sedi pubbliche”
3. Esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche
3.2 Il valore religioso e/o culturale del crocifisso
La questione di legittimità della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, e più in generale nelle sedi pubbliche, ha coinvolto anche i possibili significati attribuibili a tale simbolo; tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è discusso se il crocifisso possa assumere una qualificazione diversa da quella strettamente confessionale, che possa porre le fondamenta per una sua possibile legittimità alla luce delle libertà costituzionali ( libertà religiosa e di coscienza) e nel rispetto del principio di laicità statale e della neutralità delle sedi pubbliche.
Nel caso in cui si affermi una valenza esclusivamente
religiosa del crocifisso, è ovvio che si propende per una lesione
di tali principi; tuttavia, la maggioranza della dottrina e la maggior parte delle pronunce giurisprudenziali in materia hanno aderito ad una connotazione diversa, o quantomeno non esclusivamente confessionale, di tale simbolo.
92
Pubblicata in Giur. Cost., 2004, IV, pag. 4280 ss.
93 Non è possibile neppure un controllo indiretto nel caso di specie, in quanto la stessa Corte non ne ha individuato i presupposti: manca quel rapporto di integrazione/specificazione tra gli artt. 118 e 119 dei regolamenti in questione e il testo unico n° 297/1994.
64
Andando indietro nel tempo, l’art. 9 degli Accordi di Villa Madama del 1984 ha riconosciuto “il valore della cultura
religiosa” e nello specifico ha considerato i principi del
cattolicesimo “parte del patrimonio storico del popolo italiano”; sulla stessa linea interpretativa, il parere del Consiglio di Stato n° 63/1988 ha confermato l’appartenenza del crocifisso al patrimonio storico, e una nota del Ministero dell’Interno del 1984 ha riaffermato il valore del crocifisso quale simbolo della nostra civiltà, cultura e coscienza etica. In virtù di tali considerazioni, “è possibile identificare il crocifisso quale
simbolo rappresentativo di un particolare aspetto della storia, aspetto che incide sulla formazione e sul consolidamento di quell’elemento spirituale ed interiore che consiste essenzialmente nella coscienza dei suoi membri di costituire una identità nazionale e nella volontà di continuare ad appartenervi; da ciò deriva che con la sua esposizione si risponde all’interesse alla identità culturale della Nazione, potendo conseguentemente includere tale simbolo nel novero di tutti quei beni che fondano e rafforzano il sentimento nazionale”94.
Si evince, dunque, la configurazione del crocifisso quale simbolo storico-culturale e civile, oltre che religioso, a cui
hanno aderito la sentenza n°1110/200595 del TAR Veneto, in cui
si legge che esso “è simbolo storico-culturale in quanto segno
che riassume alcuni rilevanti aspetti della nostra civiltà e i valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa che innervano la nostra Carta costituzionale”, e la
94
Cfr., F. PATERNITI, Tutelare il crocifisso quale simbolo del patrimonio storico e dell’identità culturale della Nazione, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), La laicità crocifissa?Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici,Giappichelli, Torino, 2004, pag. 271-272.
95
65
decisione n° 556/200696 del Consiglio di Stato la quale ha stabilito che “il crocifisso può essere considerato idoneo ad
esprimere i valori di tolleranza, rispetto…che connotano la civiltà italiana e ispirano il nostro ordinamento costituzionale e può svolgere, in un orizzonte laico, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni”; dalle conclusioni del Consiglio di Stato, non solo
il crocifisso è simbolo civile, ma è anche strumento educativo per la sua capacità di “richiamare e rappresentare in forma
sintetica immediatamente percepile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti”97.
Il principio di laicità, alla luce dell’esperienza italiana, non porta a negare l’origine cristiana di alcuni valori inerenti alla persona su cui si basa il nostro ordinamento98; così il crocifisso “è stato
sempre considerato, non solo come simbolo religioso, ma soprattutto come simbolo di valori che stanno alla base della nostra identità italiana”99
.
Tuttavia, in dottrina non manca chi si è scagliato contro il valore culturale-civile del crocifisso, esaltandone il suo contenuto esclusivamente religioso, secondo cui “la presenza
del crocifisso in sedi pubbliche di uno Stato costituzionalmente non confessionale contravviene ai principi fondamentali della libertà religiosa, della non interferenza dello Stato in campo religioso, del riconoscimento del pluralismo delle posizioni di fede e di assenza di fede e del principio di uguaglianza dei
96
La decisione è pubblicata in Foro it., 2006, III, pag. 181 ss.
97 Cfr., V. TONDI DELLA MURA, Crocifisso e realtà sociale, in www.forumcostituzionale.it, 2006, pag. 2.
98
Nota di A. TRAVI, in Foro it, III, 2006, pag 183. 99
66 cittadini”100
; per cui, l’esposizione risulterebbe lesiva dei principi attuali del nostro ordinamento costituzionale.
La critica muove dai seguenti argomenti: in primis, l’affissione del crocifisso sarebbe contraria al principio di laicità, il quale comporta la aconfessionalità dello Stato (esso non impone alcun credo e non si identifica con alcuna religione), e al principio di neutralità degli spazi ove si svolge un servizio pubblico ( la laicità richiede la neutralità delle sedi pubbliche per la sua realizzazione). Sarebbe altresì lesiva del principio della parità
tra culti, strettamente connesso al principio di laicità, per cui la
presenza del crocifisso ne costituirebbe una lesione; il principio
è sancito all’art. 8 della Costituzione, il quale afferma che “tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge”: questo primo comma ha carattere generale che non
impone un trattamento giuridico uniforme per tutte le confessioni, piuttosto riconosce ad ognuna di queste uguali diritti e libertà. La parità dei culti è una componente centrale della laicità, come viene stabilito anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n° 329/1997 e 508/2000, in cui si connota la laicità come equidistanza ed imparzialità della
legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose.
Inoltre è stato rilevato, a conferma della lesione nel principio di uguaglianza dei culti, come “la presenza del simbolo religioso
nella scuola pubblica ha una ricaduta sul piano della propaganda, quanto meno nel senso che la religione del simbolo esposto ha una maggiore visibilità e quindi gode di un
100 Cfr., M. MIEGGE, Il simbolo della croce, in in R. BIN-G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), La laicità crocifissa?Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici,Giappichelli, Torino, 2004, pag. 213.
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vantaggio "competitivo" rispetto alle altre”101 .
Altro argomento, a favore della illegittimità
dell’esposizione del crocifisso, risiederebbe nella lesione della
libertà religiosa e della libertà di coscienza; la dottrina confessionale del crocifisso addebita a tale simbolo un effetto condizionante sulla formazione psicologica, culturale e religiosa
degli alunni, soprattutto nelle scuole elementari e medie in cui i ragazzi sono nel pieno del loro sviluppo identitario e quindi facilmente condizionabili, mentre l’individuo deve essere libero
di scegliere autonomamente i propri valori di orientamento” 102. Tali affermazioni sono, in realtà, discutibili poiché, se si vuol essere fino in fondo coerenti, anche ogni riferimento religioso presente nelle materie di studio, quali la storia dell’arte e la letteratura italiana, rappresenterebbe lesione alla libertà di coscienza e religiosa: ma, estromettere dai programmi di studio opere quali la “Divina Commedia” andrebbe a sminuire la nostra tradizione culturale. Non solo: la dottrina maggioritaria ha rilevato che i simboli portati personalmente dagli alunni o dagli insegnanti hanno una portata maggiormente persuasiva sulla libertà di coscienza rispetto a un simbolo appeso ad una parete103.
Inoltre, la libertà religiosa è garantita costituzionalmente anche
sotto l’aspetto della manifestazione esterna del proprio credo104
,
101
Cfr., G. DI COSIMO, Scuole pubbliche e simboli religiosi, in www.aic.it,2004, pag. 2.
102 Cfr., D. FERRI, La questione del crocifisso tra laicità e pluralismo culturale, in R. BIN-G. BRUNELLI-A. PUGIOTTO-P. VERONESI (a cura di), La laicità crocifissa?Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici,Giappichelli, Torino, 2004, pag.140.
103 Cfr., P. CAVANA, La questione del crocifisso in Italia, in www.olir.it,2004, pag. 13.
104
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tutela sancita contestualmente dall’art. 9 CEDU105
: il crocifisso
precluderebbe ai credenti di altre confessioni e ai non credenti106
l’espressione della propria fede e delle proprie convinzioni ideologiche. Tuttavia, la sentenza definitiva della Grande Chambre della Corte Edu del 18 marzo 2011, con cui è terminata la vicenda Lautsi c. Italia, assolvendo l’Italia, ha concluso per una visione passiva del crocifisso: la presenza di tale simbolo assume un connotato silenzioso per cui non ha alcuna valenza impositiva o preclusiva tale da comportare un
reale indottrinamento, né impone o preclude alcun
comportamento, commissivo o omissivo, tra cui l’espressione di altre fedi o convinzioni ideologiche. Sebbene la passitività del simbolo non fa venir meno la natura religiosa del simbolo, come sostengono alcuni in dottrina, tra cui Trabucco, essa è connessa al valore civile e culturale del crocifisso, per cui gli alunni non possono ritenersi lesi dalla presenza di un simbolo che corrisponde alla tradizione italiana, a meno che l’esposizione non rappresenti un pregiudizio per la religione in generale107. Detto ciò, la presenza del crocifisso non lederebbe la libertà di religione e di coscienza degli alunni108.
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
105 Art. 9,1° CEDU : “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”.
106 Si ricordi che la libertà religiosa è anche negativa.
107 Cfr., D. TRABUCCO, La questione dei simboli religiosi alla luce della Costituzione, in www.dirittifondamentali,it,2015, pag. 10.
108
La prima pronuncia giurisprudenziale in tema di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche risale al 1986: si tratta della sentenza del Pretore di Roma che respinse la domanda di rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche considerando quest’ultimo un arredo la cui presenza non può costituire pregiudizio alcuno per la formazione culturale ed ideologica dell’alunno.
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Ultimo, ma non meno importante, argomento riguarda la lesione del principio pluralista se si considera il segno della
croce come simbolo di identità nazionale e di quei valori a cui si
ispira il nostro ordinamento costituzionale: alla luce del
pluralismo, lo Stato deve favorire l’integrazione delle minoranze
identitarie ( e quindi anche religiose) nella società di modo che venga realizzato un unico modello di comunità ove si inseriscano valori condivisi da tutti. Inoltre, “il valore culturale
non sarebbe sufficiente ad escludere il valore religioso, anzi, concorre con questo in modo indissolubile a definire il contenuto semantico complessivo; pertanto, assumendo il crocifisso come simbolo identitario dello Stato, si finisce inevitabilmente con il porre un’equazione tra italianità e cristianità”109. È ovvio che, per l’influenza del Cattolicesimo nella storia del nostro ordinamento, la maggioranza del popolo italiano sia fedele alla religione cattolica; tuttavia, i sostenitori del valore storico e culturale, compiendo un escamotage interpretativo, affermano che in realtà i valori di tolleranza, dignità e uguaglianza (di evidente radice cristiana), alla cui stregua si ispira la Carta Costituzionale, sono condivisi da qualunque ordinamento democratico, per cui anche le minoranze, tra cui quelle religiose, si rispecchiano in tali valori; detto ciò, non vi sarebbe lesione del principio pluralista, in quanto il crocifisso è espressione di valori democratici. Inoltre, il principio pluralista non impone il disconoscimento delle culture di ciascun popolo: l’integrazione esige il rispetto e la tolleranza reciproci riguardo alle tradizioni proprie di ogni comunità
109
Cfr., A. MORELLI, Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo della laicità, in www.forumcostituzionale.it, 2006, pag. 2.
70 identitaria.
Concludendo, se si aderisce al valore storico, culturale e civile del crocifisso, si procederebbe ad una laicizzazione del simbolo, risultando legittima la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche e in generale negli uffici pubblici, per cui non rappresenterebbe violazione della laicità e delle sue componenti (uguaglianza dei culti e della libertà religiosa); tuttavia, la connotazione culturale non esclude la natura religiosa del simbolo: per i credenti cattolici continuerà a rappresentare simbolo cristiano-cattolico.