimento valutare – determinante

cessarie puntualizzazioni concettuali di matrice giurisprudenziale43 – non costi-

tuiscono evenienze pregiudicanti rispetto alle quali si sono poste particolari difficolta` interpretative – anche se, correttamente, e` stato osservato che la se- conda offre al giudicante piu` ampi margini di discrezionalita`44 – piu` di un in-

terrogativo ha posto l’ipotesi costituita dall’irreperibilita`.

Siffatta figura normativa, che in relazione alla figura del testimone deve essere ricostruita necessariamente in via interpretativa45, riguardata rispetto alle

esigenze di tipizzazione interne all’art. 512 c.p.p. si traduce nell’impossibilita` di rintracciarlo al fine di ottenerne la comparizione in dibattimento46.

un’assoluta amnesia sui fatti di causa. Paventava il rischio di una indebita estensione del concetto di irripetibilita` sulla base dell’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte, giungendo a ricondurvi anche la mera difficolta` di ricordare i fatti, Buzzelli, Le letture dibattimentali, cit., 94. Successiva- mente, e opportunamente, la Corte costituzionale ha invece escluso che integri una ipotesi di ogget- tiva impossibilita` di procedere all’assunzione dell’atto la situazione del testimone che afferma di non essere in grado di rispondere perche´ non ricorda fatti o circostanze riferiti in precedenza. V., per questa significativa presa di posizione, Corte cost. (Ord.), 22 novembre 2001, n. 375.

43Secondo la Corte di cassazione, invece, il concetto di impossibilita` di ripetizione degli atti,

ai sensi dell’art. 512 c.p.p., non e` ristretto alla non praticabilita` materiale di reiterazione – la quale si verifica, ad esempio, in caso di morte o irreperibilita` accertata del teste – ma e` estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non puo` essere ‘‘utilmente assunta’’ per le peculiari condizioni di salute del soggetto che lo rendono non piu` escutibile. Sulla base di siffatto principio, la Corte ha ri- tenuto che uno stato morboso, sia pure avente origine non organica, consistente in una situazione di grave stress a seguito di violenze sessuali subite, renda non possibile l’esame diretto dibattimen- tale del teste per i danni irreversibili che ne potrebbero derivare. V., in questi termini, Cass. pen., Sez. III, 25 settembre 2000, n. 3059. Ma v., anche, Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2007, n. 40195. In senso critico v., in dottrina, Cavallaro, L’applicabilita` dell’art. 512 c.p.p. al caso in cui la salute psicologica del teste minorenne sia a rischio, cit., 1067. Per una ulteriore lettura v. Ardita, La pre- vedibilita` ex art. 512 c.p.p. dei fatti impeditivi della ripetizione della testimonianza in dibattimento. Il caso del minore affetto da grave forma di stress, cit., 618. Esclude che gli stati emotivi possano incidere sulla leggibilita` ai sensi dell’art. 512 c.p.p., in particolare, Cesari, L’irripetibilita` sopravve- nuta degli atti di indagine, cit., 163. In senso inverso sembra orientato, invece, Santalucia, Appunti in tema di atto irripetibile, cit., 475.

44Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 134. Ed infatti, proprio di

recente la Suprema Corte ha attribuito rilievo, ai fini della lettura ai sensi dell’art. 512 c.p.p., al « grave pericolo per l’incolumita` fisica o psichica di un teste ». V., in particolare, Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2009, n. 4404.

45Paulesu, Irreperibilita` del testimone e sopravvenuta irripetibilita` delle sue precedenti di-

chiarazioni, in Cass. pen., 2005, 3822. Evidenzia la complessita` della nozione, mancando un espli- cito supporto normativo, a differenza di quanto previsto per l’imputato, Panzavolta, Le letture di atti irripetibili al bivio tra « impossibilita` oggettiva » e « libera scelta », cit., 3993.

46V., in questa direzione, Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 140.

Nonche´ Paulesu, Irreperibilita` del testimone e sopravvenuta irripetibilita` delle sue precedenti di- chiarazioni, cit., 3823.

Essa, dunque, comprende sia l’ipotesi in cui non sia possibile effettuare la notificazione della citazione a comparire, sia il caso in cui, effettuata rego- larmente quest’ultima, il testimone non compaia e non venga materialmente reperito al fine di procedere ad accompagnamento coattivo ai sensi dell’art. 133 c.p.p.47.

Il profilo di maggiore problematicita` che la qualificazione pone attiene al- l’entita` delle ricerche da effettuare al fine di ritenere integrata la situazione im- peditiva in esame, posto che un risalente orientamento riteneva che la soprav- venuta impossibilita` di rintracciare il testimone – la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente sul piano effettuale di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice dell’udienza preliminare – non deve essere as- soluta e puo` liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha soltanto l’obbligo di motivare le sue decisioni48.

In applicazione del principio appena enunciato la Suprema Corte ha rite- nuto legittimo che in dibattimento fosse data lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da un testimone il quale, secondo le infor- mazioni fornite dalla polizia giudiziaria, risultava irreperibile, ed ha ritenuto corretta la motivazione circa la non necessita` di ulteriori accertamenti al ri- guardo, alla luce dell’argomentazione secondo cui il concetto di irreperibilita`

47Negli stessi termini v., in dottrina, Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di inda-

gine, cit., 140. Ma v., altresı`, Conti, Irreperibilita` volontaria del dichiarante e utilizzabilita` delle precedenti dichiarazioni, in Dir. pen. e processo, 2003, 233; Paulesu, Irreperibilita` del testimone e sopravvenuta irripetibilita` delle sue precedenti dichiarazioni, cit., 3823; Panzavolta, Il testimone ir- reperibile alla luce dei principi costituzionali, in Cass. pen., 2003, 3867. V., altresı`, Id., Le letture di atti irripetibili al bivio tra « impossibilita` oggettiva » e « libera scelta », cit., 3995, ove definisce ‘‘teste irreperibile in senso stretto’’ quello per il quale la citazione non sia andata a buon fine; ‘‘teste irreperibile in senso lato’’ quello regolarmente citato ma non comparso. Ritiene opportuno estendere la rigorosa disciplina prevista per l’irreperibilita` dell’imputato dagli artt. 159 e 160 c.p.p. anche al testimone, invece, Renzetti, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio del contraddittorio, cit., 147.

48Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 1996, n. 5495. V., in termini, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio

1998, n. 7231; Sez. III, 21 maggio 1998, n. 7231. Ritiene, in contrasto con l’orientamento giuri- sprudenziale in esame, del tutto insufficiente la mera difficolta` di trovare un testimone, invece, Ce- sari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 142, la quale critica anche la scelta della Suprema Corte, manifestata, tra le altre, in Cass. pen., Sez. V, 3 maggio 1996, n. 8610, di in- cludere nel concetto di irreperibilita` del testimone idonea ad impedire l’operativita` del divieto di cui all’art. 195, comma 3 c.p.p. non solo la nozione tecnica ricavabile dall’istituto previsto per l’im- putato – impossibilita` di rintracciare e citare – ma anche l’impossibilita` di identificazione, che ne costituisce l’antecedente storico. Il timore, manifestato espressamente, e` che la tesi, avanzata con ri- ferimento all’art. 195, comma 3 c.p.p., si riverberi sull’ampiezza della nozione di irreperibilita` rile- vante ai sensi dell’art. 512 c.p.p.

riferibile al testimone non corrisponde a quello che opera in relazione all’im- putato49.

Seguendo la medesima traccia ermeneutica, la Suprema Corte ha ritenuto che sia legittimo considerare irreperibile un teste – con i conseguenti riflessi sul regime delle letture e dell’utilizzabilita` in dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari – quando, all’atto della notifica del- l’avviso di fissazione dell’udienza, un parente riferisce della sua assenza e del- l’impossibilita` di reperire la persona interessata50.

Di recente, pero`, la Corte ha adottato un indirizzo interpretativo maggior- mente attento alle esigenze di salvaguardia dei principi fondamentali del pro- cesso accusatorio, chiarendo che l’acquisizione in dibattimento dei verbali di dichiarazioni per sopravvenuta impossibilita` di ripetizione e` subordinata al ri- goroso accertamento dell’irreperibilita` del testimone, da ritenere integrata sol- tanto previo espletamento di accurate ricerche51.

Da ultimo, infine, la giurisprudenza si e` arrestata su una posizione parti- colarmente garantistica, esigendo l’effettuazione infruttuosa non soltanto delle ricerche previste dall’art. 159 c.p.p. in relazione all’imputato, ma anche di tutti gli accertamenti congrui alla peculiare situazione personale del testimone, come risultante dagli atti processuali, da deduzioni specifiche delle parti o dal- l’esito dell’istruttoria nel giudizio52.

Inoltre, la necessita` di fare i conti con i principi costituzionali sul giusto processo53, nella parte in cui consentono di derogare al principio del contrad-

49Cass. pen., Sez. II, 15 maggio 1996, n. 5495. Secondo Cass. pen., Sez. VI, 20 settembre

1993, Capodicasa, la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari e` consentita solo quando sussista una vera e propria impossibilita` di ripetizione, cui non puo` certo essere equiparata la difficolta` di assunzione della prova per la temporanea assenza del testimone dal territorio dello Stato.

50Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 1996, n. 1203. Considera, ovviamente in senso critico,

‘‘sbrigativa’’ la pronuncia in discorso, in dottrina, Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 141, nt. 49.

51V., in particolare, sebbene in relazione al caso del testimone residente all’estero ma con ar-

gomentazioni dotate di portata generale, Cass. pen., Sez. un., 25 novembre 2010, n. 27918. In pre- cedenza v., inoltre, Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2010, n. 18669; Cass. pen., Sez. II, 27 maggio 2010, n. 22358; Cass. pen., Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 43331.

52Cosı` Cass. pen., Sez. VI, 15 giugno 2011, n. 24039. Oltre che, piu` di recente, Cass. pen.,

Sez. I, 8 aprile 2016, n. 14243; Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 16445. Non ritiene neces- sarie le ricerche ex art. 159 c.p.p., trattandosi di un approfondimento finalizzato a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, Daniele, Principi costituzionali italiani e ingerenze europee in tema di prova dichiarativa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, 1011.

53Fa notare, infatti, Renzetti, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio

dittorio qualora vi sia un’oggettiva impossibilita` di formazione della prova se- guendo siffatto metodo, ha imposto di interpretare l’art. 512 c.p.p.54 anche alla

luce dell’art. 526, comma 1-bis c.p.p.55, il quale, come e` noto, prevede che la

responsabilita` dell’imputato non possa essere provata sulla base delle dichiara- zioni rese da chi, per libera scelta, si e` sempre volontariamente sottratto all’e- same56.

La chiave di lettura che e` sul punto sembrava prevalere implicava, quale logica conseguenza, che l’irreperibilita` del teste, la quale pure e` connessa ad un atto volontario, non determinasse automaticamente l’inutilizzabilita` delle precedenti dichiarazioni, ma costituisse un dato neutro che assume valenza ai fini dell’art. 526, comma 1-bis c.p.p. solo qualora fosse connotata dalla vo- lonta` di sottrarsi all’esame, quest’ultima desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all’avvenuta citazione per il dibattimento57.

Piu` tardi, pero`, la Corte di cassazione ha puntualizzato che ai fini dell’o- perativita` del divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis c.p.p. non e` necessaria la

tracciato un percorso esegetico dai cui binari e` difficile deviare se si intende rispettare appieno il canone del contraddittorio nella formazione della prova ».

54La norma, come e` noto, non e` stata modificata dalla legge di attuazione dei principi costitu-

zionali in tema di giusto processo (l. 1 marzo 2001, n. 63), ma, evidenzia Renzetti, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio del contraddittorio, cit., 142, cio` potrebbe essere dovuto al fatto che il legislatore « ha concentrato la propria attenzione su quelle norme che mag- giormente sono state colpite da tourbillons involutivi diretti a travolgere l’assetto del nuovo pro- cesso penale, cosı` come scaturito dalla riforma del 1989 ».

55La necessita` di tenere conto della clausola contenuta in tale disposizione e` evidenziata, fra

gli altri, da Conti, Irreperibilita` volontaria del dichiarante e utilizzabilita` delle precedenti dichiara- zioni, cit., 234. V., altresı`, Paulesu, Irreperibilita` del testimone e sopravvenuta irripetibilita` delle sue precedenti dichiarazioni, cit., 3818. Mette in rilievo Panzavolta, Il testimone irreperibile alla luce dei principi costituzionali, cit., 3867, come l’irreperibilita` si situa « al bivio » tra l’impossibilita` di acquisire la prova dibattimentale quale deroga al principio del contraddittorio ed il divieto san- cito dall’art. 111, comma 4 Cost. e dall’art. 526, comma 1-bis c.p.p.

56Cass. pen., Sez. II, 18 ottobre 2007, n. 43331. In termini analoghi, poco prima, si era

espressa Cass. pen., Sez. I, 29 marzo 2007, n. 18848; nonche´ Sez. I, 20 giugno 2006, n. 23571. Ri- percorre le tappe dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, sia pure in relazione ad un arco di tempo di poco antecedente a quello in cui si collocano le decisione giurisprudenziali appena richia- mate, Panzavolta, Il testimone irreperibile alla luce dei principi costituzionali, cit., 3866.

57Cass. pen., Sez. I, 20 giugno 2006, n. 23571. V., in precedenza, Cass. pen., Sez. VI, 8 gen-

naio 2003, n. 8384. Rileva Paulesu, Irreperibilita` del testimone e sopravvenuta irripetibilita` delle sue precedenti dichiarazioni, cit., 3823, come ai fini di un costituzionalmente corretto funziona- mento del meccanismo, assume rilievo soltanto l’ipotesi di irreperibilita` preordinata, non ascrivibile a situazioni di forza maggiore. Nello stesso senso v., inoltre, Renzetti, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio del contraddittorio, cit., 145, la quale perviene alla medesima conclusione valorizzando la portata immediatamente precettiva dell’art. 111, comma 4 seconda parte Cost.

prova di una specifica volonta` di sottrarsi al contraddittorio, ma e` sufficiente la volontarieta` dell’assenza del dichiarante, determinata da una qualsiasi scelta libera, ossia non inficiata da elementi esterni58.

La non addebitabilita` dell’impossibilita` di ripetizione a fattori impeditivi esterni alla fonte di prova – situazione, questa, implicante una libera scelta, os- sia un’opzione non coartata o condizionata da condotte illecite altrui – diviene, cosı`, un elemento essenziale che incide sul regime di utilizzabilita` dell’atto ma che, allo stesso tempo, si colloca all’esterno della fattispecie acquisitiva59, la

quale si completa, come si avra` modo di vedere, in virtu` della ricorrenza del requisito ulteriore costituito dalla non attribuibilita` alla parte processuale che chiede la lettura in virtu` del combinato disposto degli artt. 111 Cost., comma 5 c.p.p. e 512 c.p.p.60.

Ne segue, come logico corollario, che la situazione di irreperibilita` del di- chiarante andrebbe accertata volta per volta ed in concreto, rivelandosi costitu- zionalmente eccepibile qualsiasi tentativo di accreditare figure di irreperibilita` intrinseche ad un particolare status del dichiarante61.

58Cass. pen., Sez, II, 16 gennaio 2015, n. 1945.

59Ma v., in senso critico rispetto a siffatta ricostruzione, Panzavolta, Le letture di atti irripeti-

bili al bivio tra « impossibilita` oggettiva » e « libera scelta », cit., 3986, ove la disposizione codici- stica viene severamente censurata in quanto ritenuta di utilita` « pressoche´ pari a zero », siccome de- stinata ad operare in un nucleo risibile di ipotesi. Il presupposto argomentativo, sviluppato poco prima, e` che la libera scelta neutralizzi a priori l’operativita` del meccanismo acquisitivo disciplinato dall’art. 512 c.p.p.

60Cosı`, fra i tanti, Renzetti, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del principio

del contraddittorio, cit., 145. Per quel che concerne il profilo inerente l’efficacia dell’elemento di prova formato al di fuori del contraddittorio ed acquisito ai sensi dell’art. 512 c.p.p., invece, la giu- risprudenza di legittimita` si e`, di recente, uniformata all’orientamento da tempo espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in punto di interpretazione dell’art. 6 CEDU, precisando che l’art. 526, comma 1-bis c.p.p. impedisce al giudice di fondare il giudizio di colpevolezza dell’imputato in via esclusiva o determinante su siffatti elementi. V., per esempio, Cass. pen., Sez. III, 15 giugno 2010, n. 27582; Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2010, n. 20254; Cass. pen., Sez. I, 23 settembre 2009, n. 44158. Si muove lungo una diversa prospettiva, la quale trae direttamente dall’art. 6 CEDU la norma specifica e dettagliata applicabile in via diretta e sul piano generale nel nostro or- dinamento, Cass. pen., Sez. un., 25 novembre 2010, n. 27918. Per un’analisi di siffatti profili, presi in esame dalla sentenza appena citata, v. Silvestri, Le Sezioni unite impongono rigore per l’acquisi- zione e l’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali rese senza contraddittorio da persona residente all’estero, in Cass. pen., 2012, 872.

61V., per questo rilievo, Paulesu, Irreperibilita` del testimone e sopravvenuta irripetibilita`

delle sue precedenti dichiarazioni, cit., 3824, il quale richiama il filone giurisprudenziale che ha