• Non ci sono risultati.

La partecipazione della vittima al procedimento penale

I diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato nella direttiva 2012/29/UE

2.6 La partecipazione della vittima al procedimento penale

Dal momento che la vittima a seguito del reato ha subito un pregiudizio, le deve essere assicurata la possibilità di partecipare attivamente alle dinamiche processuali. Alla luce poi della considerazione suddetta per cui “il reato è non solo un torto alla

società ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”

del considerando n. 9 emerge la necessità che le vittime di reato siano riconosciute e trattate con rispetto, sensibilità e professionalità. Tutto ciò implica che venga loro garantito un adeguato accesso alla giustizia e possano far sentire la loro voce all’interno del processo penale

“privilegiando l’effetto terapeutico del diritto al racconto quale momento identitario per la vittima”172

. In una tale prospettiva si rende più forte la consapevolezza dell’importanza non solo dell’an della partecipazione della vittima al processo penale, ma anche e soprattutto del quomodo di siffatta partecipazione. Al fine infatti di agevolare la partecipazione della vittima al procedimento penale, viene propedeuticamente riconosciuto il diritto della vittima ad ottenere un avviso di ricevimento scritto in ordine alla denuncia formale presentata dagli Stati membri alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.173 Capiamo del resto che la questione sia di cruciale importanza dal Capo 3 della direttiva 2012/29/UE, dedicato interamente alla partecipazione della vittima nel procedimento penale. Occorre, ad onor del vero, sottolineare subito che l’art. 10 della direttiva 2012/29/UE, il quale dovrebbe porsi come “la norma chiave sulla partecipazione attiva al

procedimento”174

relativamente alla possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento penale e di fornire eventualmente

172 Allegrezza S., La riscoperta della vittima, in AA.VV., Lo scudo e la spada.

Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia,

Giappichelli, 2012, pag. 24.

173 Art. 5, par. 1, direttiva 2012/29/UE 174

Sechi P., Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, op.cit., pag. 1243.

79

elementi di prova, ha adottato un approccio restrittivo, stabilendo che

“le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale”175. La riserva, che non figurava nel testo dell’art. 3 della decisione quadro 2001/220/GAI, va a confermare l’orientamento della Corte di Giustizia dell’UE teso alla valorizzazione della discrezionalità degli ordinamenti nazionali, e al tempo stesso di quello riduttivo degli Stati membri in merito alla totalità delle disposizioni della direttiva, visti e considerati i reali obblighi di attuazione che discendono dalla direttiva. L’esatta portata di tale diritto dipenderà quindi dalla legislazione nazionale e potrà concretizzarsi nel diritto di comunicare con un’autorità competente e fornirle diritti di prova ovvero in diritti più ampi come quello di vedere le prove prese in considerazione, quello di vedere raccolti certi elementi di prova o il diritto di intervenire durante il processo. Secondo il considerando n. 41, più precisamente si prevede che “il diritto delle vittime di essere

sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto”. Il c.d. “diritto

all’ascolto” deve essere riconosciuto a tutte le vittime, anche se minorenni, così infatti il considerando n. 42 direttiva 2012/29/UE:

“Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa”. Si specifica poi,

all’art. 10 direttiva 2012/29/UE, che qualora la vittima sia minorenne

“si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità”. Nonostante

secondo la Corte di Giustizia dell’UE non possa ritenersi garantito

“alla vittima di un reato il diritto di provocare l’esercizio di azioni penali contro un terzo al fine di ottenere una condanna”176, l’art. 11

direttiva 2012/29/UE introduce il diritto della vittima “di chiedere il

riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale”. Si impone

175

Art. 10, par. 2, direttiva 2012/29/UE

176

80

al riguardo agli Stati membri che alla vittima siano fornite, previa richiesta e senza ritardo indebito, “informazioni sufficienti per

decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale”177. Tale norma non era contenuta nella decisione quadro 2001/220/GAI, ma era comunque già prevista nella sopracitata raccomandazione n. R(85)11 sulla posizione della vittima nell’ambito del diritto e della procedura penale. Si può osservare in merito a tale tematica come il sopracitato diritto riguardi esclusivamente le decisioni di non procedere all’esercizio dell’azione penale e non, ad esempio, i provvedimenti di riduzione dell’addebito provvisorio178

. Non vengono specificate inoltre né la tipologia né le modalità delle informazioni da fornire alla vittima, prevedendosi genericamente che esse siano sufficienti al fine del discorso, né i meccanismi di revisione, imponendosi che l’attività del riesame “sia svolta da una persona o da

un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione iniziale di non esercitare l'azione penale sia stata adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità”179. E’ inoltre importante rilevare che la possibilità di fruire di

tale meccanismo è riservata alle vittime con un ruolo formale nel pertinente sistema giudiziario anche se, laddove a norma del diritto nazionale venga in rilievo solo a seguito dell’esercizio dell’azione penale, deve essere garantito che almeno le vittime dei reati gravi abbiano la possibilità di impugnare la decisione di non esercitare l’azione penale180

. Dal momento che nella direttiva si tace sulla nozione di gravità del reato, sarà necessario attingere, ai fini dell’interpretazione dell’espressione a livello nazionale, all’esistente

177

Art. 11, par. 3, direttiva 2012/29/UE

178 Altan L., Overview of the new legal instrument, relazione presentata alla

conferenza “Victims of crime in the EU”, Victim support Europe, 2011, pag. 7.

179

Considerando n. 43, direttiva 2012/29/UE

180

81

legislazione penale dell’UE e agli standards internazionali in materia di giustizia penale.181 Gli articoli che vanno dal 13 al 17 della direttiva 2012/29/UE concernenti il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il diritto al rimborso delle spese di partecipazione al procedimento, alla restituzione dei beni, nonché il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale riportano, con alcune variazioni, il disposto delle analoghe previsioni contenute nella decisione quadro 2001/220/GAI. Con riferimento in particolare al diritto all’assistenza legale potrebbe osservarsi che il disposto dell’art. 13 direttiva 2012/29/UE, secondo cui gli Stati membri garantiscono che le vittime conformemente alle procedure previste dalla legge nazionale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato ove rivestano il ruolo di parti nel procedimento penale, sembrerebbe da una parte più favorevole alla vittima rispetto alla disposizione prevista nella decisione quadro 2001/220/GAI, in cui si faceva riferimento all’accesso eventuale al patrocinio gratuito.182 D’altra parte tuttavia la direttiva limita la possibilità di fruire dell’assistenza legale da parte dello stato alle vittime in quanto parti del procedimento penale, laddove l’articolo 6 della decisione quadro 2001/220/GAI consentiva l’accesso al patrocinio statale alle vittime in qualità di possibili parti del procedimento penale, mettendo a disposizione tale diritto anche prima ed indipendentemente dalla loro costituzione come parti nel procedimento penale. L’articolo 14 della direttiva garantisce altresì, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale,

“la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione”, così come a seguito della sua presenza in

dibattimento, indipendentemente dalla circostanza che tale soggetto intervenga nella veste di parte civile o testimone, requisiti cui era subordinato il rimborso in discorso nell'art. 7 decisione quadro

181

European Commission, DG Justice guidance document, pag. 30.

182

82

2001/220/GAI. Sostanzialmente, la tutela della vittima in tale ambito riceve dunque un rafforzamento, “prevedendosi il rimborso anche nei

casi in cui la vittima sia presente al processo senza partecipare propriamente (e formalmente) al procedimento”183

. Sono inoltre riconducibili al diritto al risarcimento nell’ambito del procedimento penale, il diritto della vittima “di ottenere, entro un ragionevole lasso

di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario”184; l’adozione di misure che

incentivino l’autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima185; la restituzione senza ritardo alla vittima dei beni ad essa appartenenti, sequestrati nell'ambito del procedimento penale, tranne quando lo stesso imponga altrimenti186. Le sopracitate disposizioni riproducono in parte l’art. 9 della decisione quadro 2001/220/GAI, anche se è doveroso tener conto come attualmente la decisione in merito al risarcimento debba necessariamente essere adottata nell’ambito di un procedimento giudiziario e riguardi esclusivamente l’autore del reato, omettendosi obblighi a carico dello Stato.187

Il trattamento della vittima residente all’estero previsto all’art. 17 direttiva 2012/29/UE, risulta analogo alla disposizione prevista nella decisione quadro. In relazione al comma 3 della direttiva, è osservabile come sia stata eliminata la necessità dell'automatica trasmissione senza ritardo della denuncia, da parte dell'autorità competente dinanzi alla quale tale atto è stato presentato, all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato, indipendentemente dalla circostanza

183 Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Ufficio rapporti con l’Unione Europea,

Rafforzare i diritti delle vittime, par. 2.4.5.

184 Art. 16, par. 1, direttiva 2012/29/UE 185

Art. 16, par. 2, direttiva 2012/29/UE

186 Art. 15, direttiva 2012/29/UE

187 Lavarini B., La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole

durata del processo o un fondamentale strumento di tutela della vittima, in AA.VV., Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, Giuffrè, 2013, pag. 136.

83

che l'autorità dello Stato di residenza della vittima, davanti alla quale è stata sporta denuncia, abbia o meno esercitato la sua competenza al riguardo. Analogamente a quanto previsto dalla decisione quadro, non vi è attualmente un obbligo di trasmettere la denuncia laddove le autorità dello Stato di residenza della vittima abbiano già esercitato la loro competenza, pur se appare opportuno, al fine di agevolare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera, che lo Stato in cui il reato è stato commesso sia informato circa l'avvenuta presentazione della denuncia ed eventualmente in ordine alle indagini effettuate.188