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La giurisprudenza delle sezioni regionali e di appello, unitamente ai dati statistici

LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E DEI CONTRIBUTI PUBBLICI

3 La giurisprudenza delle sezioni regionali e di appello, unitamente ai dati statistici

Ciò premesso e passando alle attività svolte in sede giurisdizionale contabile, si rileva che complessivamente nella materia risulta confermata, anche nel 2020, la proposizione di rilevanti iniziative giudiziarie, nonché l’emissione di numerose sentenze da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali e delle Sezioni di appello.

I beneficiari finali risultano i soggetti prevalentemente convenuti in giudizio, perlopiù, in relazione ad episodi di frode e, quindi, a fattispecie di illecita percezione o indebito utilizzo dei finanziamenti connotate da dolo, collegate anche a procedimenti penali.

I comportamenti illeciti, venuti in evidenza, hanno riguardato le diverse fasi dell’erogazione del finanziamento, dall’ottenimento di finanziamenti sulla base di dichiarazioni mendaci per mascherare il difetto di condizioni soggettive per l’accesso al finanziamento, specialmente con riferimento alla conduzione di superfici, in realtà, non nella propria disponibilità; alla mancata realizzazione delle attività finanziate; alla produzione di documentazione non veritiera sulle attività svolte; alla fittizia rappresentazione di acquisti nemmeno effettuati; o, ancora, alla percezione di contributi in violazione delle prescrizioni relative alla destinazione dei beni realizzati con il finanziamento; ovvero al mantenimento della destinazione prevista dal bando per un certo numero di anni; allo sviamento dalle finalità

165 previste dai bandi.

Sono state riscontrate frodi e irregolarità nella utilizzazione di contributi in agricoltura o per la formazione professionale; nell’utilizzo di contributi destinati a imprese ubicate in zone colpite da eventi sismici o da calamità naturali.

In alcuni casi, è emerso il concorso di amministratori o funzionari pubblici preposti ai controlli (Sez. II/A n. 31/2020; Sez. II/A n. 15/2020). Sono stati anche accertati casi di mancato possesso di requisiti idonei per la percezione del contributo, ottenuto comunque con produzioni di documentazione falsificata; l’omesso mantenimento per il periodo previsto dei livelli occupazionali richiesti in sede di erogazione del finanziamento; l’indebita percezione di contributi nel settore delle energie rinnovabili.

Più in particolare, fra le numerose sentenze in primo grado emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali, molto numerose sono state le condanne per percezioni di contributi in agricoltura, conseguenti a dichiarazioni mendaci circa la disponibilità di terreni posseduti in realtà senza titolo (Basilicata n. 8/2020, n. 26/2020; Calabria n. 260/2020, n. 328/2020, n.

375/2020; Friuli-Venezia Giulia n. 28/2020, n. 44/2020, n. 167/2020; Lazio n. 627/2020;

Lombardia n. 228/2020; Puglia n. 74/2020, n. 172/2020, n. 177/2020, n. 205/2020; Sicilia n.

8/2020, n. 11/2020, n. 35/2020, n. 39/2020, n. 70/2020, n. 81/2020, n. 113/2020, n. 140/2020, n. 146/2020, n. 147/2020, n. 198/2020, n. 199/2020, n. 528/2020, n. 541/2020 con partecipazione all’illecito del responsabile del Centro di Assistenza Agricola, n. 827/2020).

Significative anche le condanne conseguenti alla indebita percezione di finanziamenti pubblici per progetti di attività commerciale, chiusi prima del decorso dei 5 anni, stabiliti dal bando, oltre al ricorso, in molti casi, a false dichiarazioni per testimoniare la destinazione utilizzo dei fondi ricevuti (Campania n. 10/2020, n. 74 /2020, n. 110/2020, n. 112/2020, n.

183/2020; Calabria n. 266/2020, n. 329/2020; n. 407/2020; Lazio n. 198/2020; Lombardia n.

48/2020; Toscana n. 274/2020).

Altre significative pronunce hanno riguardato condanne per aver indebitamente ottenuto contributi pubblici cofinanziati per corsi di formazione, tramite dichiarazioni mendaci e false attestazioni sulle ore di corso e sulla presenza degli studenti (Abruzzo n. 1/2020; Puglia n.

9/2020; Calabria n. 200/2020); per utilizzo di false fatturazioni e dichiarazioni mendaci per progetti di impresa non portati a compimento (Abruzzo n. 3/2020; n. 76/2020), compreso un caso di mancata riconversione lavorativa dal settore pesca al settore agricolo (Sicilia n.

185/2020), anche creando fittizie prestazioni di lavoro dipendente occasionale (Abruzzo n.

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75/2020) ovvero per percepire contributi per opifici inesistenti o con sede legale fuori regione o provincia (Abruzzo n. 67/2020; Basilicata n. 26/2020, Trentino AA TN n. 70/2020); o per progetti di ampliamento di impresa effettuati solo cartolarmente (Molise n. 20/2020 e n.

21/2020); o per progetti di attività imprenditoriali volti all’innovazione a sostegno del Wireless Internet Service Provider (Piemonte n. 134/2020); ovvero ancora per la realizzazione di progetti di studio in realtà di scarsissimo valore e totalmente inutili per l’Amministrazione, finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per la formazione professionale affidati a soggetti esterni senza bandi di gara e con varie irregolarità procedurali (Lazio n. 126/2020).

Una indagine particolarmente rilevante, svolta in collaborazione con OLAF, ha riguardato l’utilizzo di false fatturazioni e dichiarazioni mendaci nell’attività promozionale della pesca, attraverso una società di pubblicità, che, con la complicità di altre società, sovrafatturava importi oggetto del finanziamento europeo, cagionando un danno all’erario di oltre 2 milioni di euro (Lazio n. 493/2020, ma anche Trentino AA TN n. 11/2020).

Un’altra interessante vicenda, che ha visto accolta la richiesta di condanna della procura contabile, ha riguardato il fallimento dell’iniziativa finanziata con ingenti fondi pubblici (circa 3 milioni e mezzo di euro), relativa alla realizzazione di un sistema di collegamento veloce dal porto di Termoli ai porti croati di Spalato e Dubrovnik per il trasporto di persone, autocarri e merci, con l’acquisto, a tal fine, di un catamarano da parte della Regione per diversi milioni di euro (Molise n. 5/2020); ovvero ancora altra ipotesi ha riguardato l’illecita percezione a danno del Gestore Servizi Energetici, da parte di una società, di incentivi pubblici relativi alla realizzazione e gestione di impianto serricolo-fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile collegata ad attività agricola (requisito per l’incentivo), in realtà mai esercitata (Sardegna n. 280/2020).

Molto frequenti anche le ipotesi di sviamento dei finanziamenti dagli scopi per i quali erano stati erogati (Friuli-Venezia Giulia n. 45/2020; Sicilia n. 55/2020). Si ricorda, in particolare, una vicenda nell’ambito dei progetti regionali, relativi a interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle imprese e degli indennizzi, effettuati da un Comune a seguito di eventi sismici, dove società, soci, tecnici e periti sono stati condannati per aver ottenuto indebitamente contributi pubblici e comunitari, utilizzandoli per fini diversi da quelli previsti (Abruzzo n. 13/2020).

Particolarmente rilevante, per la tutela del cittadino contribuente, la condanna conseguente all’illecita gestione di un finanziamento erogato, a valere sui fondi europei, ad una

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associazione antiracket da parte del suo Presidente, attraverso falsificazione della documentazione relativa a spese in realtà mai sostenute per prestazione di incarichi professionali, retribuzioni di personale e forniture di beni e servizi (Puglia n. 186/2020); nonché la condanna relativa alla gestione di centri di accoglienza, dove la società responsabile stipulava una falsa convenzione con la parrocchia, al fine di ottenere illecitamente l’aggiudicazione dell'appalto ed incassare i relativi fondi stanziati, che sarebbero stati successivamente reinvestiti e riciclati in altre attività imprenditoriali o per fini personali attraverso false attestazioni, dichiarazioni e rendicontazioni (Toscana n. 163/2020).

Nel corso del 2020 sono, inoltre, intervenute in materia numerose decisioni delle Sezioni di appello, sia centrali sia della regione Sicilia, che hanno, in gran parte, confermato le pronunce di primo grado ovvero che hanno accolto appelli della Procura avverso sentenze di rigetto della domanda attrice. Esemplificativamente, si richiamano le decisioni in merito alla mancata attuazione del progetto di risparmio energetico con utilizzo delle stesse strutture per altro impianto preesistente, attraverso false fatturazioni per opere inesistenti e false dichiarazioni (Sez. I/A n. 2/2020); alla illecita percezioni di finanziamenti in agricoltura per conduzione di terreni senza titolo (Sez. Prima d'Appello n. 9/2020, n. 34/2020, n. 52/2020, n.

241/2020 con partecipazione all’illecito del responsabile del Centro di Assistenza Fiscale, n.

326/2020; Sez. Seconda n. 118/2020, n. 254/2020; Sez. Appello Sicilia n. 1/2020, n. 29/2020, n. 24/2020, n. 44/2020); alla indebita percezione di finanziamenti per attività chiuse prima del decorso dei 5 anni stabiliti dal bando (Sez. Seconda n. 235/2020); allo sviamento di ingenti fondi percepiti per la realizzazione di un servizio residenziale turistico semi protetto a valore sociale, a favore di soggetti con disabilità e/o con parziale autosufficienza (Sez. Terza n.

184/2020); allo sviamento realizzato attraverso un progetto di ristrutturazione immobiliare da adibire, secondo il progetto finanziato, a struttura ricettiva, ma utilizzato come abitazione principale dell’ utilizzatrice dei fondi (Sez. I/A n. 277/2020); allo sviamento di ingenti risorse, oltre 7 milioni di euro, erogati da diversi Ministeri per la realizzazione di una serie di progetti culturali, utilizzati invece per fini diversi da quelli stabiliti, mediante l'uso di false contabilizzazione e false fatturazioni per operazioni inesistenti (Sez. II/A n. 15/2020); allo sviamento, realizzato attraverso l’indebito utilizzo del contributo percepito da una ditta, inerente all'acquisto di una imbarcazione per charter velico escursionistico, con equipaggio di fatto utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nel programma finanziato (Sez. II/A n.

119/2020).

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Numerose condanne sono conseguite, altresì, alla percezione di indebiti finanziamenti in conseguenza di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate (Sez. I/A n.

300/2020, Sez. I/A n. 68/2020, Sez. III/A n. 151/2020), anche nel settore della produzione di abbigliamento sportivo con fondi per l’imprenditoria giovanile (Sez. I/A n. 35/2020); o per utilizzo di falsi documenti e dichiarazioni attestanti il possesso in capo alle società dei requisiti tecnici e finanziari necessari per ricevere il finanziamento (Sez. I/A n. 107/2020; Sez. II n.

137/2020, n. 150/2020); o per aver omesso di attestare di aver già ottenuto in passato altre provvidenze (Sez. II/A n. 28/2020); ovvero per aver utilizzato false certificazioni e fatturazioni per progetti di impresa non portati a termine (Sez. I/A n. 212/2020; Sez. II/A n. 45/2020).

In particolare, si segnalano una condanna per un rilevante importo (oltre 1 milione e mezzo di euro) per la mancata realizzazione di un progetto di sviluppo, finalizzato alla

“trasformazione del latte, del siero e della scotta bovina ed ovicaprina in specialità farmaceutiche di largo spettro curativo”, con rinvenimento di uno stabilimento in totale stato di abbandono (Sez. I/A n. 212/2020); una condanna per il danno conseguente a false dichiarazioni attestanti l'impegno alla produzione biologica, nonché l'occultamento del ricorso sistematico al tradizionale metodo di produzione con utilizzo di mangimi chimici (Sez. I/A n.

217/2020); o per illeciti derivanti dalla mancata assunzione dei lavoratori per il periodo prescritto dal bando ovvero una condanna per mancato rispetto degli obblighi previsti dall’atto di adesione riguardo al periodo di occupazione minima dei lavoratori e all’assolvimento dell'obbligo di formazione (Sez. I/A n. 223/2020); una significativa condanna, per oltre 3 milioni di euro, per una articolata truffa, effettuata tramite fatturazioni per operazioni inesistenti e triangolazione di capitali tra più società di cui una finanziaria, che operava per drenare liquidità nei capitali di quattro società con il sesto, per un progetto volto a promuovere lo sviluppo e a salvaguardare i livelli occupazionali, mai portato a termine (Sez. III/A n.

172/2020).

Particolare importanza riveste, infine, nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti per danni cagionati direttamente alla Commissione europea, ormai pacificamente riconosciuta, la sentenza della Sez. II/A n. 313/2020 che conclude, con la condanna dei responsabili a diversi milioni di euro, una articolata e complessa vicenda, che ha dato origine a più giudizi e che ha visto coinvolta, presso plurimi plessi, gradi e fasi, anche la Commissione UE, quale soggetto interveniente a fianco della Procura contabile, per ribadire non solo la sussistenza della giurisdizione contabile, ma anche la necessità di un effettivo completo ristoro

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dei danni al bilancio comunitario, che solo l’azione del PM contabile è in grado di assicurare, a tutela dei cittadini contribuenti nazionali ed europei. L’importanza di questa pronuncia è particolarmente evidente in un momento in cui forte è l’impegno anche dell’Unione europea, con spese a carico del bilancio eurounionale, per superare la grave crisi pandemica in corso e i suoi effetti negativi sull’economia degli Stati membri.

Nel settore risultano essere stati adottati anche rilevanti provvedimenti cautelari di sequestro conservativo ed azioni revocatorie a tutela del credito.

Quanto ai dati numerici, in primo grado risultano essere state emesse, nel 2020, complessivamente n. 66 sentenze, per un importo complessivo di condanne per euro 27.500.796,67

La ripartizione delle condanne, in relazione alla tipologia di fondi interessati, vede euro 8.059.733,09 per i fondi in agricoltura (FEOGA-FEAGA-FEASR) ed euro 14.195.683,68 per i fondi di sviluppo infrastrutturale, di provenienza sia europea che nazionale o regionale (FESR-fondi Min. Sviluppo economico, (FESR-fondi regionali, leggi speciali, di incentivazione es. l. n.

488/92); euro 5.245.379,90 per il fondo della formazione professionale (FSE).

Circa la ripartizione delle sentenze di condanna per sezione regionale, risultano: n. 7 sentenze della Sez. Abruzzo (tot. euro 1.147.247,84); n. 3 sentenze della Sez. Basilicata (tot.

euro 2.107.976,53); n. 7 sentenze della Sez. Calabria (tot. euro 695.081,24); n. 5 sentenze della Sez. Campania (tot. euro 89.581,11); n. 4 sentenze della Sez. Friuli-Venezia Giulia (tot. euro 1.235.700,03); n. 4 sentenze della Sez. Lazio (tot. euro 5.218.022,02); n. 2 sentenze della Sez.

Lombardia (tot. euro 501.576,71); n. 3 sentenze della Sez. Molise (tot. euro 3.642.613,71); n. 1 sentenza della Sez. Piemonte (tot. euro 80.352,63); n. 6 sentenze della Sez. Puglia (tot. euro 3.228.725,36); n. 1 sentenza della Sez. Sardegna (tot. Euro 6.147.946,58); n. 18 sentenze della Sez. Sicilia (tot. euro 2.082.812,91); n. 2 sentenze della Sez. Toscana (tot. euro 1.088.974,14);

n. 2 sentenze della Sez. Trentino AA - sede di Trento (tot. euro 226.185,86); n. 1 sentenze della Sez. Veneto (tot. 8.000,00).

In sede di appello risultano emesse n. 48 sentenze, per un importo complessivo di condanne di euro 43.239.691,15.

In ordine agli atti di citazione delle procure regionali, risulta complessivamente, nella materia, l’emissione nel 2020 di n. 72 atti di citazione, per un importo complessivo di euro 12.891.705,18, delle quali alcune già decise in primo grado.

I dati globali del periodo 2008-2020 risultano i seguenti.

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Per le sentenze di primo grado emesse risultano complessive: 1.243 sentenze (n. 66 nel 2020; n. 82 nel 2019; n. 94 nel 2018; n. 111 nel 2017; n. 158 nel 2016; n. 119 nel 2015; n. 101 nel 2014; n. 107 nel 2013; n. 128 nel 2012; n. 114 nel 2011; n. 93 nel 2010; n. 60 nel 2009 e n.

10 nel 2008), per un importo di condanne pari a totali euro 757.746.743,33 (nel 2020 euro 27.500.796,67; nel 2019 euro 56.131.798,11; nel 2018 euro 63.576.988,75; nel 2017 euro 46.465.295,55; nel 2016 euro 70.496.433,94, nel 2015 euro 119.625.875,33; nel 2014 euro 68.136.629,36; nel 2013 euro 95.998.555,47; nel 2012 euro 68.254.157,63; nel 2011 euro 66.472.391,80; nel 2010 euro 47.980.220,53; nel 2009 euro 24.561.891,51; nel 2008 euro 2.545.708,68).

Nello stesso periodo le citazioni emesse risultano complessivamente n. 2.042 (nel 2020 n. 72; nel 2019 n. 151; nel 2018 n. 217; nel 2017 n. 179; nel 2016 n. 104; nel 2015 n. 193; nel 2014 n. 179; nel 2013 n. 180; nel 2012 n. 181; nel 2011 n. 190; nel 2010 n. 159; nel 2009 n.

145; nel 2008 n. 92), per un importo totale pari a euro 1.400.661.038,96 (nel 2020 euro 12.891.705,18; nel 2019 euro 64.380.163,02.; nel 2018 euro 75.868.019,21; nel 2017 euro 99.644.087,83; nel 2016 euro 51.334.734; nel 2015 euro 223.372.589,17; nel 2014 euro 144.937.921,79; nel 2013 euro 111.976.476,94; nel 2012 euro 102.344.974,65; nel 2011 euro 157.997.247,58; nel 2010 euro 152.632.126,57; nel 2009 euro 136.260.993,02; nel 2008 euro 67.020.000,00).

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