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“Il simbolo religioso nell’esperienza giuridica di altri Paesi”

3. Il simbolo religioso in Germania

Il principio di laicità assunto in Germania si avvicina al modello italiano, ossia una laicità aperta e positiva, in cui lo Stato si impegna a tutelare la libertà religiosa234 e l’uguaglianza tra le confessioni, in un contesto di pluralismo religioso di modo che le diversità convivano pacificamente tra loro; non solo, ma la laicità tedesca propende per un rapporto di cooperazione tra Stato e confessioni nella società tedesca.

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V. ACANFORA, Religione e Stato di diritto. Il caso francese, in www.olir.it , 2005.

234 Tutelata dall’art. 4 della Costituzione: “La libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili. È garantito il libero esercizio del culto”.

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Già nella costituzione di Weimer del 1919 erano sancite la separazione tra Stato e Chiese e la tutela delle libertà religiose e

l’uguaglianza tra credi. Nella odierna Costituzione 235

sono riconosciuti direttamente anche i diritti dei gruppi atei: infatti l’art. 137 afferma che “alle associazioni religiose vengono

equiparate quelle associazioni che perseguono il fine di coltivare in comune un’ideologia filosofica”.

Riguardo ai simboli religiosi nelle sedi pubbliche, rilevante è la questione del crocifisso nelle scuole pubbliche, su cui si è espressa la sentenza del 16 maggio 1995 della Corte

Costituzionale tedesca. Essa ha dichiarato illegittima

l’esposizione obbligatoria nelle aule scolastiche elementari prevista da un regolamento del Land di Baviera236; la Corte Costituzionale ha rilevato, nelle motivazioni della sentenza, che “il diritto di libertà religiosa garantito dalla legge fondamentale

assicura non solo la facoltà di partecipare agli atti di culto in cui si esprime il proprio credo di appartenenza, ma anche la facoltà di tenersi lontani dalle attività e dai simboli implicati nell’esercizio del culto medesimo; l’art 4 Cost. non si limita a vietare allo stato ogni ingerenza negli atti e nelle convinzioni religiose degli individui, ma gli impone anche l’obbligo di garantire ad essi uno spazio di azione dentro il quale la personalità possa svilupparsi nell’ambito religioso ideale, di proteggerli da impedimenti o aggressioni da parte di soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose”. Tuttavia, i giudici

costituzionali hanno ravvisato che la società deve essere

235 Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania del 23 maggio 1949.

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La regolamentazione dell’esposizione del crocifisso è di competenza del legislatore di ciascun Land.

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informata al principio di tolleranza e di rispetto delle tradizioni di ciascun popolo: la croce è infatti simbolo radicato nella storia e nella cultura tedesca. Dunque la Corte invita il legislatore bavarese a cercare dei compromessi tra la libertà religiosa positiva (diritto di manifestare pubblicamente la propria fede) e quella negativa (libertà di non credere e di non subire l’imposizione religiosa altrui), evitando delle soluzioni che possano determinare un sacrificio assoluto di una libertà rispetto ad un’altra.

In base a quanto concluso dalla Corte, il legislatore del Land di Baviera ha revisionato la disciplina previgente dichiarata incostituzionale: pur lasciando l’esposizione del crocifisso, si è riservata la possibilità per i genitori di esprimere il loro disaccordo all’esposizione per seri e comprensibili motivi

religiosi o ideologici.

Riguardo all’esibizione del simbolo religioso da parte dell’insegnante nelle scuole pubbliche, è rilevante la decisione

decisione237 della Corte Costituzionale Federale tedesca di

fronte al caso di un’insegnante musulmana che aspirava ad accedere alla scuola pubblica elementare del Land Baden- Wurttemberg, pur volendo conservare la possibilità di indossare il velo durante l’esercizio delle sue funzioni, contro la volontà degli organi scolastici e del tribunale amministrativo che aveva respinto il ricorso della stessa. Il tribunale costituzionale ha ritenuto di non poter prendere posizione sul caso rinviando al legislatore dei singoli Lander la disciplina della fattispecie, in

237

146 ossequio all’art. 9.2 della CEDU238

; per cui la Corte conclude che, fino a quando non ci sarà un intervento normativo, il divieto di portare il velo sarebbe illegittimo. Nella decisione, si è

sottolineato come il legislatore debba compiere un

bilanciamento tra il diritto alla libertà religiosa, sia dell’insegnante che degli studenti, il diritto all’educazione dei figli da parte dei genitori, la parità di accesso agli uffici pubblici senza distinzione di religione e la neutralità dello Stato che, in Germania, si realizza non attraverso una rigorosa separazione Stato-Chiesa ma con una posizione aperta al pluralismo religioso. Nel rispetto della decisione, i legislatori del Lander avevano introdotto per legge il divieto di indossare il velo, ed gli altri simboli religiosi in generale, per le insegnanti per garantire la libertà religiosa e di coscienza degli alunni; tuttavia, le legislazioni dei vari Land hanno riconosciuto la compatibilità di alcuni simboli cristiani con il carattere formativo del servizio scolastico, in quanto nel Cristianesimo trova le proprie radici la tradizione culturale tedesca.

Di fronte alle aspettative dei singoli Lander, che auspicavano una soluzione certa ed univoca, i giudici costituzionali hanno rinviato la disciplina a ciascun legislatore, “valorizzando con ciò

l’opportunità di una soluzione differenziata secondo le esigenze delle varie realtà locali”239.

Tuttavia la Corte Costituzionale federale ha ribaltato l’orientamento assunto nel 2003 con una recente decisione con cui ha statuito l’illegittimità del divieto per le insegnanti di

238 La limitazione della libertà di manifestare il proprio culto deve essere prevista dalla legge.

239

Cfr, nota di A. GRAGNANI, Simboli e valori costituzionali di fronte al precetto di neutralità in uno Stato federale, in Foro it., IV, 2004, pag. 218.

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portare il velo; il giudizio ha riguardato la questione di legittimità costituzionale di una legge, approvata nel 2006, del Land Nordrhein-Westfalen. Tale legge sanciva il divieto per gli insegnanti di “dare qualsiasi testimonianza esteriore di

carattere politico, religioso o comunque relativa a una concezione del mondo» che fosse in grado di «mettere in pericolo o di disturbare» la neutralità confessionale dello stato in ambito scolastico” 240 . La legge vietava “qualsiasi comportamento idoneo a suscitare presso gli studenti o i genitori l’impressione che un insegnante potesse adottare un contegno contrario alla dignità umana, al principio di eguaglianza, ai diritti fondamentali o all’ordinamento fondamentale liberal-democratico”241.

L’Alta Corte ha concuso per la illegittimità della legge in questione rilevando come il velo non abbia una portata fondamentalmente coercitiva; esso è indossato in seguito ad una scelta individuale di cui non è dimostrabile un impatto a priori sulla libertà di coscienza e religiosa degli studenti242; i giudici hanno comunque previsto che il divieto potrà essere reintrodotto se c’è il “rischio concreto che il copricapo comprometta la

tranquillità scolastica o la neutralità statale”243

. Il segnale di

un rischio concreto a tal riguardo è stato individuato dalla Corte nella “perorazione esplicita dell’insegnante in favore della

propria fede o il tentativo di influenzare gli studenti attraverso il suo comportamento. Non sarebbe invece stato sufficiente un pericolo astratto, coincidente con il solo fatto di indossare il

240

Art. 57, 4°, prima frase. 241 Art. 57,4° secondo periodo.

242 A. DI MARTINO, L’ultima decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht tra continuità e discontinuità giurisprudenziale, in www.diritticomparati.it,2015. 243

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velo islamico”. I giudici hanno ammesso, tuttavia, che “in alcune scuole e in alcuni distretti la situazione avrebbe potuto essere tale da far presumere, in astratto ma con elevata probabilità, l’emersione di conflitti interni alla comunità scolastica. Solo in questi casi il legislatore del Land avrebbe potuto vietare alle insegnanti il velo islamico, in via generale e preventiva, ma limitatamente alle zone interessate e autorizzando per le disposizioni di dettaglio l’emanazione di norme regolamentari”244.

Riguardo, invece, all’esibizione del simbolo da parte degli studenti, la sua limitazione non sembra essere conforme al principio di neutralità dello Stato adottato in Germania; lo stesso presidente federale Rau ha affermato, in un suo discorso245 del 2004, che la Germania “ è uno Stato secolare e non laico”. Perciò, l’esigenza di protezione dall’influenza di simboli religiosi trova una la tutela costituzionale solo onde essa discende dal dovere di neutralità dello Stato, tra cui rientra il caso dell’esibizione del simbolo da parte di dipendenti pubblici, visto che essi rappresentano lo Stato246.

244

A. DI MARTINO, L’ultima decisione sul velo del Bundesverfassungsgericht tra continuità e discontinuità giurisprudenziale, in www.diritticomparati.it, 2015. 245 Pronunciato il 22 gennaio del 2004.

246

Nota di A. GRAGNANI, Simboli e valori costituzionali di fronte al precetto di neutralità in uno Stato federale, in Foro it., IV, 2004, pag. 218.

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