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L’obbligo di motivazione, il processo e le prove.

Tra esigenze di giustizia sostanziale, unificazione del diritto e razionalità

4. L’obbligo di motivazione, il processo e le prove.

L’art. 606, co. 1 c.p.p. delinea una regolamentazione dei limiti del potere di controllo della Corte di cassazione dai tratti essenzialmente coerenti con l’archi- tettura costituzionale desumibile dall’art. 111, co. 7 Cost.

La norma costituzionale, difatti, definisce il perimetro della piattaforma di garanzia ricorrendo all’espressione “violazione di legge” e nell’ambito di essa si sintetizza il valore dell’osservanza di ogni norma dell’ordinamento, sia essa sostanziale o processuale.

Se può considerarsi coerente l’irrilevanza dell’inosservanza di norme minus

quam perfectae, essendo contraddittoria rispetto al carattere di siffatte disposi-

zioni – alla cui violazione potrebbe conseguire, al più, l’applicazione di sanzioni penali o disciplinari ai sensi dell’art. 124 c.p.p. – la configurabilità di un motivo di ricorso che, tra l’altro, non avrebbe da rilevare null’altro che un difetto pro- cessualmente irrilevante93, è sintomatico di una volontà estensiva dei poteri

della Corte la previsione di un controllo sulla motivazione riguardante anche profili diversi dalla mera esistenza di essa.

L’art. 546 c.p.p. descrive «[i] tratti essenziali della sentenza dibattimentale»94

e, nell’ambito dei requisiti in esso indicati, la prescrizione del dovere di moti- vare – valore d’azione di rilievo addirittura costituzionale95 – assume autonomo

significato96 assolvendo compiti rilevanti ad una pluralità di livelli.

Quale estrinsecazione delle ragioni delle statuizioni contenute nel dispo- sitivo, innanzitutto, la motivazione si colloca a pieno titolo nelle dinamiche funzionali del sistema delle impugnazioni, «rappresenta[ndo] una condizione indispensabile per l’effettuazione del controllo della decisione da parte di altri

92 cOnsO, grevi, neppi MOdOna, Il nuovo cpp, cit., 1318.

93 Come non manca di rileva, di recente, della MOnica, Il ricorso per cassazione, in Impugna-

zioni penali, Milano, 2019, 297, non basta l’inosservanza di qualunque regola procedurale per legittimare il ricorso alla Corte di cassazione, ma occorre che ricorra e venga censurato un vizio processuale invalidante. Si realizza, evidenzia capOne, Per una dogmatica dell’abnormità,

in Riv. dir. proc., 2016, 68, una autolimitazione del sistema rispetto alla prospettiva più ampia che potrebbe aprire l’art. 111, co. 7 c.p.p., norma che consentirebbe di «trasformare in motivo di impugnazione ogni benché minima forma di irregolarità».

94 rigO, La sentenza, in Trattato di procedura penale, diretto da spangher, IV, Procedimenti

speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, t. 2, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, Milanofiori Assago, 2009, 693. V., sul tema, anche MarOTTa, Sentenza penale, in Dig. disc. pen., XIII, 162.

95 Dunque, utilizzando l’impostazione e la terminologia di Falzea, Voci di teoria generale del

diritto, Ed. III, Milano, 1985, 257, un valore fondamentale.

organi giurisdizionali diversi e superiori rispetto a quello che ha emanato la prima sentenza»97.

Ma, ancora prima, la motivazione assolve al ruolo di «linea di confine del libero convincimento»98, nel senso che «obbliga il giudice a prediligere, fra le

possibili alternative decisorie, quella rispetto alla quale sia possibile adempiere l’onere di giustificazione [poiché] un allentamento dei confini dell’obbligo di motivazione ovvero la limitazione degli ambiti processuali entro i quali è possi- bile procedere al controllo sulla razionalità del discorso argomentativo significa consentire al giudice di dar spazio alla propria irrazionalità al momento del decidere»99.

Ed infatti, è stato sottolineato con efficacia, «si ha giustezza della decisione solo se questa è “razionalmente giustificata”, sia sotto il profilo interno (nella coerenza tra premessa e conclusioni), sia sotto il profilo esterno (nella fondatez- za ed accettabilità delle premesse)»100.

Al ruolo predetto si affianca una altrettanto importante funzione estrinseca (o sociale, se si preferisce) perché la motivazione è un segmento della decisione giudiziale che va oltre le esigenze interne al processo, rivestendo il significativo ruolo di strumento per il controllo democratico dei modi di esercizio della fun- zione giurisdizionale101.

Come è stato sottolineato, infatti, «[i]l processo penale [è] anche, per defini- zione, un fatto che riguarda l’intera comunità […]. È allora evidente che la deci- sione e la sua giustificazione hanno come loro naturali destinatari non soltanto le parti del processo ma l’intera collettività nazionale»102.

La compiutezza informativa e argomentativa, co-essenziale all’effettività dell’obbligo di motivazione, serve quindi in modo indefettibile alla sua funzio- ne extraprocessuale, soprattutto in relazione a quei modelli processuali in cui il sacrificio dell’altro strumento fondamentale di controllo democratico delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale – la pubblicità – impone la predisposizione ed il rafforzamento di specifici meccanismi compensativi.

La polifunzionalità della motivazione, quale quadro di sintesi che raziona- lizza il ragionamento giudiziale e consente il controllo interno ed esterno di esso, non ha senso (ed un senso deve averlo, inevitabilmente, quanto meno per

97 sanTOriellO, Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto, cit., 46. V.,

altresì, carini, Errore e rimedi, in Dig. disc. pen., Agg. IV, 259.

98 L’importanza della motivazione rispetto al fine di «garantire che le decisioni siano adot-

tate nel rispetto della legalità e secondo i “postulati della logica”», è sottolineata da MOriscO,

sapOnarO, Regole di giudizio e massime di esperienza, in Dig. disc. pen., Agg. III, t. II, 1327. Ma

v., inoltre, carini, Errore e rimedi, cit., 259.

99 sanTOriellO, Il vizio di motivazione, cit., 50. 100 bargi, Il ricorso per cassazione, cit., 471.

101 La funzione “sociale” della motivazione è stata ribadita, inequivocabilmente, da Cass.

pen., Sez. VI, 24 maggio 2007, Anastasio e altri. In dottrina v., fra gli altri, aMOdiO, Motivazione

della sentenza penale, in Enc. dir., XXVII, 185; sanTOriellO, Il vizio di motivazione, cit., 46.

motivi di coerenza) se non in ragione del fatto che per il tramite di essa si pro- ietta sul processo e sulla comunità sociale un giudizio credibile, caratteristica la quale «è principalmente in funzione della attendibilità e veridicità dei dati sulla cui base il giudizio stesso è formulato [di talché] deve ritenersi che l’esposizio- ne delle ragioni per cui il giudice ha raggiunto una determinata conclusione non può prescindere dalla dimostrazione delle attendibilità e veridicità dei dati fattuali e giuridici posti a base della sua decisione»103.

Ed i primi (dati fattuali) non possono che essere solo e soltanto quelli di cui il giudice sia venuto legittimante in possesso nel corso del processo, non poten- do né il principio del libero convincimento, né eventuali norme di esclusione, estendere (le ultime, semmai, restringono!) il quadro cognitivo oltre i limiti del- le acquisizioni processuali.

La formulazione dell’art. 546 c.p.p. delinea un «modello normativo di deci- sione»104 il quale rimarca in modo esplicito la diretta correlazione tra prova e

giudizio mediante la previsione dell’obbligo di corredare il momento motiva- zionale con l’indicazione delle prove poste a base della decisione medesima105.

Il principio di concisione espositiva e la precisazione, contenuta nell’art. 546, co. 1 lett. e) c.p.p., secondo cui il giudice deve indicare in motivazione soltanto le “prove poste a base della decisione stessa” sono stati valorizzati dalla Suprema Corte per legittimare strutture motivazionali anche abbastanza semplici106, in cui gli spazi informativi e i discorsi argomentativi si riferiscono

esclusivamente all’ipotesi ricostruttiva prescelta dal giudice ed alle risultanze probatorie utilizzate per supportarla, con notevole semplificazione delle dina- miche del controllo107.

Chiaramente, non v’è nulla che lasci (si intende: giuridicamente parlando) sgomenti in un siffatto modo di interpretare l’obbligo di motivazione ed il cor- relato controllo di legittimità, dal momento che «come non esiste (non può esi- stere) un ideal-tipo di motivazione, così non esiste (non può esistere) un ideal-ti- po di controllo [perché] [c]’è, in breve, una corrispondenza biunivoca tra figura normativa di motivazione e poteri di controllo, pur se le concrete modalità di quest’ultimo, difettando uno stampo normativo relativo allo standard richiesto per la motivazione di ciascun provvedimento, si stratificano progressivamente, assai più della prima, per via giurisprudenziale»108.

103 sanTOriellO, Il vizio di motivazione, cit., 51.

104 bargi, Il ricorso per cassazione, cit., 483. Ma v., ancora prima, le osservazioni di aMOdiO,

Motivazione, cit., 196.

105 MarOTTa, Sentenza penale, cit., 162.

106 Secondo bargi, Il ricorso per cassazione, cit., 515, al contrario, il sistema processuale «ri-

balta totalmente il pregresso quadro normativo e dà credito alla doverosità di una motivazio- ne analitica».

107 Cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 24 ottobre 1997, Todini e altro.

108 In questi termini, molto realisticamente, gaeTa, Macchia, L’ordinanza cautelare e il suo con-

Ma una siffatta impostazione dei problemi della motivazione penale, se era sistematicamente accettabile – non senza eccezioni – sotto il vigore del codice del 1930109, non dovrebbe più esserlo nell’epoca della codificazione di un mo-

dello accusatorio che, tra l’altro, àncora il giudizio di colpevolezza ad uno stan-

dard probatorio assistito dal canone dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio”,

anche se ad essa sembra fare riferimento il legislatore delegato allorquando afferma che il carattere della concisione espositiva «fa riferimento ad una mo- tivazione succinta, che esponga le ragioni che hanno determinato il giudice a prendere lo specifico provvedimento, senza che occorra l’esame analitico e la confutazione di tutti gli argomenti prospettati dalle parti a sostegno della richiesta di una decisione diversa […] ragion per cui la mancanza di un siffatto esame e di una tale confutazione non potranno essere addotti come vizio di motivazione della sentenza»110.

5. Indicazione e argomentazione quali momenti (entrambi) essenziali del