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Gli effetti delle nuove direttive appalti.

Chiariti gli effetti delle direttive, ci si chiede se quelle emanate nel 2014 nella materia di evidenza pubblica producano degli effetti giuridici nel nostro ordinamento.

Non può parlarsi, come illustrato sopra, di direttive “dettagliate”, in quanto è in fieri il tempo96 di recepimento delle stesse. Esse prevedono, infatti, che gli Stati membri

mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive appalti 2014 entro il 18 aprile 201697.

Non vi è, dunque, il requisito della mancata attuazione.

Ciò, però, non deve indurre a ritenere che non producano alcun effetto.

Si pensi all’obbligo dei giudici nazionali, ma anche delle pubbliche amministrazioni e, in generale, a tutti coloro che sono tenuti ad applicare il diritto dell’unione, di interpretare il diritto interno in modo conforme al diritto comunitario98, e, in

particolare, alla lettera e allo scopo della direttiva, onde realizzare il risultato previsto all’art. 189, comma 3, TCE. Tale obbligo è espressione del principio di leale collaborazione previsto all’art. 10 TCE, secondo il quale gli Stati ed i loro organi

96 Il 29 agosto 2014 è stato emanato il disegno di legge delega al Governo per l'attuazione della

direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Nella relazione illustrativa, in particolare, si esplicita che il Governo debba adottare un decreto legislativo contenente disposizioni di recepimento delle disposizioni recate dalle direttive e contenente disposizioni tese ad adottare un sistema più ampio e variegato in materia di contratti pubblici, mediante la compilazione di un unico testo normativo, denominato “Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche”, volto anche a garantire l’effettivo coordinamento con le ulteriori disposizioni normative in vigore nelle medesime materie, nel rispetto del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. V. Delega al Governo per l’attuazione delle nuove direttive

appalti, in www.appaltiecontratti.it

97 art. 90, direttiva 2014/24UE; art. 51, direttiva 2014/23/UE; art. 106, direttiva 2014/25/UE. 98 Ciò richiama l’analogo obbligo di interpretazione del diritto nazionale secondo Costituzione.

adottano tutte le misure necessarie per assicurare il risultato di cui all’art. 249, comma 3, TCE (La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi).

Il principio è stato poi generalizzato dalla la Corte di Giustizia che, nella materia appalti,99 ha dedotto che il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto

quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla stessa.

Inoltre, l’obbligo di interpretazione conforme implica che fin dalla data di entrata in vigore – ovvero dalla pubblicazione o notificazione – delle direttive, prive di efficacia diretta, il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno alla luce dello scopo dalle stesse perseguito.

Un profilo di particolare rilievo è stato esaminato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Mangold100 del 2005, in un caso ove una direttiva non ancora trasposta in

diritto nazionale, doveva essere applicata dal giudice per il raggiungimento dello scopo in essa previsto e per l’applicazione effettiva dei principi del diritto europeo. In particolare, la Corte precisa che con riferimento al principio generale di non discriminazione in ragione dell’età, “è compito del giudice nazionale assicurare la

piena efficacia del principio generale disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale, anche quando il termine di trasposizione della direttiva non è ancora scaduto”. Si ha, dunque, un duplice risultato: quello dell’efficacia diretta

99 C. di Giust., 4 marzo 1999, causa C-258/97, in curia.europa.eu.

100 Sentenza 22 novembre 2005, in causa C-144/04, in archivio.rivistaaic.it. Il “revirement” della

sentenza Mangold del 2005 era stato già in qualche modo annunciato in una precedente sentenza sempre della Corte di Giustizia, sentenza 26 settembre 2000, in causa C-443/98, Unilever, in

Raccolta, 2000, I-7535, che riguardava un rinvio pregiudiziale del nostro giudice. V. DI GIROLAMO

delle direttive non ancora recepite con l’estensione di tale principio anche agli effetti c.d. orizzontali101 e quello dell’effetto diretto delle direttive ancora in attesa della

scadenza del termine di recezione e non sufficientemente dettagliate, con il compito del giudice nazionale di dare piena efficacia al diritto comunitario e, in specie, ai suoi principi.

Da ciò, allora si può ricavare che, in base all’obbligo del giudice nazionale, nonché degli organi dell’amministrazione di interpretare il proprio diritto alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato di quest’ultima, indipendentemente sia dalla sua trasposizione sia dal soggetto nei cui confronti si potrebbe far valere l’eventuale effetto diretto (Corte di giustizia, 13 novembre 1990, C-106/89)102, le nuove direttive incidono sin d’ora nel nostro ordinamento tramite

l’adozione delle decisioni giudiziarie e l’attività amministrativa che ne tengono conto.

Inoltre, con la trasposizione dei principi elaborati dalla Corte di Lussemburgo nella sentenza Mangold, si ha che il giudice nazionale, al fine di assicurare una piena efficacia del superprincipio della concorrenza – principio generale di diritto comunitario – possa richiamare le direttive – appalti, utilities e concessioni – quale fonte di ispirazione per l’adozione di decisioni conformi al diritto comunitario. Chiarito che le direttive possano produrre tali effetti occorre, altresì, verificare se si abbia una “mediata” precettività delle stesse nel nostro ordinamento giuridico tramite le ultime novità legislative che si esaminano in connessione con i principi guida della materia di evidenza pubblica, di cui ne sono attuazione.

101 Cfr. L. CAPPUCCIO, Corte di giustizia: la non discriminazione in base al sesso e l’efficacia

orizzontale delle direttive, in Quaderni Costituzionali, fasc. 1, 2011, 165-168.

102 Le Fonti, in Manuale di diritto privato europeo, C. CASTRONOVO – S. MAZZAMUTO, Milano, 2007,