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la tassa pel soldo de’ carcerieri e pel mantenimento de’ dete­ nuti per qualunque causa nelle carceri circondariali

« Questa disposizione ebbe per base l’idea giustamente concepita, che nell’esercizio del 1823 la tesoreria si sarebbe trovata nella posi­ zione di poter sostenere simili esiti.

« Intanto le nuove sciagure arrivate nel regno dopo l’enunciato decreto, avendo fatto ricadere la tesoreria generale in bisogni gravis­ simi, ci hanno messi nella dolorosa necessità di sospendere gli effetti delle nostre paterne sollecitudini.

Art. 1: La esecuzione del citato decreto de’ 27 di giugno 1820... rimane sospesa ».

2°) D. 31.7.1822, « portante un temporaneo aumento d’imposi­

zione fondiaria sulle case della città di Napoli, onde supplire alle spese occorrenti per dare l’alloggio agli ufiziali austriaci » (153).

« Considerando... che il voto generale degli abitanti della capi­ tale... è quello di sopportar qualunque tassa in preferenza dell’allog­ gio militare; e che d’altronde giustizia esige di assicurare il paga­ mento de’ debiti contratti della città di Napoli per questa specie di spese, abbiamo creduto conveniente di preferire l’imposizione della

tassa...

mentare a’ nostri amatissimi sudditi gli effetti delle nostre promesse, e godere i felici risultamenti de’ nuovi sistemi amministrativi... ».

« Art. 1. A contare dal di’ primo di settembre ... in tutti i luoghi de’ nostri dominj al di là del Faro la tassa sopra la carne, di grana quattro siciliane, che trovasi imposta a favore del pubblico erario, sarà abolita ».

(152) Coll., cit., 1822, II, n. 318, p. 10. (153) Coll., cit., 1822, II, n. 341, p. 41.

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Art. 1 : A contare dal primo di gennaio del corrente anno, e fin­ ché durerà il bisogno di dare l’alloggio agli uffiziali dell’esercito au­ striaco, Yimposizione fondiaria in principale sulle case della città di Napoli sarà aumentata della metà ».

È sintomatico l’uso del termine « imposizione » e « tassa » senza discriminazione (154) ; o, forse, si potrebbe dire che nel testo sopra­ citato « tassa » ha un significato più generale di tributo, mentre « im­ posizione » sembra il nome specifico del tributo fondiario : ma tale assunto non regge assolutamente a confronto con i numerosi altri te­ sti, nei quali è impossibile operare tale distinzione.

Per il tributo fondiario, infatti, la nomenclatura risulta variata : dalla « tassa fondiaria » della legge 27.4.1816 (v. retro, pag. I l i ) si passa alla « contribuzione fondiaria » del decreto 5.9.1819, che ne fis­ sava le modalità per il 1820 nei domini di qua del Faro (155) ; dalla « imposizione fondiaria » del decreto 31.7.1822 citato al « tributo fondiario » del decreto 8.8.1833, di cui v. oltre, pag. 123 ; dalla « im­

posta fondiaria » del d. 27.3.1849 (156) infine al « contributo fondia­ rio » del d. 18.7.1857 (157). E questi non sono che alcuni esempi.

Per quanto riguarda i dazi doganali, fonte importantissima della finanza napoletana dell’epoca (158), si parla sempre di « diritti » (159), e perciò non se ne fa menzione in questa sede, ma è interessante no­ tare come nel decreto 5.7.1825 (160) si prescriva « la sopraimposta

(154) Nel d. 16 dicembre 1826 (Coll., cit., 1826, II, n. 1158, p. 293), che stabiliva il termine di cessazione della tassa per gli alloggi militari nella città di Napoli, era sempre usata la parola « tassa ».

(155) Coll., cit., 1819, II, n. 1710, p. 303. Sempre di « contribuzione fon­ diaria » si parlava anche nel d. 31 agosto 1818, n. 1309, 1818, II, p. 171 ; nel d. 26 settembre 1821, n. 123, 1821, p. 181; nel d. 7 novembre 1826, n. 1095, 1826, II, p. 249, nonché nella maggior parte dei decreti successivi.

(156) Coll., cit., 1849, I, n. 761, p. 59: «... Considerando che la imposi­ zione fondiaria ordinata col decreto de’ 10 di dicembre 1847... può servire di norma alla percezione del 1849 insino a che non sarà diversamente prescritto... Art. 1. Insino a che il Parlamento nazionale non voterà per l’anno 1849 la legge sulle imposte, a norma della costituzione della Monarchia, sarà de’ nostri domimi al di qua del Faro riscossa l'imposta fondiaria secondo le disposizioni date col decreto de' 10 di dicembre 1847 ».

(157) Coll., cit., 1847, II, n. 4231, p. 33: «L a sovrimposta di un altro grano addizionale al contributo fondiario della provincia di Abruzzo citeriore... sarà impiegato... per compimento di dotazione e pe’ mezzi soldi agli antichi professori del liceo di Chieti, non che pel prezzo del locale dell’educandato per le civili donzelle della città medesima...».

(158) V. Bia n c h in i, cit., p. 624 e ss.; p. 661 e ss.

(159) Y. «Legge organica delle dogane de’ reali dominj di qua e di là del Faro » 19 giugno 1826, Suppl. Coll., cit., 1826, n. 38.

(160) Coll., cit., 1825, II, n. 175, p. 1, art. 1 «S u ll’olio provegnente nel cratere di Napoli da’ luoghi della provincia di Lecce, e che nell’arrivo si di­ chiara per l’estero, si riscuoterà non solo il dazio di estrazione, ma ben anche la sopraimposta di grana due a stajo ».

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di grana due stajo sull’olio che si estrae per l’estero nelle dogane della sola provincia di Lecce » (161).

Il termine diventa « sovraimposta » nel decreto 26.11.1841 (162) che fissava fino al 1843 « la sovrimposta addizionale alla contribuzione fondiaria di ciascuna delle sette provincie di Sicilia per supplire alle loro spese particolari » (163).

Sembra perciò potersi arguire che il tributo addizionale a qual­ siasi altro tributo era uniformemente denominato sovraimposta (v. retro, pag. 11 nota 48), senza che comparisse mai il termine « soprat­ tassa ».

Il termine « soprattassa » compare soltanto nel decreto 1.2.1848, con il quale si aboliva « la soprattassa su’ giornali, libri, stampa ed opere periodiche » (164). È interessante notare come nel succitato de­

creto si faccia riferimento al d. 11.1.1820 (v. retro, pag. 32) « ...col quale fu stabilita una soprattassa sopra le stampe, i giornali ed i fogli pro­ venienti dall’estero sotto qualunque dominazione » (165), mentre in realtà il decreto del 1820 parlava di « tassa » : « Art. 1 : Ferme restando le tasse stabilite... Relativamente a’ libri, a contare dal dì di febbraio del corrente anno sarà percepita sopra le stampe, i giornali e i fogli che pervengono dall’estero sotto denominazione, e che trattano di no­ tizie, di mode... purché siano fogli o stampe periodiche, la tassa di grana quindici a foglio della provenienza di là delle Alpi, e di grana dieci a foglio per le provenienze d’Italia, qualunque ne sia la gran­ dezza ed il peso ; salvo a farsi l’aggiunzione dell’equivalente de’ dritti di transito da pagarsi agli Stati intermediarj, o a quelli che ne fanno l ’invio... » (166).

I termini « sovraimposta » e « soprattassa » erano usati invece in­ differentemente nel d. 13.11.1854, con il quale si stabiliva una « sovra­

imposta di mezzo tornese a ruolo sulla macinazione del frumento, orzo e granone... escluse da tale sovraimposta le città Palermo e

Mes-(161) Ancora di « sovraimposta doganale » si parla nel d. 1 settembre 1828, Coll., cit., 1828, II, n. 2227, p. 292: art. 1 « A contare dal dì primo di gen­ naio 1829 sarà invertito in beneficio della Tesoreria Generale il prodotto del due e mezzo per cento di sovraimposta doganale che assicura un introito an­ nuale di circa ducati settantamila e che fu in origine decretata per la costru­ zione delle strade degli Abruzzi e che trovansi già quasi completamente for­ mate ».

(162) Coll., cit., 1841, II, p. 121, n. 7056.

(163) Ibidetn, art. 1, p. 122. V. anche la stessa terminologia nel d. 18 luglio 1857, n. 4231 (1857, II, p. 33) di cui retro a pag. 35.

(164) Coll., cit., 1848, I, n. 5, p. 38. (165) Ibidem.

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sina » (167), poiché queste ultime « essendo attualmente gravate di un doppio dazio sul macinato, non potrebbero sopportare la nuova

soprattassa senza risentirsi gravemente la sussistenza della classe più povera » (168).

La nomenclatura tributaria dell’epoca era però costante nel si­ gnificato del termine « imposizione », nel senso di tributo in generale. Ciò può desumersi dal decreto 28.5.1826, nel quale venivano « fissate le nuove risorse della tesoreria generale de’ reali dominj di qua del Faro per lo vegnente anno 1827 in poi » (169).

I tributi imposti con tale decreto erano ritenute varie sugli sti­ pendi, dazi di consumo, dazio sul macino e tassa sui profitti e lucri di determinate classi di persone. Per questi due ultimi tributi era usato uniformemente il termine « imposizione », sebbene si trattasse di due cose ben distinte.

Vediamole partitamente.