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La voce del Giudice delle leggi sull’ordinamento contabile: i bilanci degli enti locali e la rimodulazione dei piani di riequilibrio

LE PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCE DEL 2020 RESE DAL GIUDICE DELLE LEGGI E DAL SUPREMO CONSESSO DI LEGITTIMITÀ NELLE MATERIE DI

2. La voce del Giudice delle leggi sull’ordinamento contabile: i bilanci degli enti locali e la rimodulazione dei piani di riequilibrio

2. La voce del Giudice delle leggi sull’ordinamento contabile: i bilanci degli enti locali e la rimodulazione dei piani di riequilibrio.

Con sentenza n. 4 del 28.01.2020, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 125, e dell’art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

L’art. 2, sesto comma, D.L. n. 78/2015 prevede che “gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”.

Siffatta disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica con l’art. 1, comma 814,

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della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha disposto che “l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l'operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un unico atto deliberativo”.

La questione di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni normative è stata sollevata, con ordinanza del 18 febbraio 2019, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione, investite della cognizione di un ricorso proposto dal Comune di Napoli, avverso delibera, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Campania, accertate diverse irregolarità e “criticità” contabili, ha dichiarato l’inadeguatezza delle misure correttive adottate dall’amministrazione locale per la gestione del bilancio e conseguentemente preclusa l’attuazione di alcuni programmi di spesa.

Con la indicata delibera, la Sezione regionale aveva, fra l’altro, censurato l’azzeramento del fondo anticipazioni liquidità (FAL), disposto dal Comune di Napoli avvalendosi delle summenzionate disposizioni normative, ritenendo che un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma consentisse di ritenere ammissibile la misura in questione esclusivamente nei limiti degli incassi in conto residui registrati nell’anno, donde l’interdizione all’utilizzazione del FAL per finanziare il FCDE: interpretazione contestata dall’amministrazione ricorrente con il prodotto ricorso.

Le Sezioni riunite in s.g. in speciale composizione, ritenuta implausibile l’interpretazione della Sezione regionale di controllo in ragione del chiaro tenore letterale delle disposizioni e ritenuto che le stesse, correttamente interpretate, consentendo di utilizzare il FAL

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per finanziare il FCDE (o, meglio, trasformando il FAL in FCDE), aggirerebbero importanti principi in tema di diritto del bilancio, in quanto eliminerebbero la sterilizzazione degli effetti dell’anticipazione di liquidità, migliorerebbero surrettiziamente il risultato di amministrazione e aumenterebbero la capacità di spesa degli enti, peggiorando nella sostanza il precedente disavanzo, hanno sollevato questione di legittimità delle citate disposizioni, in ragione del loro contrasto con plurimi precetti costituzionali, quindi ritenute fondate dal Collegio costituzionale che, con la menzionata sentenza, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

In proposito, è appena il caso di premettere che il D.L. n. 35 del 2013 ha introdotto una disciplina di carattere speciale e temporanea, derogatoria del patto di stabilità interno e di altre disposizioni in materia di finanza pubblica, per il pagamento dei debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche, attraverso, da un lato, l'allentamento del patto di stabilità interno con il riconoscimento di “spazi finanziari”, ossia di importi finanziari esclusi dal relativo computo, e, dall’altro, la concessione di anticipazioni di liquidità, con le quali – pur rimanendone vietata l’utilizzazione per la copertura di spese, che non sarebbe consentita dalla Costituzione e dai vincoli europei – viene posto rimedio a gravi deficienze della disponibilità di cassa degli enti interessati dai suddetti ritardi.

La ratio di tale intervento normativo si radica nella peculiare finalità di porre riparo al fenomeno dei crescenti ritardi nell'adempimento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che aggravava la situazione delle imprese, già colpite dalla difficoltà di accedere al credito bancario nel contesto della crisi, e dovuto alle carenze di liquidità ed alla mancanza di adeguati spazi finanziari per la necessità di rispettare gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea nel quadro del patto di stabilità e crescita.

Come evidenziato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 181/2015, “le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell' anticipazione”, per cui “tali operazioni non possano finanziare la copertura di disavanzi o spese di pertinenza degli esercizi successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2013”,

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donde consegue “l'obbligo di sterilizzare l'anticipazione, affinché la stessa da strumento di flessibilizzazione della cassa non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.”68.

Alla luce di tale precedente, oggetto di ampi richiami, ben si comprende come, con l’analizzata sentenza n. 4/2020, la Corte costituzionale, rilevato che “entrambe le disposizioni censurate consentono di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione dell’ente locale che le applica, attraverso meccanismi tecnici che convergono nell’elusione dei precetti costituzionali precedentemente richiamati”, ne abbia ritenuto il contrasto con la c.d. “regola aurea”, di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., nonché con l’art.

81Cost., in ragione dell’illegittima influenza sugli equilibri strutturali di bilancio. In proposito, i giudici del Palazzo della Consulta hanno evidenziato come “il mancato accantonamento delle risorse, quantificato secondo l’ordinario criterio di computo del FCDE, consente al Comune di Napoli di impiegare un surplus di spesa, pari al mancato accantonamento, coprendolo con risorse “nominali” (ma non reali, perché il meccanismo contabile indebitamente autorizzato dalle norme censurate finisce per ridurre o azzerare il cosiddetto FCDE attraverso la sua sostituzione parziale o totale con l’anticipazione di liquidità), in tal modo incrementando di fatto – senza che ciò appaia dalle scritture ufficiali – il disavanzo di amministrazione già maturato negli esercizi precedenti”.

In pratica, consentendo l’assorbimento (con effetto di azzeramento o di riduzione) di una posta “compensativa”, quale l’accantonamento a FAL (che assolve la funzione di compensare, sterilizzandone gli effetti, la relativa entrata, evitando che la stessa possa spiegare

68 Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, con la riferita sentenza, se l'anticipazione di liquidità fosse considerata alla stregua di un mutuo essa sarebbe, illegittima, siccome in contrasto “con il combinato disposto dell'art. 119, sesto comma, Cost. - secondo cui le regioni " possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento" - e dell'art. 3 (rubricato "Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici"), comma 17, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), secondo cui "...

costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui ....

Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio” per cui “a parte l'obbligo dell'interprete di attribuire alla legge, in casi di polivalenza semantica, un significato conforme a Costituzione, nel caso in esame proprio la combinazione di dette norme e la genesi del D.L. n. 35 del 2013 non consentono alternative alla classificazione quale anticipazione di liquidità delle somme attribuite dallo Stato e da quest'ultimo acquisite attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico”, rammentando, in proposito, come avesse già avuto modo di affermare che "la ratio del divieto di indebitamento per finalità diverse dagli investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa semplicità. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni diverse dall'investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio dell'ente pubblico che ricorre al credito (sentenza n. 188 del 2014)”.

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effetti non solo sulla cassa ma anche sulla competenza), in una posta “correttiva”, quale l’accantonamento a FCDE (che assolve alla diversa funzione di correggere l’ammontare dei crediti – e cioè dei residui attivi – avuto riguardo alle presumibili concrete possibilità di effettivo realizzo dei crediti stessi), le censurate disposizioni frustrano la funzione sottesa alla distinta previsione delle anzidette poste ed alterano il risultato di amministrazione disponibile che è la risultante del concorso, inter alios, di entrambi i menzionati fondi, comportando, per effetto della continuità dei bilanci e del conseguente trascinamento sui successivi esercizi (stante l’obbligo di immediata applicazione del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto consuntivo all’esercizio corrente), effetti di illegittima dilatazione della spesa. Di conseguenza, l’anticipazione di liquidità, anziché assolvere la funzione di sovvenire l’ente della mancanza di liquidità per soddisfare debiti arretrati già contabilizzati (passività pregresse) e non pagati, finisce con il divenire strumento di copertura di nuova spesa69.

69 Con la presente sentenza, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, la Corte costituzionale si è premurata di chiarirne gli effetti avuto riguardo all’attività amministrativa svolta nella vigenza delle disposizioni costituzionalmente illegittime, tenuto conto che “se, da un lato, l’amministrazione comunale, fino alla data della presente pronuncia, ha gestito realmente partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente consentite, in tal modo peggiorando lo stato dei propri conti, dall’altro lo ha fatto sulla base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimensionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle medesime disposizioni” e che “tale gestione si è dipanata in una serie di impegni e pagamenti, in relazione ai quali l’affidamento dei soggetti venuti in contatto con l’amministrazione comunale e la funzionalità di progetti avviati secondo contratti e situazioni negoziali in itinere non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegittimità di norme che hanno consentito, durante la loro vigenza, il sovradimensionamento della spesa”. In proposito, il Giudice delle leggi ha ritenuto che “proprio in ragione della peculiarità del diritto del bilancio e in particolare del principio di equilibrio dinamico che sposta nel tempo la continua tensione verso un bilanciato contrappeso tra entrate e spese” si sarebbe in presenza di una graduazione “naturale” degli effetti temporali della stessa sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese che, avuto riguardo alla

“situazione venutasi a creare a causa della non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità e dell’extradeficit presumibilmente generato dalla gestione posta in atto nelle more della presente decisione (non risulta allo stato degli atti la realizzazione di alcuna economia in grado di compensare l’allargamento della spesa)”, comporta che “l’ente locale dovrà avviare il necessario risanamento nei termini di legge”, non essendo, peraltro, all’uopo, necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti ma essendo “sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”. In proposito, occorre osservare che, al di fuori dell’ipotesi – che non sembra ricorrente nella specie - di modulazione degli effetti della pronuncia a salvaguardia di altri diritti e principi costituzionali coinvolti nella decisione, di competenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 10/2015 dell’11.02.2015 che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della c.d. “Robin Hood Tax” di cui all’art. 81, commi 16, 17 e 18 del D.L. n. 112/2008 conv. in L.112 conv. in L. n. 133/2008, ne ha disposto la cessazione degli effetti solo dal giorno della pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica), l’individuazione delle conseguenze applicative della pronuncia dovrebbero rientrare nell’ambito dell’ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune (cfr. sentenza n. 58/1967 del 05.05.1967: “l'applicazione in concreto di tali principi compete al giudice del merito, che dovrà effettuarla con riguardo alla natura ed entità del vizio accertato nella legge, nonché alla particolarità delle circostanze della controversia a lui sottoposta”, nonché sentenza n.

49/1970 del 02.04.1970 “i problemi che possono sorgere in quest'ordine di idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione, e devono pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali”).

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Occorre, osservare che, con la pronuncia de qua, la Corte costituzionale, nel prendere in esame alcuni argomenti difensivi pur eccentrici rispetto al thema decidendum – incentrati sull’esigenza, espressa dal predetto ente locale, di una legislazione finanziaria ispirata alla valorizzazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., nella specie sotto il profilo della tutela dei cittadini residenti nei comuni con maggiore difficoltà economica e della riduzione/eliminazione della sperequazione tra i livelli dei servizi erogati dagli enti di base nelle comunità più povere e in quelle più ricche – , ha avuto occasione di puntualizzare che “questa esigenza solidaristica nei confronti delle comunità meno abbienti trova puntuale risposta – come già rilevato – in più articoli della Costituzione e, in particolare, nell’art. 119 Cost.”. Tant’è che, prosegue la Consulta, al primo comma, proprio l’art. 119 Cost. “precisa che l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa deve essere esercitata nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e che gli enti territoriali devono contribuire, insieme agli altri enti della finanza allargata, all’osservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”, evidenziando così che

“l’equilibrio individuale dei singoli enti è un presupposto della sana gestione finanziaria e del corretto esercizio dell’autonomia”. Conclude, a tal proposito, la Corte adita, statuendo che

“tutte le disfunzioni – a cominciare da quelle censurate in questa sede – devono essere rimosse e non possono essere computate nell’attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 119 Cost.”, atteso che “è in ordine al deficit strutturale imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non alle patologie organizzative, che deve essere rivolto l’intervento diretto dello Stato”.

In materia di piani di riequilibrio, invece, deve essere menzionata la sentenza n.

115/2020 del 23/06/2020, con la quale la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, nella L. 28 giugno 2019, n. 58, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2-ter, del cit. D.L. n. 34/2019, mentre ha disatteso dichiarandone l’inammissibilità e l’infondatezza le questioni relative alle altre disposizioni censurate.

Le riferite questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate con ordinanza della Sezione regionale di controllo per la Calabria, nel procedimento relativo all’esame dell’ennesima rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentato dal Comune di Reggio Calabria.

L’ente locale ricorrente, il cui piano era stato approvato dalle Sezioni riunite in s.g. in

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speciale composizione con sentenza 17 luglio 2014, n. 26/2014/EL (in accoglimento del ricorso proposto dal comune avverso la delibera della S.R.C. che ne aveva negato l’approvazione), aveva rimodulato il proprio piano ottenendone l’approvazione dalla SRC, ai sensi dell’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall’art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative da ultimo menzionate, la S.R.C. ha dichiarato l’inefficacia del piano così rimodulato, con conseguente riviviscenza del piano precedentemente approvato.

A seguito di tale pronuncia della Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto con le disposizioni di cui ai commi 1-terdecies, 2-bis e 2-ter dell’art. 38 del D.L. 34/2019, aggiunti dalla relativa legge di conversione, che hanno rispettivamente:

- sostituito la tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), aggiunto dall’art. 1, comma 888, della L. 27/12/2017, n. 205, recante la disciplina della durata massima – stabilita dal precedente quinto comma fra i quattro ed i vent’anni in luogo della durata massima decennale in precedenza prevista – del piano di riequilibrio pluriennale determinata, in misura differenziata, sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, prevedendo che, per i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti, la durata massima sia ventennale quando l’anzidetto rapporto sia superiore al 60%

(mentre per gli altri comuni la durata ventennale è subordinata ad un rapporto debiti /entrate del titolo I superiore al 100%, come era previsto per tutti i comuni secondo l’originaria versione della tabella) (comma 1-terdecies);

- previsto che gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 2-bis);

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- disposto che “la riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi” (comma 2-ter).

Appunto avvalendosi della facoltà prevista dal cit. art. 38, comma 2-bis, del D.L. n. 34/

2019, ricorrendone i presupposti, il Comune di Reggio Calabria ha sottoposto un piano rimodulato di durata ventennale (secondo la novellata tabella di cui al comma 1-terdecies) alla SRC, che dubitando della legittimità costituzionale delle citate disposizioni, ha investito l’Alta Corte della relativa questione di legittimità costituzionale.

Con la sentenza in commento, ribadita la legittimazione delle sezioni regionali della Corte dei conti a sollevare incidente di costituzionalità in sede di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali (sentenze n. 105 e n. 18 del 2019), assimilato, a questi fini, alla parifica dei rendiconti regionali (sentenza n. 49 del 2018), disattesa in ragione della loro inammissibilità /infondatezza alcuna delle questioni prospettate, la Corte costituzionale, interpretando “autenticamente” la propria precedente sentenza n. 18/2019, ha innanzitutto ritenuto di dissipare l’equivoco per cui con la suddetta pronuncia avrebbe dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, con riguardo all’intrinseca durata del piano di riequilibrio prevista nell’arco temporale di trent’anni.

La Consulta ha, dunque, chiarito di non aver “colpito la misura temporale del piano in sé considerata, bensì i meccanismi contabili previsti dalla disposizione viziata”, in quanto con la prefata pronuncia è stato accertato il contrasto con gli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. sia sotto il profilo della lesione dell’equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio sia per contrasto con gli interdipendenti principi di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell’esercizio del mandato elettivo.

Chiarito quanto innanzi, il Collegio costituzionale ha ritenuto che il comma 2-ter sia costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., mentre non lo siano le altre due disposizioni investite dalle questioni di

Chiarito quanto innanzi, il Collegio costituzionale ha ritenuto che il comma 2-ter sia costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., mentre non lo siano le altre due disposizioni investite dalle questioni di

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