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La fattispecie delineata dall’art 512 c.p.p »

L’art. 512, comma 1 c.p.p. disciplina una fattispecie acquisitiva strutturata in maniera complessa24, mediante la quale si procede alla lettura di atti unila-

teralmente formati che, per fatti o circostanze imprevedibili, non sono suscetti- bili di ripetizione.

Merita un accenno la circostanza che, in relazione all’art. 512 c.p.p., sono stati evidenziati profili problematici – alla luce dell’esclusione, dal novero delle dichiarazioni suscettibili di lettura, di quelle rese al giudice per le inda- gini preliminari e dell’inquadramento dei rapporti con l’art. 513 c.p.p. – atti- nenti all’estensione dell’ambito soggettivo di operativita`.

A questo proposito, la Corte costituzionale25 ha ritenuto che la qualifica

del dichiarante – nella prospettiva applicativa del regime delle letture e, quindi, di una utilizzazione processuale di atti formati con modalita` estranee al contraddittorio – deve essere riguardata alla stregua della condizione proces- suale rivestita dal soggetto al momento in cui le dichiarazioni sono state rese, giacche` e` proprio in funzione di questa condizione soggettiva che gli artt. 512 e 513 c.p.p. hanno rispettivamente calibrato la corrispondente disciplina delle letture.

Pertanto, l’art. 512 c.p.p. farebbe riferimento, secondo l’impostazione fatta propria dalla Corte, alla condizione delle persone informate sui fatti e che rivestiranno in dibattimento la qualita` di testimoni, di talche´ appare consequen- ziale la mancata previsione delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini.

L’art. 513 c.p.p., invece, concernerebbe quella di soggetti a vario titolo ed in varia forma ‘‘compromessi’’ rispetto al tema del procedimento, e che percio` in sede dibattimentale assumeranno una qualita` diversa da quella del te- stimone ‘‘puro’’26.

24« Si tratta » – osserva Renzetti, Art. 512 c.p.p.: una lettura garantista nel rispetto del prin-

cipio del contraddittorio, in Cass. pen., 2006, 141 – « di un meccanismo di acquisizione della prova estremamente delicato che impone al giudice il compimento di valutazioni di notevole com- plessita` ». In senso critico rispetto alla fattispecie acquisitiva delineata dall’art. 505 prog. prel., defi- nita « debole », v. Illuminati, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta delle prove, in Foro it., 1988, 360.

25Corte cost. (ord.), 8 marzo 2006, n. 112.

26V., sulle tematiche affrontate dalla Corte costituzionale, Rafaraci, Dichiarazioni erga alios,

letture e ‘‘impossibilita` sopravvenuta’’: l’art. 513 c.p.p., in Eccezioni al contraddittorio e giusto processo. Un itinerario attraverso la giurisprudenza, a cura di Di Chiara, Torino, 2009, 304; Di Chiara, Dichiarazioni erga alios e letture acquisitive: i meccanismi di recupero del sapere preac- quisito dall’imputato in procedimento connesso, in Il giusto processo tra contraddittorio e diritto

« Ci troviamo di fronte » – e` stato sottolineato trasferendo l’analisi su un piano, quello della logica sistematica della disposizione, che non poteva non coinvolgere l’istituto acquisitivo dell’incidente probatorio – « ad una situazione astrattamente opposta rispetto a quella presa in considerazione dall’art. 392 c.p.p.: nel momento in cui l’atto deve essere compiuto, non esiste infatti alcun fondato motivo per ritenere che esso non sara` utilmente ripetibile in dibatti- mento per grave impedimento del teste o per modificazione intervenuta sulla persona, cosa o luogo »27.

Costituendo il complesso degli elementi regolativi la premessa di fatto di un’ipotesi di lettura acquisitiva, va subito notato come, a differenza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 431 e 511 c.p.p. – ricorrendo la ti- pologia di atti previsti dal primo, la lettura dei medesimi, ai sensi del secondo, puo` essere disposta d’ufficio – l’attivazione della sequenza presuppone un’ini- ziativa di parte e, sul tema, la Suprema Corte e` stata rigorosa nel ritenere che il potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., non comprende anche la possibilita` di dare lettura degli atti ex art. 512 c.p.p. senza l’impulso della parte, non potendosi confon- dere la lettura con l’assunzione di nuove prove28.

Analogo rigore, invece, non si e` riscontrato in relazione all’interpreta- zione della nozione normativa di ‘‘atti assunti’’, intuitivamente dotata di un ruolo centrale nella misura in cui si presta ad incidere in maniera determinante sull’ampiezza del fenomeno acquisitivo regolamentato dalla disposizione.

Il problema si e` posto in relazione ai casi in cui, per fatti o circostanze imprevedibili, risulti impossibile la ripetizione del contenuto dell’atto di que- rela da parte del suo autore, posto che la stessa non costituisce propriamente

al silenzio, a cura di Kostoris, Torino, 2002, 46; Sanna, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi, Milano, 2000, 163; Di Paolo, Preziose puntualizzazioni sugli artt. 512 e 513 c.p.p., in Giur. cost., 2006, 2569.

27Ichino, Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilita` dibattimentale, cit., 156.

28Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2003, n. 23807. V., inoltre, Cass. pen., Sez. I, 20 giugno

2000, n. 10026, la quale ha puntualizzato che in tema di lettura di atti per sopravvenuta impossibi- lita` di ripetizione, dopo la formulazione della richiesta di lettura, il giudice e` investito della deci- sione in proposito senza essere vincolato alle ragioni esposte dalla parte a sostegno dell’istanza, la quale puo`, quindi, essere accolta o respinta anche per motivi diversi da quelli prospettati. In dot- trina v., tra tutti, Cesari, Dichiarazioni irripetibili e metodo dialettico: i problemi di una coesistenza difficile, cit., 251; Buzzelli, Le letture dibattimentali, cit., 169, secondo la quale, sebbene l’art. 507 c.p.p. abbia spesso offerto lo spunto per giustificare l’attribuzione di prerogative ex officio, « [r]esta oscuro [...] come l’operativita` di questa norma possa dilatarsi fino a ricomprendere l’area, lontana e rigorosamente delimitata, delle letture ». In senso contrario v., invece, Potetti, L’art. 512 c.p.p. fra richiesta della parte e iniziativa del giudice ex art. 507 c.p.p., in Cass. pen., 2005, 878.

un atto formato dalla polizia giudiziaria ma, come e` di tutta evidenza, integra il supporto documentale di un atto narrativo che ad essa e` semplicemente de- stinato.

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi relativamente a siffatto profilo, ha preferito aderire ad un’interpretazione estensiva della nozione, chia- rendo che anche in siffatte ipotesi deve trovare applicazione l’art. 512 c.p.p., dal momento che l’espressione legislativa deve intendersi riferita non soltanto agli atti formati a seguito di attivita` diretta delle autorita` indicate nella norma, ma anche a quelli semplicemente ricevuti dalle stesse, quale e` appunto una spontanea dichiarazione di querela29.

Rimane in ogni caso fermo, ha precisato ancora la Corte, il principio se- condo cui, sebbene la dichiarazione di querela si trovi gia` nel fascicolo per il dibattimento fin dal momento della sua formazione – lo prescrive, infatti, l’art. 431, comma 1 lett. a) c.p.p. – la lettura acquisitiva – la quale, appunto, e` indi- spensabile al fine di consentire l’utilizzo a fini probatori di un atto la cui pre- senza nel fascicolo processuale e la cui lettura (art. 511, comma 4 c.p.p.) sono di regola finalizzate a consentire la verifica di ricorrenza della condizione di procedibilita` – puo` essere disposta esclusivamente a richiesta di parte30.

Quanto detto consente di intravedere, sul piano generale, il meccanismo di operativita` della fattispecie disciplinata dall’art. 512 c.p.p.

« La norma » – e` stato correttamente osservato – « e` legata al recupero di atti ripetibili, ma accidentalmente colpiti da un’evenienza negativa, che ne compromette radicalmente il compimento dibattimentale »31.

29Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 1997, n. 11402. Negli stessi termini v., poco prima, Cass.

pen., Sez. IV, 28 gennaio 1997, n. 6106. Piu` di recente, invece, v. Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2003, n. 23807; Sez. II, 6 novembre 2007, n. 9168. Tra le piu` risalenti v., inoltre, Cass. pen., Sez. V, 18 maggio 1993, Vitalini, la quale, dopo avere specificato che della querela-denuncia presentata alla polizia giudiziaria da persona poi resasi irreperibile puo` essere data lettura dal giudice ai sensi dell’art. 512 c.p.p., ha evidenziato che la norma in questione costituisce anche deroga al disposto dell’art. 511, comma 4 c.p.p., che consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela solo ai fini dell’accertamento dell’esistenza della condizione di procedibilita`. L’interpretazione estensiva ha, tra l’altro, incontrato il favore della Corte costituzionale. V., in particolare, Corte cost. (ord.), 12 aprile 1996, n. 114. In dottrina, in senso critico rispetto all’esegesi estensiva della norma, v. Buzzelli, Le letture dibattimentali, cit., 91; Cesari, Dichiarazioni irripetibili e metodo dialettico: i problemi di una coesistenza difficile, cit., 253; Garuti, Utilizzabilita` delle dichiarazioni orali di querela, cit., 865. Ritiene condivisibili, invece, le affermazioni di principio contenute nelle pro- nunce della Suprema Corte, Bassi, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/92, cit., 2115. In senso adesivo v., inoltre, Potetti, L’art. 512 c.p.p. fra richiesta della parte e iniziativa del giudice ex art. 507 c.p.p., cit., 877.

30Cass. pen., Sez. VI, 14 aprile 2003, n. 23807.

L’irripetibilita`, in altri termini, deve essere, oltre che sopravvenuta ri- spetto al momento di formazione dell’atto32, assoluta, ossia tale da vanificare

irrimediabilmente la possibilita` di attivare in dibattimento il mezzo di prova corrispondente, ontologicamente, all’atto di indagine da recuperare.

Va sottolineato, sul punto, che la direttiva n. 76 della legge di delega im- poneva, appunto, la predisposizione di una ‘‘specifica, diversa disciplina’’ in relazione agli atti di cui fosse sopravvenuta una ‘‘assoluta impossibilita` di ripe- tizione’’.

L’indicazione normativa, tuttavia, e` andata perduta gia` in fase di elabora- zione dell’art. 505 del progetto preliminare33, anche se la relazione al progetto,

illustrando la disposizione come attributiva di piena efficacia probatoria agli atti assunti dal pubblico ministero ‘‘di cui e` sopravvenuta un’assoluta impossi- bilita` di ripetizione’’34, dimostrava di ritenere il requisito immedesimato nel

congegno acquisitivo che si andava a predisporre.

Probabilmente l’aggettivo e` apparso ridondante rispetto ad un’espressione qualificativa dal significato descrittivo notevolissimo35, dal momento che

« parlare di impossibilita` ‘‘relativa’’ [...] a parte l’incoerenza concettuale, com- porterebbe l’offuscamento della distinzione tra impossibilita` e mera difficolta` di assunzione della prova »36.

32Ichino, Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilita` dibattimentale, cit., 157.

33Critico rispetto alla dispersione di un dato descrittivo di notevole rilievo, tra gli altri, No-

bili, Scenari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, 68. Egualmente, Bassi, Alcune ri- flessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/92, cit., 2114, il quale ritiene che il legislatore delegato abbia attenuato la rigidita` della direttiva. Per Ichino, Gli atti irripetibili e la loro utilizzabilita` dibattimentale, cit., 156, l’omissione potrebbe integrare un difetto di confor- mita` della norma rispetto alla legge di delega. Secondo Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 127, invece, « non sembra [...] che la scomparsa dal testo dell’attributo ‘‘asso- luta’’, che qualificava la non rinnovabilita` dell’atto, sia un ostacolo esegeticamente insuperabile ».

34Conso, Grevi, Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale dalle leggi delega ai

decreti delegati, IV, Il progetto preliminare del 1988, Padova, 1990, 1149. La relazione ribadisce che la norma si riferisce a « tutti » gli atti del pubblico ministero, non essendovi validi motivi per ridurre la categoria degli atti utilizzabili in chiave probatoria. Secondo Bassi, Alcune riflessioni in materia di atti irripetibili alla luce della novella n. 356/92, cit., 2114, la natura aperta della catego- ria degli atti prevista dall’art. 512 c.p.p. e` coerente alla sua ratio di « valvola di sicurezza del si- stema [dal momento che essa] costituisce il necessario correttivo, avente carattere generale, al prin- cipio di oralita`, volto a contemperare il rispetto del metodo orale con l’esigenza di evitare la per- dita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima e fuori del dibattimento, che sia divenuto irri- petibile in tale sede ».

35E` questa l’opinione di Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 127. 36Cesari, L’irripetibilita` sopravvenuta degli atti di indagine, cit., 127. V., inoltre, Cavallaro,

L’applicabilita` dell’art. 512 c.p.p. al caso in cui la salute psicologica del teste minorenne sia a ri- schio, cit., 1065. La dottrina e` comunque unanime nel ritenere il carattere assoluto della situazione

Un significato, questo, che, in effetti, e` stato nella sua essenza denotativa colto dalla giurisprudenza, la quale ha in piu` occasioni puntualizzato che la lettura di atti in dibattimento costituisce una deroga al principio generale della formazione della prova dibattimentale, per cui, non essendo l’art. 512 c.p.p. suscettibile di interpretazione analogica, deve escludersi una equiparabilita` tra la sopravvenuta impossibilita` di ripetizione dell’atto e la semplice difficolta` di assunzione della prova37.

Quest’ultima potrebbe dirsi costituire una prima conclusione da conside- rare acquisita in relazione a qualsiasi tipologia di irripetibilita` ed a prescindere da ulteriori approfondimenti concernenti la correlata nozione.

L’atto informativo potrebbe ritenersi connotato dalla nota dell’irripetibi- lita`, in altri termini, soltanto se inciso da un fattore pregiudicante la sua reite- razione in termini di assolutezza; se, cioe`, una volta verificatosi come entita` storicistica non e` piu`, storicamente parlando, suscettibile di verificazione.

Conclusione certamente condivisibile sul piano empirico ma non egual- mente fondata sul terreno normativo, posto che il codice processuale conosce ipotesi di irripetibilita` ‘‘normativa’’ che, se riguardate sotto il profilo storico- naturalistico, attengono a vicende acquisitive certamente reiterabili.

3. I fattori – programmabili o meno – pregiudicanti la rinnovazione della