2.3. LE CARATTERISTE DEL GIOCO E DEI GIOCATORI D’AZZARDO ONLINE
2.4.1. Il gioco d’azzardo illegale
In primis si ritiene rilevante sottolineare che ad essere proibito è il gioco d‘azzardo illegale, ossia non controllato dallo Stato, e non quello lecito, consentito e
disciplinato, oltre che dal Codice Penale, dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dal Codice Civile.
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dedica al settore dei giochi, più specificatamente, gli artt. 88 e 110. Il primo disciplina l‟apparato delle apposite licenze richieste per l‟esercizio delle scommesse; il secondo, invece, caratterizzato da una struttura complessa ed articolata, pone l‟obbligo di esposizione di una tabella contenente l‟indicazione dei giochi vietati dall‟autorità di pubblica sicurezza e detta la disciplina relativa agli apparecchi elettronici per il gioco (caratteristiche necessarie degli stessi e modalità di installazione).
Il Codice Civile, a sua volta, all‟interno del Libro Quarto “Delle obbligazioni”, il Capo XXI del Titolo III “Dei singoli contratti” è dedicato al gioco ed alla scommessa (artt. 1933-1935 c.c.). Vengono sostanzialmente dettate le caratteristiche delle obbligazioni che sorgono consequenziali ad una vincita.
La realtà del gioco d‟azzardo, invece, è definita nell‟art. 721 del codice penale che definisce sia le “case da gioco” che “i giochi d‟azzardo”. Le prime sono precisate come «i luoghi di convegno destinati al giuoco d‟azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato». Mentre i “giuochi d‟azzardo” per il legislatore sono quelli «nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria».
Affinchè il gioco possa definirsi d‟azzardo, dunque, è necessaria la compresenza del fine di lucro da parte della persona impegnata nell‟attività ludica e l‟aleatorietà della vincita o della perdita, che deve essere insita nella natura stessa del gioco.
Nel gioco d‟azzardo, pertanto, la valutazione normativa dei due elementi, ovvero l‟alea e il fine di lucro, non è dissociabile in termini di priorità, ma è unitaria ed inscindibile ed entrambi gli elementi concorrono a caratterizzare tale fattispecie
criminosa. Per chiarificare in toto il suddetto argomento risulta però importante fare un‟analisi della normativa inerente.
Come già ribadito sopra, il codice penale regola il gioco d‟azzardo all‟art. 721 ma il suo esercizio è sanzionato penalmente agli artt.718-723 c.p. In particolare l‟art. 718 c.p.38 prevede che il reato si pone in presenza di due elementi costitutivi della fattispecie: uno soggettivo e l‟altro oggettivo. Il primo elemento risiede nella finalità di lucro39, sicchè non risulta necessario che avvenga l‟effettiva acquisizione di denaro o di altra utilità40, essendo sufficiente l‟interazione. Per ciò che attiene, invece, l‟elemento oggettivo necessario ad integrare la fattispecie astratta, è quello dell‟aleatorietà del gioco medesimo. Ma in deroga a questa prescrizione di carattere generale, il legislatore ha autorizzato il gioco d‟azzardo affidandone l‟organizzazione, la gestione e il controllo ad un soggetto pubblico.
Questo passaggio risulta quanto mai importante in quanto ha dato vita al fenomeno del gioco d‟azzardo autorizzato e pertanto legale, purchè sottoposto alla vigilanza dello Stato, e, più precisamente, dal 1° dicembre 2012 in applicazione al D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n.135 del 7 agosto 2012, l‟Agenzia delle Dogane ha incorporato l‟Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Aams), che precedentemente vigilava sul suddetto settore, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al momento, l‟organizzazione è articolata in due aree: Dogane e Monopoli. L‟ultima è chiamata a a regolare il comparto del gioco pubblico in Italia, verifica con metodo gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e tutti gli operatori del settore dell‟azzardo ed esercita una mirata azione di contrasto al gioco praticato illegalmente.
Secondo le stime della federazione Sistema Gioco Italia di Confindustria in Italia 2011 (cfr. Barbieri, 2013) al 2011 esistevano quattromila centri di raccolta illegali delle scommesse che incassavano circa 8 milioni di euro l‟anno, con un danno erariale di circa 1 miliardo di euro sotto forma di tasse non pagate allo Stato. L‟industria illegale dei giochi può contare su una rete capillare di ricevitorie
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Bisogna tenere presente che rispettivamente: l‟art. 719 c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti, nel caso in cui il fatto sia commesso in un pubblico esercizio; l‟art. 720 c.p. punisce la condotta di chi partecipa ai giochi d‟azzardo; l‟art. 722 c.p. prevede la pena accessoria e misure di sicurezza per le fattispecie delittuose esaminate; l‟art. 723 c.p. si occupa dell‟esercizio abusivo di un gioco non d‟azzardo.
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Sul “fine di lucro” recentemente la Corte di Cassazione (Sez. III pen.), con sentenza n. 3096 del 25 gennaio 2012, ha affermato che «in tema di gioco d‟azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l‟apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l‟entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. (Fattispecie relativa a videogiochi riproducenti il gioco del “poker”, cosiddetti videopoker, laddove la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva ravvisato il reato facendo discendere la sussistenza del gioco d‟azzardo “automaticamente”, dal solo fatto che gli apparecchi sequestrati consentivano il gioco elettronico del poker)» in Guida al Diritto, 2012, n. 14, p. 90.
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Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7610 del 27 febbraio 2012, sancisce che è escluso il reato di gioco d‟azzardo per il gestore che detiene in sala giochi macchinette di videopoker, se non ci sono elementi tali da dimostrare che il gioco è in concreto di lucrare vincite in denaro o in altre utilità economicamente apprezzabili.
clandestine che fanno capo a quattromila centri di raccolta scommesse privi della concessione statale rilasciata dall‟Aams e distribuiti sul territorio italiano. La rete illegale è composta da apparecchi destinati al mercato estero che riproducono giochi da casinò e che operano scollegati dalla rete telematica gestita dalla Sogei. Vi sono poi i cloni che riproducono le macchinette regolari ma non sono connessi alla rete ufficiale. Ma c‟è anche una zona grigia molto vasta costituita dai cosiddetti totem-pc, apparecchi destinati all‟esercizio delle scommesse sui siti di gioco legali in grado però di connettersi a siti “.com” non autorizzati dal Monopolio di Stato e quindi totalmente privi di controlli. Tali modalità di manipolazione del sistema sono perlopiù condotte dalla criminalità organizzata, come specificato poco oltre. A ciò si aggiungono le connessioni effettuate dai pc di casa verso siti internet di gioco illegali (Barbieri, 2013).