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Il sostegno alle vittime e i servizi di assistenza

I diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato nella direttiva 2012/29/UE

2.5 Il sostegno alle vittime e i servizi di assistenza

Particolare attenzione è dedicata ai servizi di assistenza alle vittime dal momento che un’efficace rete di sostegno alle vittime di reato prima, durante e dopo il processo penale si rivela fondamentale per eliminare o ridurre i rischi di vittimizzazione primaria e secondaria. In una tale prospettiva, l’istituzione di presidi di sostegno e assistenza, anche specialistica, operanti indipendentemente dall’istituzione di un procedimento penale, oltre a dare risposta agli obblighi di solidarietà sociale, consente di perseguire finalità di interesse generale, sul fronte della repressione dei reati, incentivando la collaborazione delle vittime con gli organi statali e al tempo stesso quindi la propensione a denunciare subito il reato, con una connaturale diminuzione della c.d. cifra oscura dei fatti penalmente rilevanti.168 Per la vittima, del resto, la possibilità di fruire di assistenza durante il procedimento penale, si rivela di essenziale importanza per esercitare consapevolmente i diritti alla partecipazione al processo, alla compensazione e alla protezione. L’accessibilità, inoltre, ai servizi di supporto anche per un periodo di tempo congruo successivo al procedimento, può fornire alla vittime un utile supporto, soprattutto nei casi in cui quest’ultima assuma un ruolo nell’esecuzione penitenziaria. Tale consapevolezza della rilevanza della tutela c.d. amministrativa delle vittime ha portato ad una più articolata disciplina, rispetto alle disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI169, del diritto delle persone offese dal reato e dei loro familiari170 di accedere a specifici servizi di sostegno operanti nell’interesse delle vittime, in funzione delle loro esigenze. La tematica viene trattata dall’art. 4, par. 1, lettera a),

168 Belluta H., Un personaggio in cerca d’autore: la vittima vulnerabile nel processo

italiano, in AA.VV., Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli, 2012, pag. 95.

169 Art. 13, decisione quadro 2001/220/GAI

170 L’art. 8 par. 1 direttiva 2012/29/UE precisa che “i familiari hanno accesso ai

servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell’entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima”.

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direttiva 2012/29/UE, che impone un obbligo di informazione a favore della vittima, fin dal primo contatto con l’autorità competente; dall’art. 8 direttiva 2012/29/UE, che obbliga gli Stati membri a provvedere che la vittima “in funzione delle sue esigenze,

abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale”; nonché

dall’art. 9 direttiva 2012/29/UE ai sensi del quale i servizi in questione devono fornire, in particolare, come minimo: “a)

informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo; b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi; c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico; d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato”.

L’assistenza, esplicabile in varie forme, può essere fornita sia da organizzazioni pubbliche che da organizzazione non governative, ma non si richiede una specializzazione dei suddetti servizi, come si può intuire dalla lettera b) par. 2 dell’art. 9 direttiva 2012/29/UE, secondo cui esse debbono fornire “informazioni su eventuali

pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi”, nonché dal par. 3 art. 8 direttiva 2012/29/UE,

che impone agli Stati membri di promuovere “servizi di assistenza

specialistica gratuiti e riservati” i quali, nei confronti delle vittime

particolarmente vulnerabili, fra cui le vittime di violenze sessuali e di violenza di genere, dovranno assicurare un sostegno integrato e rivolto specificamente al trauma subito. Recita così del resto il considerando n. 38 della direttiva 2012/29/UE “servizi di assistenza

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che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati.” Occorre, del resto, evidenziare nuovamente come dei servizi

di assistenza, necessariamente dislocati nel territorio, possano godere anche gli eventuali familiari della vittima: vista l’ampia definizione del concetto di famiglia dato dalla direttiva questo comporta un non indifferente costo economico. Potrebbe risultare interessante istituire un fondo nazionale per le vittime di reato, finalizzato a finanziare le organizzazioni di supporto alle vittime. Tale fondo potrebbe essere a carico dello Stato, oppure strutturato come fondo di solidarietà finanziato dalle polizze assicurative.171

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Sechi P., Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, op.cit., pag. 1242.

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