• Non ci sono risultati.

IL RUOLO DEL CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELL’ATENEO URBINATE NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE SUL

8. Informazione e formazione

Alla luce dell’art. 12 del Codice di condotta, l’Ateneo urbinate si impegna espressamente a:

— predisporre, per tutto il personale e per l’utenza studentesca, specifici interventi formativi e azioni di sensibilizzazione in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come mobbing, molestie morali e/o sessuali;

— dare la massima pubblicità e diffusione al Codice di condotta con i mezzi più idonei disponibili;

— comunicare il nome, i recapiti della/del Consigliera/e di Fiducia nonché il luogo e gli orari di apertura dello Sportello di Ascolto. In tale contesto, le/i Responsabili delle Strutture e degli Uffici hanno il dovere di favorire la prevenzione del mobbing, delle mo- lestie morali e/o sessuali negli ambienti di studio/ricerca/lavoro. Tutte/i le/i dipendenti devono inoltre contribuire ad assicurare un contesto di studio e di lavoro in cui venga rispettata la dignità della persona (art. 13 del Codice di condotta).

Conclusioni

La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1993 considera violenza contro le donne «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la pri- vazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata». La violenza di genere, comprende, e non potrebbe esse- re altrimenti, anche «la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove».

Del resto, la Direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,

‘attuata’ in Italia con il D.lgs. 212/2015, afferma che «per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere» (considerando n. 17).

Il Consigliere di Fiducia che opera all’interno dell’Ateneo urbi- nate può dunque certamente trovarsi a gestire casi di violenza di genere perpetrata sul luogo di lavoro e di studio.

Nell’affrontare tali casi, occorrerà, da parte del Consigliere, operando in stretta sinergia con lo Sportello di Ascolto, fornire in primo luogo alla persona interessata l’opportuno ascolto e consu- lenza legale in merito alle forme di tutela disponibili dentro e fuori l’Università, aiutando poi, con estrema attenzione, la persona che si rivolge al servizio a individuare la via procedurale più idonea nella fattispecie tra quelle disciplinate dal Codice di condotta, ove sia volontà della stessa avvalersene.

Di fronte a prospettate situazioni di violenza di genere, per esempio, occorrerà ponderare accuratamente quali fasi eventuali del procedimento informale, sopra brevemente descritto, possano attagliarsi al caso di specie.

Occorre considerare in proposito anche la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, la quale si applica a «tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato» (art. 2).

Ai sensi della Convenzione, con l’espressione violenza nei con- fronti delle donne

«si intende designare una violazione dei diritti umani e una for- ma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coerci- zione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubbli- ca, che nella vita privata» (art. 3).

L’art. 48 della Convenzione sancisce in particolare che «le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alterna- tiva delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

Alla luce di quanto precede, pertanto, ove venga richiesto al Consigliere di Fiducia, in un caso di violenza di genere, di dare av- vio a un procedimento informale, il Consigliere dovrà vagliare con estrema prudenza, insieme alla persona interessata, l’opportunità

di attivare, in tale ambito, la fase eventuale dell’incontro congiunto tra le parti finalizzato a tentare una conciliazione tra le stesse. La scelta spetterà sempre e solo alla persona interessata, alla quale do- vranno essere previamente fornite tutte le necessarie informazioni. In un caso trattato, per esempio, la persona interessata, dopo la preliminare fase consulenziale, ha deciso di avviare immedia- tamente il procedimento formale previsto dal Codice di condotta; facoltà, come sopra visto, riconosciuta dal predetto Codice.

Bibliografia

— Accordo Quadro Europeo sullo stress nei luoghi di lavoro dell’8 ot- tobre 2004, recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008

— Codice di condotta per la tutela e la prevenzione del mobbing, delle molestie morali e sessuali dell’Università degli Studi di Urbino Car- lo Bo, emanato con D.R. n. 376/2015 del 2 settembre 2015

— Codice Etico dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emana- to con D.R. n. 571/2013 del 30 dicembre 2013

— Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza dome- stica, dell’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77

— Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari oppor- tunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 no- vembre 2005, n. 246

— Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di pro- tezione dei dati personali

— Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

— Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipenden- temente dalla razza e dall’origine etnica

— Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

— Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata il 20 dicembre 1993 dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104

— Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendente- mente dalla razza e dall’origine etnica

— Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabi- lisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di

occupazione e di condizioni di lavoro

— Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di la- voro

— Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari oppor- tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

— Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

— Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

— Raccomandazione della Commissione 92/131/CEE del 27 novembre 1991 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro — Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo- lazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

— Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo dell’11 febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle imprese

— Risoluzione A5-0283/2001 del Parlamento europeo del 20 settem- bre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro

IN ASCOLTO DI NUOVI SGUARDI