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Il sistema delle impugnazioni, dunque, è una sequenza di meccanismi “as- siologicamente” orientata, ossia strutturata in funzione della realizzazione di valori che, a ben ragione, devono essere collocati nell’ambito ristrettissimo dei valori fondamentali.

Ed infatti, già a livello costituzionale – ossia il livello che, tra l’altro, delinea e sostanzia il carattere necessariamente duplice delle norme di un ordinamento

come già detto, da pisani, La «unificazione» della Cassazione in materia penale, cit., 1338, il

quale mette in risalto come l’unificazione era considerata, nel dibattito sviluppatosi nell’Ot- tocento intorno al tema, la premessa fondamentale per l’unificazione dell’interpretazione e, quindi, per la garanzia dell’eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

89 Essa, fa notare infatti paulesu, Conflitti interpretativi in cassazione, principio di diritto e va-

lore del «precedente» nel processo penale, cit., 1050, dipende anche dalla stabilità dell’interpre- tazione, mentre, al contrario, si registra una certa disinvoltura con cui la Corte di cassazione disattende i propri precedenti, con notevole incremento (a causa di ciò) di appelli e ricorsi.

90 saTTa, Cassazione, cit., 458.

91 Cass. pen., Sez. III, 23 febbraio 1994, n. 7455. Nonché, proprio di recente ed in termini

giuridico92 – ne viene sancita la indefettibilità laddove, in maniera espressa, si

dispone la necessità della previsione dello specifico mezzo costituito dal ricorso per cassazione avverso determinate tipologie di provvedimenti giurisdizionali (l’art. 111, co. 7 Cost., come è noto, fa riferimento alle sentenze ed ai provvedi- menti sulla libertà personale, pronunciati da organi giurisdizionali ordinari o speciali).

Un sistema, inoltre, che la Costituzione medesima pretende (e non a caso) sia delineato in relazione ad ogni suo aspetto secondo meccanismi legali tipizzati dal legislatore (art. 111, co. 1 Cost.), di talché la disciplina del processo penale non è (rectius: non dovrebbe essere) riconducibile in alcun modo e rispetto ad alcun profilo alla competenza degli organi amministrativi o, tantomeno, giuri- sdizionali93.

Non dovrebbe essere – si è appena detto correggendo la originaria (e ap- parentemente perentoria) affermazione – ricondotta alla giurisdizione, ma lo è necessariamente se solo si tiene conto del fatto che la funzione conformativa della giurisprudenza della Corte di cassazione si proietta sia su un versante esterno che su di uno interno.

In ordine al primo aspetto, è chiaro che la Corte, con le proprie pronunce, concretizza il diritto oggettivo conformando e facendo vivere nella realtà il di- ritto sostanziale e, così, regolando le relazioni umane secondo una caratteriz- zazione che sostanzia le stesse del requisito – a struttura variabile secondo gli intendimenti della cassazione – della giuridicità.

Ma la giurisprudenza conforma anche gli istituti di diritto processuale, mo- dellandone la struttura e la funzionalità secondo esigenze reali che, molto spes- so, sono trascurate da un legislatore sempre più spesso disattento e, talvolta, confusionario.

Anche gli istituti del diritto processuale penale vivono nella giurisprudenza ed in essa incontrano sia momenti di perfezionamento intrinseco – il legisla- tore ha lavorato ma in maniera poco approfondita – che, purtroppo, approcci di tipo deformante – il legislatore ha, questa volta, lavorato bene, ma secondo prospettive effettuali non gradite alla Corte – capaci di snaturarne l’essenza e la dimensione assiologica.

Il tutto ponendo in risalto, talvolta, esigenze di bilanciamento e situazioni di frizione con i diritti fondamentali della persona in relazione a tematiche centrali della procedura, come (per citarne solamente alcune) le prove, le misure caute- lari o, ancora, le invalidità94.

92 Come evidenzia MOdugnO, Ordinamento giuridico, cit., 688, «la duplicità necessaria delle

norme di un ordinamento rivela una relazione necessaria tra le norme, secondo la quale ci dev’essere almeno una norma sulla produzione di altra o delle altre norme: una norma per così dire alla seconda potenza, una norma sulla normazione».

93 TOnini, Manuale di procedura penale, cit., 41.

94 Ne sono candido esempio le situazioni prese in esame da cOnTi, Prova informatica e diritti

Ma la Corte di cassazione può spingersi anche oltre, concorrendo essa stessa a determinare l’ampiezza, l’estensione, i limiti e gli effetti giuridici della propria funzione nell’ambito del sistema processuale.

Fa tutto questo allorquando maneggia strumenti delicatissimi come, per esempio, il vizio di motivazione – è la Corte, infatti, a regolare i rapporti tra gli artt. 125 e 606 c.p.p., così come è sempre la Corte a determinare forme, pro- fondità e tecniche del relativo controllo manovrando politicamente i confini tra “legittimità” e “merito”95 oppure costruendo il dovere motivazionale del giudice

su livelli diversificati e variamente aggravati in relazione a casi che essa stessa individua sulla base di giudizi di valore ed esigenze di bilanciamento96 – l’an-

nullamento senza rinvio – la Corte, infatti, stabilisce quando il rinvio è super- fluo ai sensi dell’art. 620 c.p.p., di talché non si fa luogo al seguito dinanzi al giudice del merito – e la rettificazione di errori non determinanti annullamento ai sensi dell’art. 619 c.p.p.

Dunque, la tutela dei diritti soggettivi (e delle situazioni giuridiche in ge- nere) e la conformazione del sistema giuridico sono funzioni che si esplicano attraverso il diritto e, quindi, la soggezione alle norme di esso nella consape- volezza che, come viene insegnato da tempo, «le norme [stesse] non vengono scritte per offrire materia di studio ai giuristi, ma per regolare il comportamento degli uomini»97.

Anche le impugnazioni sono, si è già detto, strumenti processuali posti al servizio di valori e (anche) ciò fa sì che del fenomeno di appartenenza – il pro- cesso, appunto – acquisiscano la nota fondamentale costituita dalla “giuridici- tà”, nota la quale chiama prepotentemente in causa il «nucleo ultimo»98 di essa,

ossia quel «fenomeno giuridico per eccellenza»99 che è l’effetto giuridico.

Il processo, come è noto, è innanzitutto «un meccanismo giuridico»100: costi-

tuisce, cioè, un sistema (in primo luogo) previsto (ossia: creato) e (quindi) rego-

95 Come nota, infatti, capOne, “La Corte di cassazione non giudica nel merito”. Nuovi sviluppi

di un antico adagio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1629, «il continuo slittamento dei confini tra “legittimità” e “merito” consente alla Corte, pur mettendosi al riparo da eventuali accuse di arbitrarietà, di adottare concrete scelte di politica giudiziaria che a volte comportano una diversa estensione dei propri poteri».

96 Quando la Corte di cassazione esige un dovere di motivazione rafforzata in tema di rinno-

vazione dibattimentale in grado di appello, per esempio, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità dell’apprezzamento diverso da quello del primo giudice come l’unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadegua- tezze probatorie che abbiano minato la permanente stabilità del primo giudizio.

97 Malinverni, Studi sul processo penale, Torino, 1986, 6. Come evidenziato da Falzea, Voci,

cit., 293, alla base di ogni norma deve scorgersi un problema di vita e di interessi di vita, che non può essere né inteso né risolto dal giurista senza un riferimento alla realtà sociale e alle sue conseguenze.

98 Falzea, Efficacia giuridica, cit., 435. 99 Falzea, Efficacia giuridica, cit., 435.

lato dal diritto101, e le impugnazioni, in quanto integranti un fenomeno proces-

suale, assumono rilevanza (nel senso che esistono giuridicamente) in quanto previste e si rivestono di un significato ed un’ampiezza variabili a seconda della regolamentazione che di esse il diritto stesso fornisce.

Si è detto, poco sopra e con riferimento al processo – dunque alle impugna- zioni – che il sistema è “creato” e questo per sottolineare il fatto che esse sono un prodotto del diritto.

Esse, in altri termini, sono un elemento costitutivo (eventuale) del sistema normativo che la giurisprudenza conformativa può calibrare modellando i sin- goli istituti fino ad espanderne l’operatività oltre i limiti delineati dalle norme, ma non generare ex novo oppure sopprimere.

Proprio per rimarcare siffatta natura di componente di un sistema di valo- ri d’azione102, vale la pena ribadire che le impugnazioni non sono, se “anas-

siologicamente” intese, una necessità di sistema e, dunque, imprescindibili nell’ambito di un ordinamento processuale, il quale, se in ipotesi depurato da riferimenti a valori supremi o comunque di rango super-legislativo, può como- damente escluderle ovvero più semplicemente non prevederle.

Allorché previste – e, dunque, create dal diritto oggettivo secondo il sistema relazionale tipico di interazione ed integrazione tra norme103 – esse si caricano

di ruoli e significati che, se si vuole, possono essere ancorati ai dati della tradi- zione processuale e, per necessità logica, alla ricorrenza di specifiche (ed il più delle volte eventuali) situazioni latamente considerabili di fatto104 – la legittima-

zione, l’interesse, le forme – ma che, in ogni caso, costituiscono nell’insieme un fenomeno squisitamente normativo.

Ed infatti, lo schema logico fondamentale che il giurista deve seguire nell’a- nalisi del sistema delle impugnazioni riassume l’essenza della fenomenologia giuridica: quid iuris, se…? dove «la particella ipotetica “se” introduce la fattispe- cie, il fatto giuridico in quanto fatto condizionante, e il quid iuris che si tratta di determinare è l’effetto giuridico cercato»105.

Nella concezione c.d. condizionalistica della norma giuridica – secondo la quale, è noto, quest’ultima costituisce un rapporto di condizionalità nell’ambito del quale condizionante è un antecedente di fatto e condizionato è un valore giuridico, ossia un effetto giuridico106 – non sembra potersi dubitare del fatto

101 «[E] precisamente» – puntualizza pisapia, Compendio di procedura penale, cit., 11 – «da quel

ramo dell’ordinamento giuridico che si chiama appunto diritto processuale penale».

102 Il riferimento è, ancora una volta, a Falzea, Voci, cit., 290.

103 MOdugnO, Ordinamento giuridico, cit., 689, il quale pone in rilievo come «il significato di

una norma è relativo a quella di ogni altra».

104 «Il fatto giuridico» – fa notare Falzea, Efficacia giuridica, cit., 435 – «resta essenzialmente

il medesimo fatto che esso è sul piano pregiuridico. La rilevanza che il diritto accorda a un evento fisico, a un atto dell’uomo, a una dichiarazione di volontà, non muta essenzialmente la loro natura».

105 Falzea, Voci, cit., 299. 106 Falzea, Voci, cit., 338.

che il sistema delle impugnazioni – sia se considerato nel suo complesso, sia se riguardato in relazione ai singoli elementi (costituenti: premesse, iniziati- ve, presupposti e meccanismi) di funzionamento – si collochi a pieno titolo nell’ambito concettuale dell’effetto giuridico107, secondo uno schema logico che

integra e perfeziona quello proprio del processo penale: esso, proprio perché fenomeno giuridico, ingloba in sé la nozione di effetto, ossia «il nucleo ultimo […] della giuridicità»108.

Se, in altri termini, rispetto al processo penale l’elemento condizionante è il fatto di reato soggettivamente qualificato e il valore giuridico è riferito all’ac- certamento di esso, in relazione al sistema delle impugnazioni l’elemento con- dizionante si specifica nella sentenza, a fronte della quale è interest rei publicae che l’accertamento sia “giusto” e condotto in conformità di norme uniforme- mente interpretate nel contesto spaziale di riferimento.

Costituendo la premessa – il fatto condizionante, per meglio dire e per ri- manere ancorati ad un gradevole ed accettato contesto terminologico – dell’a- dozione di un determinato provvedimento il dato fattuale (giuridicamente rile- vante, tuttavia)109 che si lega all’avvio – eventuale, ma solo perché così vuole

la norma nel conformare, appunto, un qualcosa che «non [ha] senso fuori del mondo del diritto»110 – di una sequenza ispirata a principi predefiniti dalle nor-

me e composta da determinate situazioni effettuali interne che, secondo una logica procedimentale tipizzata, danno luogo, come momento terminale, ad una situazione effettuale finale (o esterna) legata ad un fatto ma essenzialmente giuridica che si sostanzia nella nuova regolamentazione dei rapporti dedotti nel processo.

Il sistema delle impugnazioni è, quindi, prima di tutto un sistema di “fatti- specie”, sequenza realizzata ed organizzata dal diritto guardando a fatti dotati di rilevanza perché muniti di connotazioni a loro volta qualificate dal diritto stesso, derivandone dinamiche effettuali implicanti giudizi di valore che, attri- butivi di efficacia giuridica, fanno sì che il meccanismo giuridico si arricchisca di nuovi segmenti preposti alla verifica dell’accertamento e, in ipotesi, ad una diversa composizione degli assetti giuridici rispetto a quella stabilita dall’atto impugnato.

Quello di impugnazione, in altre parole, è termine che denota un concetto prettamente giuridico il quale, per la devastante qualità degli effetti che ne derivano, presuppone l’ancoraggio alla mutabilità delle situazioni del mondo reale senza, tuttavia, dipendere da esse.

107 Esso, per Falzea, Voci, cit., 341, trascende tanto il valore giuridico oggettivo isolatamente

preso – l’interesse della comunità giuridica non ulteriormente qualificato – quanto il mero fatto. L’effetto, si sottolinea in id., Efficacia giuridica, cit., 435, «non è pensabile fuori del piano

giuridico».

108 Falzea, Efficacia giuridica, cit., 435. 109 Falzea, Efficacia giuridica, cit., 435. 110 Falzea, Efficacia giuridica, cit., 435

Ovviamente, ma a questo punto l’asserzione dovrebbe essere scontata, il processo è un fenomeno reale e qualsiasi istituto processuale deve relazionarsi alla frazione della realtà in cui esso si colloca e viene preso in esame.

Le impugnazioni non sfuggono a questa elementare constatazione, ma è soltanto il legislatore a dotare siffatto fenomeno di idoneità causale collocan- dolo nel mondo degli effetti giuridici, una idoneità mancando la quale tutto ripiega in un universo – quello del fatto – consegnato all’irrilevanza.

Attraverso la categoria dell’interesse ad impugnare, si può notare recupe- rando le categorie di teoria generale già note, si edifica il ponte che lega la situazione di fatto all’effetto giuridico, secondo un percorso logico che rende l’interesse medesimo assunto nel contesto di protezione assicurato dall’interest

rei publicae: si materializza, in altre parole, quel problema generale di vita di

cui si è parlato in principio, quel problema, cioè, che da un punto di vista as- siologico l’effetto giuridico è chiamato a risolvere secondo, appunto, l’interest

rei publicae111.

Mediante siffatta condizione, indeclinabile112 ma variamente connotabile da

un punto di vista qualificativo al fine di espandere (o limitare, a seconda del- le evenienze) gli spazi di accesso ai meccanismi di controllo, il sistema delle impugnazioni proietta sulla realtà i suoi meccanismi, cioè corregge l’astratta dinamica causa-effetto tipica delle costruzioni giuridiche e concretizza la sua funzione attraverso la prospettazione di un sistema (normativizzato ma) virtua- le di relazioni, quelle che sarebbero qualora il mezzo attivato incontrasse in tutto o in parte l’accettazione del giudice investito dalla devoluzione113.