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Il diritto all’interpretazione e alla traduzione

I diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato nella direttiva 2012/29/UE

2.4 Il diritto all’informazione

2.4.2 Il diritto all’interpretazione e alla traduzione

Tale attenzione nei confronti delle problematiche di comprensione e comunicazione linguistica che possono generare intimidazioni e influire negativamente sulla partecipazione della vittima al processo, risulta corroborata dall’art. 5 par. 2, riguardante i diritti della vittima al momento della denuncia, dall’art.4, par. 1, lettera f), e dall’art. 7 della direttiva 2012/29/UE, in cui è contenuta una dettagliata regolamentazione del diritto all’interpretazione e alla traduzione. Primariamente, alla vittima che ha intenzione di presentare denuncia relativa ad un reato e non comprende o non parla la lingua dell’autorità competente, deve essere assicurata la possibilità di “presentare la

denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica”153

. Il soggetto in questione ha altresì diritto ad essere informato su “come e a quali condizioni ha diritto

all'interpretazione e alla traduzione”154, posto che gli Stati membri debbono assicurare alla “vittima che non comprende o non parla la

lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari”155

. Anche in questo frangente è ravvisabile un

ridimensionamento della previsione contenuta nell'originaria proposta di direttiva, che per garantire alla vittima la possibilità di esercitare i propri diritti nel procedimento penale, obbligava gli Stati membri ad assicurare in tutte le altre ipotesi, previa richiesta, la disponibilità dell'interpretazione a titolo gratuito, in funzione delle esigenze e del

153 Art. 5, par. 2, direttiva 2012/29/UE 154

Art. 4, par. 1, lettera f), direttiva 2012/29/UE

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ruolo rivestito da essa nel procedimento penale. Quest’ultima previsione avrebbe potuto trovare applicazione qualora la vittima necessitasse dell'assistenza di un interprete per poter comunicare con il proprio legale ma non è stata riportata nella direttiva 2012/29/UE, probabilmente anche in considerazione dei costi che gli Stati avrebbero dovuto sopportare per la sua attuazione. La disposizione richiedeva del resto che l'interpretazione fosse disponibile gratuitamente, indipendentemente dalle condizioni economiche della vittima156. Occorre però sottolineare in generale che il diritto all'interpretazione è modellato “secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente

sistema giudiziario nell'ambito del procedimento penale”157

,

residuando così la possibilità per i singoli Stati di circoscrivere la garanzia, in considerazione delle prerogative attribuite alla vittima nel processo penale. In merito alle modalità di attuazione del diritto all'interpretazione, è prevista la possibilità, fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, di utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, salvo che la presenza fisica dell'interprete sia necessaria perché la vittima possa correttamente esercitare i propri diritti o capire il procedimento.158 Ad integrazione del diritto all'assistenza dell'interprete, il par. 3 dell'art. 7 direttiva 2012/29/UE contempla il diritto della vittima che non comprende o non parla la lingua usata nel procedimento penale in cui è coinvolta, di ricevere, previa richiesta e nella misura in cui possa avervi accesso, la traduzione gratuita delle informazioni essenziali per consentirle l'esercizio dei propri diritti nel procedimento penale, in armonia con il ruolo svolto da tale soggetto.

156 Il tema dei costi dell'interpretazione appare di cruciale importanza se si considera

che, secondo il rapporto finale del Special Interest Group on Translation and

Interpreting for Public Service, al 1° gennaio 2010, nei ventisette Stati membri

dell'Unione Europea, il numero di individui non cittadini del loro Paese di residenza era di circa 32,4 milioni, pari al 6,4% della popolazione. Tali numeri non tengono conto, peraltro, dei migranti illegali.

157

art. 7, par. 3, direttiva 2012/29/UE

158

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La traduzione deve essere fornita in una lingua che sia compresa dalla vittima, non quindi necessariamente nella lingua madre del soggetto. Tra le informazioni fondamentali da tradurre rientrano espressamente quelle riguardanti: l'avviso di ricevimento scritto della denuncia presentata dalla vittima, comprensivo degli elementi essenziali del reato159; la decisione conclusiva del procedimento penale concernente il reato da essa denunciato, inclusa, previa richiesta, quantomeno una sintesi della motivazione della suddetta decisione160; l'informazione circa la data, il luogo del processo e la natura dei capi di imputazione a carico dell'autore del reato161. Le garanzie in tema di traduzione incontrano due limiti: il primo è quello secondo cui “non vi è l'obbligo

di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale”162; il secondo è quello che consente di derogare all'assistenza dell'interprete e alla traduzione scritta, fornendo una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, “a condizione che tale traduzione orale o riassunto

orale non pregiudichi l'equità del procedimento”163

. A tal riguardo gli Stati membri dovranno prevedere che l'autorità competente valuti se la vittima necessiti dell'interpretazione o della traduzione164. Si obbligano inoltre gli Stati a garantire alla vittima, conformemente alle procedure della legislazione nazionale, il diritto di impugnare la decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione165. Nel testo definitivo della direttiva non è stata riprodotta la possibilità, per l’interessato, di contestare la qualità dell'interpretazione, in quanto non sufficiente per permettergli di esercitare i propri diritti o di comprendere il procedimento, facoltà che era viceversa contenuta nell'art. 6 par. 6

159 art. 5, par. 3, direttiva 2012/29/UE 160 art. 7, par. 3, direttiva 2012/29/UE 161

art. 7, par. 4, direttiva 2012/29/UE

162 art. 7, par. 6, direttiva 2012/29/UE 163 Ibidem.

164

art. 7, par. 7, direttiva 2012/29/UE

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della proposta di direttiva. Tale limitazione, apparendo a prima vista criticabile, se meglio osservata risulta coerente con l'assenza nella direttiva di misure atte a garantire che l'interpretazione e la traduzione rispettino gli standards di qualità richiesti dalla normativa. La scelta di non consentire un sindacato sulla qualità dell'assistenza linguistica può essere probabilmente riconducibile al sistema deficitario in materia di alcuni Stati membri anche se tali scelte comportano il rilevante rischio di influire negativamente sull'effettività del diritto all'interpretazione e alla traduzione. Si prevede, infine, come clausola di chiusura, che l'interpretazione e la traduzione, nonché l'esame dell'eventuale impugnazione contro il diniego dell'assistenza linguistica non possono prolungare irragionevolmente il procedimento penale.166 Tale possibile limitazione del diritto all’assistenza linguistica richiede particolare cautela, dal momento che è facile cadere in interpretazioni troppo restrittive che vanifichino il diritto in discorso. Quanto alla conciliabilità tra diritto all'impugnazione in materia e contenimento dei tempi del processo, può essere sufficiente un riesame interno della decisione negativa circa la necessità di interpretazione o traduzione, restando escluso, ai sensi del considerando n. 35 direttiva 2012/29/UE, l'obbligo per gli Stati membri di “prevedere un meccanismo separato o

una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata”.167

166 art. 7 par. 8 direttiva 2012/29/UE 167

Sechi P., Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, op.cit., pag. 1240.

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