I diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato nella direttiva 2012/29/UE
2.2 I principi fondanti e gli obiettivi della direttiva
Può quindi asserirsi che il varo della direttiva si collochi nell’ottica di valorizzazione del modello di processo penale definito victim
partecipation model126, un precipitato della politica di “rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali, emergente, tra l’altro, dal testo dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, nonché dalla stretta rete di legami e rinvii che i diversi manifesti di politica processuale penale europea istituiscono tra la legislazione a tutela dell’imputato, la giurisprudenza di Strasburgo, e la legislazione a tutela della vittima”127
. Le previsioni della direttiva in esame, sostituenti quelle della decisione quadro, si basano, andandole a completare, sulla base di strumenti già esistenti, concernenti specifiche categorie di vittime di determinati tipi di reato: le disposizioni della direttiva si vanno ad inserire in un sistema orizzontale che riguarda la tutela di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato o dal luogo in cui il crimine è stato commesso128. Nel considerando n. 66 della direttiva si sottolinea del resto che “la presente direttiva rispetta i
diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non- discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale”.129
La direttiva si configura, in tale ottica, come
uno strumento residuale in materia, facendo salve le disposizioni “di
126
Beloof D.E., The third model of criminal process: the victim partecipation model, Utah law review, 1999, pag. 289.
127 Catalano E.M., La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella
giurisprudenza delle Corti europee, Rivista italiana di diritto e procedura penale,
2014, fasc. 4, pag. 1799.
128 Sechi P., Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, op.cit.,
pag. 1236.
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più ampia portata contenute in altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari categorie di vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia”130.
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio prescrive agli Stati membri obblighi di adeguamento che, se attuati fino in fondo, sono in grado di promuovere la vittima da semplice comparsa a protagonista della scena processuale, al contrario del ruolo di ospite poco gradito della contesa tra accusa e difesa, ricoperto fino ad allora.131 Essa rappresenta un vero e proprio "Statuto dei diritti della vittima" infatti, nel considerando n. 9 premette che “un reato è non
solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”.132
Dalla configurazione del reato così
offerta, viene fatto derivare il diritto della vittima di reato “ad essere
riconosciuta e trattata in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta”, dovendosi avere del resto riguardo “della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate” nonché rispetto della sua “integrità fisica psichica e morale”.133
Un mutamento non irrilevante di prospettiva: considerando
il reato primariamente un’aggressione ai diritti fondamentali in capo ad ogni soggetto, la vittima assume una maggior rilevanza: prima ancora di essere tale, la vittima, è un soggetto titolare di diritti, i medesimi che sono lesi dalla condotta delittuosa. L’attenzione prestata fino a questo momento all’autore del reato si espande anche alla persona offesa, destinataria ormai delle comprimarie attenzioni. Si manifesta così quel
130
Considerando n. 69, direttiva 2012/29/UE.
131 Lorusso S., Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel
processo penale?, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, fasc. 8, pag.
881.
132
Filippi L., Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima
dopo il d.lgs. n. 212/2015, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2016, fasc.7,
pag. 845.
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vittimocentrismo della politica europea134 , quella cultura della vittima che informa inevitabilmente in maniera sempre più penetrante i sistemi penali degli Stati membri.135 Del resto gli obiettivi generali di un intervento dell’UE sul tema in esame “consistono nel facilitare la
creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e lo sviluppo della fiducia reciproca tra le autorità del settore della giustizia penale, garantendo che i diritti delle vittime, così come i diritti della difesa, siano pienamente rispettati in tutta l’UE e che i cittadini possano liberamente circolare senza rischiare di subire trattamenti diversi se sono vittime di reato”.136
Ai suddetti scopi si affiancano obiettivi più specifici all’interno dei quali sono individuabili le esigenze di garantire che le vittime: siano riconosciute in quanto tali e trattate con rispetto e dignità137; siano protette138 e siano sostenute139; abbiano un accesso effettivo alla giustizia140; abbiano accesso al risarcimento del danno e al ripristino della situazione esistente141.
134 Del Tufo V., Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione
della vittima, Questione giustizia, 2003, fasc. 4, pag. 714.
135 Diamante A., La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della direttiva recepita dal d.lgs. 212/2015, op. cit., pag. 5.
136 Relazione della Commissione europea, COM(2015) 185, par. 3, pag. 5.
137 Gli obiettivi operativi al proposito concernono il rispetto delle esigenze delle
vittime indirette; la garanzia che “agenti di polizia, procuratori, giudici e personale
giudiziario che entrano in contatto con le vittime ricevano una formazione adeguata”: l’istituzione di meccanismi di valutazione al fine di identificare le
esigenze di tutte le vittime, in particolare quelle vulnerabili.
138 Tra gli obiettivi operativi al riguardo rientrano la garanzia “che le vittime non
perdano la protezione loro accordata quando viaggiano o si trasferiscono all’estero”, nonché la garanzia che “siano evitati i contatti tra autore del reato e vittima durante il procedimento giudiziario”.
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L’obiettivo operativo in tal caso consiste nella garanzia “che siano disponibili
servizi efficaci di sostegno alle vittime”.
140 Diversi gli obiettivi operativi sul punto: 1) “garantire che tutte le vittime siano in
grado di assistere al processo; 2) “garantire che tutte le vittime siano aiutate a comprendere i loro diritti, i loro obblighi e le procedure” 3) “garantire che tutte le vittime abbiano il diritto a che le decisioni di procedere o meno contro l’autore siano riesaminate”.
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L’obiettivo operativo al riguardo si identifica nella garanzia di accesso, per tutte le vittime, ad efficaci servizi di giustizia riparativa.
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