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3. Libertà religiosa e laicità nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’ordinamento dell’Unione

3.1 Ordinamento CEDU e Unione Europea

L’art. 6 del Trattato di Lisbona49, al punto 2, dispone l’adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), determinando l’ingresso formale della CEDU nel diritto dell’Unione.

All’adesione consegue la legittima rilevanza dell’attività di interpretazione dei diritti e delle libertà fondamentali della Corte EDU nell’ambito comunitario: ciò significa che la CEDU dovrà essere rispettata in ogni atto o provvedimento posto in essere da

47 Il Trattato fu firmato a Roma il 4 novembre del 1950 dai dodici Stati membri del Consiglio d’Europa; oggi il Consiglio, che rappresenta la principale organizzazione di difesa dei diritti umani, è composto da 47 Stati membri, 28 dei quali fanno parte dell’Unione Europea.

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Sent. 25.5.1992, ricorso n° 14307/88.

49 Trattato di riforma sottoscritto il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio del 2009, il quale ha modificato il Trattato sull’Unione Europea del 2004 e il Trattato che istituisce la Comunità europea (oggi “Trattato sul funzionamento dell’Unione”).

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organi o istituzioni dell’Unione e che dovrà, quindi, essere raggiunta una convergenza, sulla base di un «dialogo» crescente, tra la giurisprudenza di Strasburgo e l’operato della Corte di Giustizia. Quest’ultima non potrà discostarsi, se non in melius, dagli standards di garanzie elaborati dalla Cedu, tra cui spiccano quelli in materia di libertà di coscienza e di religione e di divieto di discriminazione.

Inoltre, l’art. 6 dispone che l’Unione riconosce i diritti, le libertà

e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali50 la quale sancisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 1051), che include la libertà di cambiare religione o convinzione, la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti; la formulazione ricalca quella dell’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ma senza richiami ai limiti all’esercizio della libertà che quest’ultima disposizione prevede.

50 Firmata a Nizza nel dicembre del 2000, ed approvata dal Parlamento europeo nel novembre 2007; la nuova formulazione dell’art. 6 TUE è fortemente innovativa, poiché con essa trova riconoscimento espresso la pari vincolatività della Carta di Nizza rispetto ai Trattati istitutivi. Sarà dunque questa la fonte di riferimento, di carattere «primario» al pari delle norme dei Trattati, direttamente invocabile anche dinnanzi ai giudici nazionali (in Italia è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007), per una applicazione omogenea della tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento dell’Unione.

51 Art. 10, 1° Carta di Nizza recita: “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or in private, to manifest religion or belief, in worship, teaching, practice and observance”.

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3.1.1 Il dibattito sulla questione religiosa

La questione religiosa è stata oggetto di discussione fin dalla stesura del progetto dell’originario Trattato sull’Unione Europea52.

La Santa Sede e altre Chiese europee avevano con forza segnalato l’opportunità che il preambolo del testo facesse espresso riferimento alle radici cristiane, o almeno giudaico-

cristiane dell’Europa, quale riconoscimento pubblico

dell’influenza di quel patrimonio religioso nella storia e nella cultura del continente. I comprensibili timori che l’istanza avanzata dalle Chiese potesse indebolire la laicità delle istituzioni comunitarie53 e il pluralismo religioso e culturale europeo hanno suggerito di non raccogliere la proposta, ma di utilizzare una formula non caratterizzata da richiami confessionali specifici, seguendo l’esempio della maggior parte dei testi costituzionali dei Paesi europei: “Ispirandosi alle

eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto”. Questo inciso non

52 Il Trattato sull’Unione Europea firmato nel 2004 a Roma, adottava una Costituzione per l’Europa; visti i dubbi sul carattere costituzionale, l’entrata in vigore del Trattato, giunto all’esito di un percorso segnato più dalla volontà dei Governi e delle istituzioni comunitarie che dal coinvolgimento diretto dei cittadini dell’Unione, è stata bloccata dall’opposizione alla ratifica espressa dalle popolazioni di Francia e Olanda, chiamate a pronunciarsi in referendum. Il trattato è stato modificato con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel 2009.

53 Se pur non vi sia espressa dichiarazione della laicità dell’UE nei Trattati, la laicità delle istituzioni comunitarie è principio UE; è una laicità positiva, cioè le istituzioni rimangono separate dalle Chiese, sono neutrali ed imparziali, ma non indifferenti al fenomeno religioso. Con l’adesione alla CEDU e alla Carta di Nizza, l’UE riconosce la libertà religiosa e l’uguaglianza delle confessioni ed interviene per la tutela di tale libertà; è un modello di laicità pluralista e inclusiva, nel senso che l’Unione è separata dal fenomeno religioso ma al tempo stesso rispetta tutti i diversi orientamenti, con i quali mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare.

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nomina né Dio, né le radici cristiane dell’Europa, ma si limita a menzionare le eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, riconoscendole come il fondamento dei valori che avrebbero fondato l’identità dell’Unione, che sarebbe stata comune agli Stati membri.

Il preambolo del Trattato di Lisbona riprende la soluzione adottata nel Trattato UE riferendosi alle eredità culturali,

religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto.

È attraverso questo complicato percorso che il diritto dei trattati europei assume, dunque, un significato ideale e spirituale, ancorato alle eredità comuni, alla storia e all’identità dei popoli europei, nel quale trova posto, in modo espresso, anche l’elemento religioso che, con quello umanistico, costituisce il presupposto di elementi essenziali sui quali l’Unione si fonda: la dignità umana ed il rispetto dei diritti umani, l’uguaglianza, la democrazia, lo stato di diritto, il pluralismo, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà, la non discriminazione.

Questi valori, tuttavia, già erano stati sanciti nella Carta di Nizza, nel cui preambolo, il Preasidium affermava che l’Unione si fonda su tali valori e ha il dovere di contribuire al loro mantenimento e sviluppo nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri; pertanto l’Unione riconosce i diritti e le libertà sancite nella Carta. Inoltre, la Carta rifferma i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e

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dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Il richiamo ai valori elencati ha valenza giuridica: come tutti i preamboli, esso è parte del TUE e permette di confermare e precisare, alla luce delle finalità e degli orientamenti dell’Unione, la portata delle singole norme enunciate nel testo.