Nei decreti e proclami in materia tributaria del generale Jour- dan, amministratore generale del Piemonte (8), si parla quasi sempre di « contribuzione » ed « imposizione » sostituendo così i termini fino allora in uso.
Diamo un esempio.
Nel decreto dei Consoli della Repubblica del 19 pratile anno IX si era ancora mantenuta la nomenclatura sabauda : « Il riparto fatto per l’anno 1801 àoWiniposto territoriale conosciuto sotto il nome di tasso, e di tutte le altre imposizioni, che si percevono sui mede simi ruoli, è approvato... » (9). A distanza di pochi mesi, la nuova terminologia sancisce i nuovi tributi, che sono poi gli stessi discipli nati secondo i criteri più moderni della legislazione francese.
Decreto 13 messidoro anno IX : « Cominciando dal primo di ven demmiaio dell’anno X è soppressa la contribuzione di guerra di 12 milioni stabilita in Piemonte.
L’imposto territoriale conosciuto sotto il nome di tasso, com prese le somme che sono state alienate, e quelle, che si praticava di diffalcare in una porzione delle antiche Provincie per le intemperie;
(<) Atti del Governo 1853, 7G7, articolo unico.
(8) La Repubblica piemontese, unita alla Francia il 15 febbraio 1799, durò soltanto pochi mesi, abbattuta dal Suvorov ; ma dopo la vittoria di Na poleone a Marengo il Piemonte divenne la 27a divisione militare del conso lato e dell’impero francese (12 aprile 1801).
(9) Race. Leggi, Proclamazioni e Decreti della Amministrazione Gene rale del Piemonte, Torino, anno IX (1800), art. 1, p. 83.
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l’imposizione straordinaria in aggiunta al tasso; e tutti gli imposti che si esigono accessoriamente in certe Provincie, come il censo del sale, le spese di giustizia, i fuocolari, le spese per le strade di Nizza e Casale, saranno a quello riuniti per non formare in avvenire, che un solo imposto sotto il nome di contribuzione territoriale » (10).
Divenuto parte dell’Impero francese, il Piemonte ne ricevette appieno la legislazione; in materia di tasse, furono definitivamente applicate la legge francese sulle contribuzioni territoriale, personale, mobiliaria, sopra il lusso (11).
È interessante notare come in questa legge si parli sempre in generale di « contribuzione », « imposizione », e quindi di « impo- * 18
(10) Ibidem, p. 215, art. 1. Per avere un quadro completo dei vecchi tri buti, si riporta buona parte del decreto : « 3. È soppressa la Contribuzione stabilita sopra le case in vigor d’Editto 8 marzo 1793 per lo spazio di dieci anni.
«4 . Le Contribuzioni imposte nelle Provincie d’Acqui, e di Casale sotto il nome di ordinario Tasso di Cittadella, diritto di Caserme, ed accordi, sono soppresse, ed il contingente dovuto dai Comuni di quelle Provincie per l’im posto territoriale, sarà regolato analogamente.
« 5. La Contribuzione territoriale sarà estensiva non solamente ai beni di campagna, ma ancora sulle case, edifizi, fabbriche, fucine, e manofatture in conformità della Legge dei 3 frimajo anno 7.
«6. La Contribuzione territoriale dell’anno 10 è fissata a nove milioni. «7 . La tassa sulle arti, e mestieri, l’imposto sugli Ebrei, e tutti gli al tri imposti personali di qualunque sorta non avranno luogo per l’anno 10 ; saranno questi surrogati da una contribuzione personale, mobiliaria, e di lusso, tale, e quale essa è determinata dalla legge 3 nevoso anno 7.
18. Questa contribuzione personale pell’anno 10 è fissata ad un mi lione, e duecentomila franchi.
« 14. La Gabella del sale, li dritti sulla carne, e sul corame, e sulle osterie, e sulla vendita del vino al minuto (dritti già chiamati di carne, co rame, e foglietta), la carta bollata, i dritti giudiziali, i dritti di insinuazione degli atti, e contratti, il bollo delle candele, e li dritti sulle carte, e tarocchi, tali come esistono presentemente, sono soppressi, e saranno surrogati, prin cipiando dal primo vendemmiajo anno 10, dalla registratura, dal bollo, dalle ipoteche, e dai dritti di Cancelleria, come sono stabiliti in Francia, e con formemente alle Leggi dei 13 brumajo, e 22 frimajo anno VII.
« 15. Sarà sospeso pendente l’anno 10 lo stabilimento del dritto delle Patenti, e deH’impo.s/o sopra le porte, e finestre, che si esigono in Francia, ed in loro vece la vendita del Tabacco, che si fa per conto della Nazione, sarà rimessa in tutta la sua attività, e continuerà ad essere regolata durante l'anno 10, come lo era nell’anno 1797.
« 16. Le dogane, i dritti, di tratta, o dazj, che esistono nell’interno del Piemonte, sono aboliti; questi dritti verranno percevuti sulle frontiere nel modo stabilito in Francia, in conformità delle Leggi della Repubblica.
« 17. Tutti gl 'imposti, dritti, gabelle, tutte le imposizioni ordinarie, e straordinarie, che non sono conservate con il presente Decreto, saranno sop presse, e cesseranno di riscuotersi al primo vendemmiajo prossimo.
« 18. I dritti d’entrata, ed altri stabiliti dei Comuni continueranno ad essere percevuti come si è praticato sino al presente, ed a titolo di Conces sioni Municipali, e di Beneficenza ».
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sta » (12) ; mentre invece il termine « tassa » è usato soltanto a pro posito della contribuzione sul lusso.
L. 3 nevoso anno V II, art. 1 : « La contribuzione personale sarà percevuta I o in contribuzione personale, 2° in contribuzione sui mo bili, 3° in tasse sopra il lusso » (13).
La terminologia usata per questi tre tributi è sorprendentemente moderna. Si consideri infatti come l’imposta territoriale e quella per sonale fossero in vario modo commisurate al reddito (14), mentre in vece la contribuzione sopra il lusso era percepita « in ragione de’ do mestici, uomini e donne minori d’età di 60 anni » (15) e « di cavalli, muli e delle vetture di lusso » (46). Era prevista una specie di tariffa
pro capite ed ivi espressamente si parlava di « tassa » (17).
Ancora pivi notevole è, però, il decreto « d’imposizione della tassa sulle arti, mestieri, sul commercio e sulle arti liberali » del 10 nevoso anno IX (31.12.1800) (18). Anche qui la tassazione avveniva in base a liste formate dalla Municipalità nelle quali i venditori d’ogni sorta di merci, o derrate, gli esercenti arti e mestieri, e gli esercenti le arti liberali erano individualmente previsti, per ognuno essendo fissata la somma mensile dovuta : «la tassa eomincerà da soldi dieci, ed andrà aumentandosi di dieci soldi sino al maximum determinato dal De creto, di maniera che non vi sarà alcun individuo tassato, se non di soldi dieci, una lira, una lira e soldi dieci, e così progressivamen te » (19). Anche in questo caso dunque, il tributo era fissato pro
capite, in base a tariffa : e si chiamava « tassa ». Si chiamava così, inoltre, anche la tariffa dei « diritti dovuti alle Classi Criminali, al l’Avvocato Fiscale Generale, al Segretario, ed al Sollecitatore del Fisco » in base al D. 2 2 germile anno IX (23.3.1801). 12 13 14 15 16 17 * *
(12) Art. 2 1. 3 frimaio anno VII : « Il riparto dell’imposto territoriale vien fatto per via di agguagliala proporzionale su tutte le proprietà terri toriali in ragione del loro reddito spiccio assoggettabile all’imposta... », Racc. Leggi cit., II, p. 15.
(13) fioco. Leggi cit., II, p. 22.
(14) v. Meelin, Repertoire universel et raisonné de jurisprudence, IV ed., Paris, 1813, IX, voce «contribuzioni»; Laterza-Sciacca, I procedenti sto rici dell'imposta di ricchezza mobile nella legislazione piemontese, in que sta Rivista, 1967, I, p. 120 e ss.
(15) Art. 6 1. 3 nevoco anno VII. (16) Art. 7 1. cit.
(17) Art. 8 1. cit. ; « La tassa in ragione dei domestici minori d'età d anni sessanta, sarà per gli uomini « il primo, di sei franchi ; il secondo, di venticinque; il terzo, di settantacinque; per ciascheduno degli altri, di 100 ecc. ecc. ».
(18) (19) art. 2.
fioco, leggi, cit., I li, p. 12 e ss., p. 25.
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Erano queste vere e proprie tasse giudiziarie essendo previsto per ogni atto il pagamento di una determinata somma (20).