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La particolare disciplina della vittima di tratta: la decisione

quadro 2002/629/GAI e la direttiva 2011/36/UE

Un ulteriore testo fondamentale per la ricostruzione del panorama dei diritti della vittima è la decisione quadro 2002/629/GAI sulla “Lotta

alla tratta degli esseri umani”. L'obiettivo generale è quello di

introdurre disposizioni definitorie comuni relativamente alle fattispecie, alle sanzioni ed alla giurisdizione. In merito alla tutela ex

ante, la decisione prescrive agli Stati membri una serie di

comportamenti con cui si trae vantaggio dalla condizione di vulnerabilità psico-fisica delle persone, stabilendo l’irrilevanza dell’eventuale consenso della vittima qualora si renda configurabile uno dei comportamenti che costituiscono sfruttamento ai sensi della decisione. Le caratteristiche personali della vittima emergono in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio previsto dal testo in esame, così recita infatti l’art. 3 al par. 2 punto b) : “Una

vittima è considerata particolarmente vulnerabile almeno quando non ha raggiunto l’età della maturità sessuale ai sensi della legislazione nazionale e quando il reato è stato commesso a fini di sfruttamento della prostituzione altrui o di altre forme di sfruttamento sessuale, anche nell’ambito della pornografia”. Viene infatti prescritto ai

legislatori nazionali di comminare sanzioni penali per i comportamenti di tratta elencanti nella decisione che siano “effettive, proporzionate e

dissuasive”. La formulazione dell’art. 3 ha però destato alcune

perplessità: in primo luogo, non si comprende il motivo per cui si includa una vulnerabilità rivolta al solo sfruttamento sessuale e non anche inclusiva dello sfruttamento lavorativo (specialmente minorile); in secondo luogo, permangono dubbi su una nozione di vulnerabilità in materia di tratta che non faccia menzione alcuna della questione di genere (data la prevalente esposizione delle donne, soprattutto allo sfruttamento sessuale); può creare inoltre confusione, rispetto al tentativo di armonizzazione delle legislazioni operato con la

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disposizione del paragrafo 4 dell'articolo 1, il sostanziale rinvio ai singoli sistemi nazionali per stabilire il periodo d'inizio della maturità sessuale. Per quanto riguarda invece la tutela ex post, sono previste solamente misure a carattere processuale: lo svolgimento delle indagini o l’esercizio dell’azione penale sono svincolate da una denuncia o un’accusa formale delle vittime e nei confronti delle quelle minori viene prescritta l’adozione di cautele nel corso del procedimento penale e la predisposizione di un’adeguata assistenza a favore della famiglia.80 Gli articoli 4 e 5 rappresentano forse la parte maggiormente innovativa della decisione quadro rispetto alla normativa previgente, in quanto estendono compiutamente la responsabilità penale e civile per i reati di tratta anche alle persone giuridiche, richiedendo al contempo la fissazione da parte degli Stati di sanzioni adeguate. La disposizione dell'art. 4 riconnette tale responsabilità a quella di qualsiasi soggetto/persona fisica che rivesta una posizione dominante nell'ambito della persona giuridica, richiedendosi l'esercizio di almeno una delle prerogative fondamentali (potere di rappresentanza, potere decisionale, potere di sorveglianza). E' necessario inoltre che il reato determini un vantaggio in favore della persona giuridica per configurarne la responsabilità; ciò comunque non esclude l'avvio di procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche coinvolte. L'art. 5 elenca una possibile gamma di sanzioni penali che dovrebbero essere predisposte negli ordinamenti interni e che dovrebbero trovare applicazione una volta accertata la responsabilità di cui alla norma precedente. La giurisdizione degli Stati membri in materia di tratta dovrebbe seguire le regole dell'art. 6, il quale indica tre criteri: un criterio non-derogabile che guarda al territorio su cui è commesso il reato; due criteri, fondati sulla cittadinanza della persona fisica e sulla sede della persona giuridica, derogabili ai sensi del comma successivo

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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0001:0004:IT:P DF , art 7.

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della stessa disposizione.81 La direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, sempre concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, dimostra, in ossequio a quanto stabilito dal succitato programma di Stoccolma, il perdurante impegno dell’Unione Europea nella prevenzione e lotta alla tratta di esseri umani, nonché nella protezione dei diritti delle vittime di questi fatti. Tale testo, nonostante sia modellato sulla decisione quadro che va a sostituire, apporta delle significative novità con il fine di stabilire una più rigorosa prevenzione e repressione dei fenomeni di tratta e al tempo stesso una più efficace protezione alle vittime, tema che viene in rilievo nella quasi totalità delle disposizioni della direttiva. Per ciò che riguarda la prevenzione della vittimizzazione, si riscontra un ampliamento della nozione di tratta, attraverso l’inclusione di ulteriori forme di sfruttamento rispetto a quelle previste dalla decisione quadro sostituita e un inasprimento delle pene a dimostrazione della preoccupazione del legislatore a fronte della crescente diffusione di tali episodi criminali. Rimanendo nell’ambito della tutela preventiva, è altresì degna di nota la volontà di prevenire i reati di tratta di esseri umani anche attraverso strumenti diversi dal diritto penale: viene prescritto agli Stati membri di stabilire e/o di rafforzare le politiche di prevenzione, prevedendo misure che scoraggino la tratta e che riducano il rischio di divenire vittime di tali fenomeni attraverso l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione. In merito alla tutela ex post, nei confronti quindi di coloro che sono le vittime reali, la direttiva potenzia da una parte la tutela processuale delle vittime e dall’altra prevede l’introduzione di mezzi di tutela amministrativi dopo aver stabilito in via generale che alle vittime della tratta debba essere assicurata un’adeguata assistenza sin dal primo contatto con le autorità competenti e, in seguito, durante e per un

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congruo periodo di tempo successivamente al procedimento penale (art. 11). Un’ulteriore novità significativa è infine la predisposizione di specifiche misure per prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria e per preservare la sicurezza delle vittime: è infatti facilmente constatabile come le vittime della tratta si rendano facilmente esponibili al rischio di subire pregiudizi psicologici sia con il contatto con l’apparato di polizia e giudiziario, sia soprattutto durante le deposizioni, diventando possibili vittime di ritorsioni tanto nei loro confronti quanto dei congiunti rimasti in patria.82