• Non ci sono risultati.

Le vittime con specifiche esigenze di protezione

I diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato nella direttiva 2012/29/UE

2.7 Il diritto alla protezione

2.7.1 Le vittime con specifiche esigenze di protezione

Coerentemente con la sempre maggior attenzione riservata alle vittime “vulnerabili” in sede europea, la direttiva in esame si occupa specificamente dei soggetti definiti plasticamente “supervittime”198. A

tal riguardo è necessario premettere che la “vittima vulnerabile” non ha un perimetro definito, trattandosi di un concetto variabile in ragione della tipologia della minaccia presa in considerazione. Come è stato osservato, la vulnerabilità muta sensibilmente “a seconda che ci si

ponga in un'ottica sostanziale, di protezione rispetto ai pericoli di vittimizzazione primaria (ossia quella che deriva direttamente dalla commissione del reato), oppure in un'ottica processuale, di difesa delle vittime rispetto ai pericoli di vittimizzazione secondaria (ossia quella che deriva dalla risposta fornita dagli apparati della giustizia penale alla vittimizzazione) o di vittimizzazione ripetuta (ossia quella che si verifica quando la stessa persona soffre di una pluralità di episodi criminali in un dato scorcio temporale)”199

. Da una diversa prospettiva, può distinguersi fra vulnerabilità correlata al profilo soggettivo della vittima, che riguarda la fragilità fisica o mentale della persona offesa (ad esempio minori ed infermi di mente), e vulnerabilità di tipo oggettivo, in relazione alla quale vengono in rilievo le condotte idonee a provocare una situazione di fragilità della vittima (ad esempio terrorismo e violenza domestica).200 Orbene tutti i suddetti aspetti assumono rilievo nella disciplina dettata dalla direttiva 2012/29/UE, che agli artt. 22, 23 e 24 si occupa in modo espresso delle vittime con specifiche esigenze di protezione. In linea con la suddetta impossibilità di fissare lo status di vittima vulnerabile, l'art. 22 par. 1 direttiva 2012/29/UE si astiene dal definire la categoria, obbligando gli Stati

198 Gialuz M., Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, in AA.VV., Lo scudo e la

spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia, Giappichelli, 2012, pag. 60.

199 Gialuz M., Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili, op.cit., pag. 62. 200

Venturoli M., La vittima nel sistema penale: dall'oblio al protagonismo?, Jovene, 2015, pag. 99.

88

membri di provvedere “affinché le vittime siano tempestivamente

oggetto di una valutazione individuale, conformemente alla procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto dagli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni”.

Tra i fattori che assumono rilevanza ai fini dell'accertamento individuale della vulnerabilità sono menzionati le caratteristiche personali della vittima, il tipo, la natura e le circostanze del reato. A tal riguardo, occorre tener conto anche di quanto disposto dal considerando n. 56 direttiva 2012/29/UE, ai sensi del quale fra le caratteristiche personali della vittima vengono in rilievo “età, genere,

identità o espressioni di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati”. Per

quel che concerne il tipo, la natura e le circostanze dei reati occorre verificare, esemplificativamente, “se si tratti di reati basati sull'odio,

generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato”. Fra coloro, poi, che necessitano di

una specifica protezione, rientrano alcune tipologie di vittime che tendono ad essere esposte ad un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Da questo emerge la necessità di specifiche misure di protezione nei confronti dei minori e la particolare attenzione che deve essere rivolta

89

gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato”201.

In quest'ottica emergono

“le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità”202. L’assistenza individuale, che deve essere effettuata con la stretta partecipazione della vittima, dovrà necessariamente tener conto dei desideri di quest'ultima, compresa la sua eventuale volontà di non beneficiare di misure speciali203. In merito, sarebbe opportuno che la vittima potesse fruire di assistenza legale. Quanto alle modalità di svolgimento degli accertamenti suddetti, dovrebbe essere delegato agli Stati membri il compito di stabilire se siano necessari due provvedimenti diversi: uno teso alla qualificazione dell'interessato come vittima con necessità di specifiche esigenze di protezione, l'altro alla determinazione delle misure adeguate, quale sia l'organo competente ad effettuare le verifiche in discorso, nonché la definizione delle conseguenze connesse all'eventualità che la vittima non desideri fruire di speciali misure di protezione. Queste ultime sono disciplinate dagli artt. 23 e 24 direttiva 2012/29/UE, che riecheggiano quanto disposto in materia dalla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e dalla direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile.204 È fondamentale evidenziare che le speciali misure di protezione che sono fruibili da parte della vittima vulnerabile, fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, contemperandosi

201 Art. 22, par. 3, direttiva 2012/29/UE 202 Ibidem.

203

Art. 22 par. 6 direttiva 2012/29/UE

204

90

in tal modo gli interessi della vittima con quelli, eventualmente confliggenti, dell'indagato o dell'imputato205, possono essere adottate nell'arco dell'intero procedimento penale e debbono essere modulate in ragione dello specifico stadio processuale cui si riferiscono. Tale disposizione si pone in armonia con quanto asserito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha sostenuto che l'adozione di misure finalizzate a proteggere la vittima deve essere conciliata con un esercizio adeguato ed effettivo dei diritti della difesa, individuando eventualmente accorgimenti tali da equilibrare gli ostacoli frapposti al diritto di difesa206. Più precisamente, durante la fase investigativa si richiede un livello particolare di protezione per la fase dell’audizione della vittima. In quest'ottica, si prevede che le vittime possano avvalersi delle seguenti tutele: “a) le audizioni della vittima si

svolgono in locali appositi o adattati allo scopo; b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo; c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia; d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale”207. Per ciò che attiene all’organo giurisdizionale si prescrive che alle vittime debbano essere assicurate le seguenti misure: “a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli

autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l’uso delle tecnologie di comunicazione; b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate

205 Art. 23, par. 1, direttiva 2012/29/UE

206 Corte edu, P.S. c. Germania, 20 dicembre 2001, par. 22-23; Corte edu, Bocos-

Cuesta c. Paesi Bassi, 10 novembre 2005, par. 69

207

91

tecnologie di comunicazione; c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e d) misure che permettano di svolgere l’udienza a porte chiuse”208

. Qualora la vittima sia un minore, si prevede inoltre in aggiunta che gli Stati membri debbano assicurare: a) nell’ambito delle indagini penali, che tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere videoregistrate e che le videoregistrazioni possano essere utilizzate, conformemente alle disposizioni nazionali, come prova nel procedimento penale; b) nelle indagini e nel processo, che le competenti autorità giudiziarie procedano alla nomina di uno speciale rappresentante per la vittima qualora, secondo le norme di diritto interno, ai titolari della responsabilità genitoriale sia precluso rappresentare il minore in ragione di un conflitto d’interesse con la vittima, ovvero là dove il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia; c) il diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale del minore in nome proprio, nei processi penali in cui sussiste o potrebbe sussistere un conflitto di interessi con i titolari della potestà genitoriale.209