A) Regno di Sardegna
1) L’immunità da qualunque tassa prediale, sì Begia, che pro vinciale e commutativa
Decisione Camerale 11.3.1820 « colla quale viene stabilito in qual modo si dee intendere l’esecuzione della Tassa d’insinuazione... alla città di Torino... » (74).
Evidentemente in questo periodo il termine usato per ogni spe cie di tributi era quello di « tassa ». Fino al 1849, esso ricorre infatti per così dire unico e solo (75).
Ne siamo la dimostrazione, riportando l ’elenco, il più possibile completo, delle varie « Tasse ».
1) Patenti Luogotenenziali 18.6.1821 :
ait. 1. « A cominciare dalla data delle presenti si esigerà ne’ regii stati di terra ferma una tassa su tutte le successioni, lasciti, e donazioni a causa di morte, nel modo, e nelle proporzioni infra sta bilite, escluse per altro quelle che si deferiranno, ed avranno luogo in linea diretta, tanto ascendentale, che discendentale ». * 72 73 74 75
279 Govern° ’ 1819, p' ” V- anche Manifesto 18 agosto 1834, (72) Atti del Governo, 1820, p. 444.
(73) Atti del Governo, 1819, p. 597. (74) Atti del Governo, 1820, p. 194.
(75) Fa eccezione soltanto, e per questo viene qui riportata fra le le^gi roti- clrcolare dal 22 febbraio 1820 « relativa alla riscossione dei tributi °di- 5 , , . ’. ® ,s" 1 modo dl calcolare l’aggio di esazione delle imposte comunali » (Atti del Governo, 1820, p. 228)
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art. 2 : « La tassa è imposta sopra qualunque trasmissione di proprietà o di usufrutto a causa di morte, di beni stabili, o riputati stabili, ed anche dei semplici crediti purché portati da sentenze, istro- menti o scritture cadenti nel patrimonio del defunto all’epoca della morte, e poste ne’ regii stati » (76).
2) Lettere Patenti 1.12.1833, Regolamento per l’amministra zione dei boschi:
art. 112 « Le capre ammesse al pascolo... nei boschi comunali, an dranno soggette in vantaggio del comune ad una tassa... Questa tassa sarà sempre doppia di quella... stabilita pel pascolo delle pecore e dei montoni » (77).
3) R. Editto 30.3.1836 sulla amministrazione delle poste: cap. X, « Della tassa delle lettere » (78).
4) R. Editto 30.6.1840 sulle miniere, cave ed usine: art. 178 « Saranno tenuti gli impetranti di pagare al nostro Erario un’annua
tassa di lire 10 o 50 a norma della tariffa che sarà stabilita in ragione della natura della loro usina, della sua importanza, e del tempo durante il quale essa starà annualmente in attività » (79).
5) R. Brevetto 3.8.1841, « Tassa dei diritti da pagarsi per ot tenere le patenti di nazionalità » (80).
6) R. Brevetto 13.4.1841, « col quale S.M. da disposizioni... per formare le Mercuriali delle derrate, e la tassa del pane nelle pro- vincie della Divisione di Torino » (81).
7) L. 7.10.1848, art. 129 n. 4 e 5 : « Tassa sulle occupazioni del suolo pubblico », « tassa sulle bestie da tiro, da sella, o da soma, e sui cani... » (82).
Dopo questa lunga elencazione di « tasse », finalmente ritorna il termine « imposta » nella legge 27.2.1849, che estendeva a tutto il mese di marzo 1849 la facoltà di riscuotere « le tasse ed imposte di rette ed indirette », ed autorizzava il pagamento delle spese del primo trimestre dello stesso anno (83). La medesima dizione si riscontra 76 77 78 79 80 81 82 83
(76) A t t i del Governo, 1921, p. 608; v. anche R. Patenti 12 maggio 1938, A.d.G. 1838, p. 439. (77) A t t i del Governo,1833, p. 264. (78) A t t i del Governo,1836, p. 157. (79) A t t i del Governo,1840, p. 163. (80) A t t i del Governo,1841, p. 360. (81) A t t i del Governo,1841, p. 135.
(82) Atti del Governo,1848, p. 850 - trattavasi dei tributi che potevano essere istituiti dai comuni « nel caso d’insufficienza delle rendite loro ». Tra questi, tutti denominati « tasse », erano però anche « sovrimposte alle con tribuzioni dirette » (art. 129 n. 7).
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nelle leggi 24.3.1848 (84), 7.9.1849 (85), 29.9.1849 (86), 29.10.1849 (87). Ormai sembrerebbe esservi un distacco tra i due tipi di « tri buti » (così denominati dallo Statuto Albertino, artt. 10 e 30), ma in realtà l’uso dei due termini continua ad essere alquanto confuso, e fumogeno, come si potrà vedere esaminando le varie leggi.
Il termine « tassa » rimase invariato per le tasse postali (88), e giustamente (secondo l’opinione anche oggi prevalente), ma non po trebbe dirsi altrettanto della tassa di manomorta, stabilita con 1. 23.5.1851 (89).
Art. 1 : « Le Divisioni e Provincie, i Comuni, gli Istituti di carità e di beneficienza, e Fabbricerie ed altre Amministrazioni delle chiese, i Benefizi ecclesiastici e le Cappellanie anche laicali, le Case religiose, i Seminari, le Confraternite, le pie Associazioni di esercenti arti o mestieri, gli Istituti religiosi dei culti tollerati, ed ogni altro Corpo o Stabilimento di mano morta, pagheranno a cominciare dal 1.7.1851, un’annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie o da censi. Nel computo di detto reddito non si comprenderanno le ren dite sul debito pubblico dello Stato ».
Art. 2 : « Il reddito imponibile degli stabili sarà determinato dal valore locativo o reale o presunto dei medesimi ».
La stessa legge proseguiva : « Quanto al reddito delle case e degli edifizii contemplati nella 1. 31.3.1851, servirà di base per l’applica zione della tassa suddetta la valutazione che avrà luogo a termini della stessa legge.. » (art. 3).
La legge citata era quella istitutiva di un’« imposta sai fabbri
cati (90): perché quella fosse una tassa, e quest’ultima un’imposta, non sembrerebbe facile a comprendersi. Vediamo infatti nella legge: 84 85 86 87 88 89 90
(84) Ibidem, p. 73. (85) Ibidem, p. 255. (86) Ibidem, p. 267. (87) Ibidem, p. 329.
(88) Le tariffe postali vennero modificate con leggi 18 novembre 1850, 9 aprile 1854 e 23 ottobre 1859, senza variazioni di nomenclatura ; è curiosità storica notare come con l’art. 10 della legge del 1850 fosse per la prima volta «ammesso nei regii Stati l’uso facoltativo dei così detti franco-bolli (timbres postes) per l’affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi. A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi » (A.d.G. 1850, p. 795).
(89) Atti del Governo, 1851, p. 403.
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Art. 1 : « Le case e gli edilìzi di cui all’art. quattrocento c.c. an dranno soggetti ad un’imposta uniforme uguale al decimo del loro reddito netto ».
Art. 2 : « Sarà determinato il reddito brutto per mezzo delle lo cazioni reali, o presunte delle pigioni correnti per i fabbricati posti in egual condizione.
« Il reddito brutto si riduce a netto scemandolo d’un terzo per gli opifizii, e d’un quarto per tutti gli altri fabbricati, riguardo avuto agli oneri o debiti onde fossero gravati ».
La distinzione tra tassa ed imposta non sembra dunque così netta, tenuto conto che si tratta di due tributi commisurati al reddito sep pure in modo approssimativo.
A fortiori si veda la 1. 15.4.1851 « colla quale si riforma la con
tribuzione prediale della Sardegna » (91). Tale contribuzione doveva « ripartirsi indistintamente sulla proprietà fondiaria in proporzione del reddito netto imponibile » (art. 5).
È da sottolinare il fatto che nella detta legge si parlasse d’im-
posta all’art. 10 e di tassa all’art. 13.
Si parlava sempre, invece, di « imposta addizionale » per le « con
tribuzioni dirette » nella 1. 5.5.1851, che stabiliva « il limite massimo dell’imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le annue spese divisionali nell’isola di Sardegna » (92).
Con 1. 16 luglio 1851 veniva istituita la « tassa sulle professioni,