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i Interesse dell’imprenditore stesso: conflitti d’interesse nel governo delle società di capital

Nell’intenzione di offrire una risposta sufficientemente ampia al interrogativo di a cosa serve la contabilità imprenditoriale, la prima contestazione deve essere che questa è utile al proprio imprenditore, pertanto, serve d’utilità per raggiungere lo scopo dell’impresa. Nel nostro caso, quando si considera la contabilità delle società di capitali, dobbiamo considerare che la contabilità deve risultare utile alla struttura sociale, cioè, deve servire per l’adempimento dell’interesse sociale. Su cosa se ne deve capire si è svolto un profondo dibattito al quale ci abbiamo ormai riferiti, il quale, nonostante avere una difficile soluzione,

pensiamo deva essere risolto partendo dalla causa che origina il contratto di società. Dunque, la causa della società si configura sulla realizzazione di apporti da parte dei soci che permettano l’esercizio in comune di un’attività economica con la quale si possono raggiungere dei profitti da distribuire fra i soci41. Per permettere

che questa finalità si possa portare a termine, si richiederà pure dei mezzi materiali per convertire gli apporti in utili attraverso l’esercizio dell’attività economica, un sistema organizzativo ed informativo che permetta l’adozione delle decisioni adeguate in tale processo, così come il monitoraggio del modo in cui questi risorsi si trasformano in profitti.

L’interesse della società sarà dunque l’ottenimento di profitti. Ma questo interesse sociale non significa necessariamente il riparto dei maggiori utili possibili, nemmeno che tutto il beneficio sociale si deva canalizzare verso i soci. In primo luogo, dopo l’ampio e complesso dibattito su quale deva essere l’interesse sociale, la dottrina tende a considerare che questo consiste nella massimizzazione del valore della società, dalla quale ne consegue l’incremento del valore delle azioni e partecipazioni dei soci e, in certa misura, sarà determinante dell’adozione di accordi social di distribuzione di dividendi con i quali si retribuiscano gli apporti dei soci42. Accanto a questo, e soprattutto nelle ultime decadi, si considera che i

profitti della società non debbano ripercuotere soltanto sulla propria struttura di

41 Così, COSTI, R., Società in generale, società di persone, associazioni in partecipazione, in

Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, Dir. Walter Bigiavi, Torino, 1967, pp. 7-12. Nello stesso senso, FERRARA, F. (jr.), Gli imprenditori e le società, 4ª Ed., Giuffrè, Milano, 1962, pp. 197- 201.

42 Nuovamente, si fa riferimento al classico dibattito sulle finalità della società che, anche se non

sono esclusorie, infrenano da qualche tempo a quei che sono sostenitori della funzione retributiva dei soci che devono disimpegnare le società di capital, e quei più coscienti del rilievo dello sviluppo dello scopo dell’impresa. Su questo particolare, condividiamo gli apprezzamenti di consenso offerti da ASQUINI, A., “I battelli del Reno”, Riv. Soc., 1959, pp. 617-633; vid. anche la completa analisi sull’idea dell’interesse sociale sviluppata dal JAEGER, P.G., L’interesse sociale…, Op. cit., essendo specialmente interessanti le pp. 116 e ss. Partendo dalla prospettiva dell’interesse dei soci ad ottenere redditività delle sue partecipazioni nella società in conflitto con il conseguimento dell’interesse sociale, PETTITI, D., Contributo allo studio del diritto dell’azionista al dividendo, Giuffrè, Milano, 1957, sp. pp. 15-56.

questa, ma anche al contesto nel cui questa si svolge. Così, si canalizzano le concezioni sulla responsabilità sociale corporativa delle entità commerciali43.

Dunque, in cosa si materializza questo interesse dell’imprenditore nella contabilità? La risposta, nonostante essere logica, non deve essere omessa. L’imprenditore –soprattutto nelle imprese con forma societaria- precisa d’informazione sull’andamento degli affari, cioè, ha bisogno di controllare in ogni momento come si svolge l’attività economica dell’impresa nell’applicazione dei risorsi che hanno messo i soci a disposizione della società a lo scopo di ottenere profitti – redditività del suo investimento- (si integrano così i tre elementi ai quali si ha fatto riferimento previamente). Ma allo stesso tempo, l’utilità per l’imprenditore implica una carica obbligatoria. L’imprenditore non solo se ne profitta dell’informazione che dispone della sua impresa, ma anche, l’imprenditore diligente –e questa diligenza viene richiesta ad ogni imprenditore- deve essere adeguatamente informato sui mutamenti economici attraversati dalla sua organizzazione.

Nelle imprese con forma societaria, come oggetto centrale della nostra analisi, la concrezione dell’interesse dell’imprenditore sull’informazione presenta diverse sfumature. Qui, l’imprenditore non è già una persona fisica individualizzata, ma una persona giuridica, privo di elementi volitivi e cognitivi, conformata da organi social: ripresentativi del capitale sociale (Assemblea generale, come insieme dei soci, in quanto che apportatori delle risorse che servono allo sviluppo dell’attività d’impresa, e come beneficiari del risultato di questa attività), incaricati della gestione (amministratori della società, in quanto che responsabili di che l’attività economica svolta da questa in applicazione delle risorse messi a disposizione dai soci sia adeguata al raggiungimento dello scopo

43 Distaccano le riflessioni di COSTI, R., “La responsabilità sociale…”, Op. cit., sp. pp. 90-92, il cui –

penso che convenientemente- conclude che l’impresa capitalista nel sistema attuale del Diritto societario non ha come fine necessario la persecuzione di interessi diversi alla massimizzazione del profitto degli azionisti; nonostante lo quale, nello svolgimento dell’autonomia statutaria e rispettando i criteri dell’economicità dell’impresa, si può limitare lo scopo di lucro ammettendo che nelil conseguimento dei profitti, si debbano rispettare gli interessi di soggetti diversi agli azionisti stessi.

dei profitti –sia questo orientato o meno all’adempimento dei fini sociali-) e, in caso, organi di supervisione e controllo (Consiglio Sindacale, revisori contabili e società di auditing, incaricati di verificare l’adeguamento dell’attività degli amministratori, al riguardo della protezione degli interessi dei soci).

Di fronte a questa struttura, sebbene si può affermare con la stessa rotondità che il corretto adempimento dei doveri contabili svolge effetti favorevoli per l’imprenditore (considerando come tale, ora, alla società in particolare), è necessario snocciolare com’è utile ai diversi organi che conformano la struttura della società. Forse, l’applicazione più semplice sia quella che afferma l’utilità per l’organo di gestione. Nelle società commerciali quest’organo ha la missione di portare a termine le attività di direzione necessarie per ordinare le risorse che conformano l’impresa in modo tale che permettano il raggiungimento dello scopo sociale. Per questo sarà di grande utilità conoscere qual è la situazione sia degli elementi che conformano l’impresa, sia delle attività e i risultati ottenuti. D’altro canto, e senza voler entrare nelle vecchie discussioni sul mandato o la rappresentazione degli amministratori al riguardo dei soci44, è vero che questi

sono responsabili di fronte a quelli delle conseguenze dei loro atti e decisioni, dovendo sviluppare il contenuto della loro carica con la diligenza di un imprenditore ordinato45, per lo quale se ne richiede, necessariamente, attuare in

modo informato46.

44 Sebbene condividiamo la visione di CAMPOBASSO, G.F., Diritto delle società, 7ª Ed., UTET, Milano,

2010, p. 360, il quale considera che si tratta di una relazione tipica non inquadrabile entro nessun altra categoria, perché «le ampie ed articolate funzioni di cui gli amministratori sono per legge investiti, il carattere in larga parte inderogabile delle stesse, la posizione di formale autonomia rispetto all’assemblea, sono tutti dati che depongono, in modo univoco e pacifico, contro la possibilità di risolvere la figura degli amministratori di società per azioni in quella di semplici mandatari, sia pure generali».

45 Nei termini dell’art. 225 della LSC. Forse risulte meno espressiva –per la minuziosità- la

espressione dell’art. 2392 C.c. ita. quando considera che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

46 Ora, nei termini dell’art. 2381.6º C.c. ita.: «Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo

Per quanto riguarda ai soci come titolari del capitale sociale, la contabilità resulta utile per la censura delle attuazioni degli amministratori ai quali viene attribuito il governo della società nella sua rappresentanza. Non in vano, il contenuto basico ed essenziale dell’assemblea ordinaria nelle società di capitali è l’approvazione del bilancio47 ed il rendiconto degli amministratori sulle attuazioni

svolte durante l’esercizio economico. In questo modo, i primi adempiono il dovere d’informare ai secondi sulla situazione dell’impresa, e questi allo stesso tempo trovano soddisfazione al suo diritto a essere informati sull’andamento di questa48.

Allo stesso tempo, decideranno se la gestione svolta da quei che li rappresentano si considera adeguata o meno, perché in caso contrario, si potrà decidere la revocazione di alcuni o tutti questi o, in caso, promuovere le azioni di responsabilità verso l’inadeguata gestione degli amministratori49. Ugualmente, la

normativa regolatrice della SRL li offre il diritto alla consulta dei libri contabili sui quali si ha elaborato il progetto di bilancio presentato per la sua approvazione all’Assemblea, con il quale si consegue, da un lato, una maggiore informazione di questi su quale sia il vero stato della società della quale sono proprietari –si deve avere presente che il bilancio è soltanto uno stadio di sintesi- e, in secondo luogo, offre la possibilità di una nuova revisione della correttezza dei dati offerti da questi

47 Non è così nel ordinamento italiano per le società che adottano il modello dualistico nelle quali

existe il Consiglio di sorveglianza. In queste società la funzione di supervisione ed approvazione del bilancio presentato dagli amministratori corrisponde a questo Consiglio, fermo restando come competenza dell’Assemblea generale la decisione sulla distribuzione degli utili –ex art. 2364bis, in relazione con il 2364, che fa riferimento alle società con sistemi tradizionale o monistico-. Questo sistema è ugualmente tenuto nel sistema dualistico “puro” dell’AktG tedesca.

48 Diritto che, come saputo, non si limita soltanto alla conoscenza del contenuto del progetto di

bilancio presentato al Assemblea dagli amministratori, ma che include, ugualmente, il diritto al esame previo della contabilità, per comprovare che l’informazione offerta da essi come rendiconto e sintesi dell’attività del esercizio corrispondano alla realtà degli affari. Su questo particolare ci rimettiamo all’analisi più completa offerta da PULIDO BEGINES, J.L., El derecho de información del socio en la sociedad de responsabilidad limitada, Civitas, Madrid, 1997, sp. pp. 67 e ss.

49 Come tanti altri problemi di regolazione in Diritto societario, si tratta di offrire una soluzione al

problema dei costi di agenzia che si producono quando i titolari dell’impresa affidano la sua gestione negli amministratori. Così si generano due tipi di norme di controllo: una soluzione normativa ex ante, che persegue di definire i codici di condotta che gli amministratori devono seguire; e una soluzione ex post, che permette al principale esigere responsabilità per la possibile negligenza dell’agente nell’adempimento dei suoi doveri. La trasparenza nella gestione e la pubblicità dei dati contabili dell’attività serviranno come base per lo svolgimento di questo controllo ex post. Su questo incrocio di strategie per ridurre i costi di agenzia si pronunciano ARMOUR, J./HANSMANN, H./KRAAKMAN, R., “Agency Problems and Legal Strategies”, in The Anatomy of Corporate Law, 2nd Ed., Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 35-53, sp. 46-49.

amministratori. Assume l’Assemblea in questa forma societaria certi doveri di controllo sull’organo di amministrazione, ai fini di attuare come contrappeso dei suoi ampi poteri.

L’interesse dei soci nella contabilità –e, principalmente, nell’adeguata tenuta di questa- si stabilisce ugualmente sul fatto che la possibilità di distribuire gli utili dipenderà della determinazione che, attraverso questa, si fa dei risultati del esercizio. Il diritto dei soci alla partecipazione negli utili si trova in evoluzione costante50. Comunque, e salvo le situazioni nelle quali normativamente si rafforza

questo diritto51, la decisione sulla destinazione degli utili (ripartibili) ottenuti –

calcolati dal risultato contabile- sarà competenza dell’Assemblea generale a proposta del organo d’amministrazione.

L’elaborazione dell’informazione contabile svolge ugualmente uno strumento necessario per l’adempimento delle funzioni degli organi di supervisione e controllo della gestione delle società di capital. Così, nei sistemi giuridici che conformano le società di capitali secondo una struttura complessa52,

50 Per far riferimento ad alcune opere classiche nella materia, vid., SÁNCHEZ CALERO, F., La

determinación y la distribución del beneficio neto en la Sociedad Anónima, Cuadernos del Instituto Jurídico Español, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Roma, 1955; ILLESCAS ORTIZ, R., El derecho del socio al dividendo en la Sociedad Anónima, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1973; ídem, “El derecho del socio al dividendo hoy: un apunte”, DN, num. 21, 1992, pp. 29- 31; PETTITI, D., Contributo allo studio…, Op. cit.; o più recentemente, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., La aplicación de resultados en las sociedades mercantiles (estudio especial del artículo 213 de la Ley de Sociedades Anónimas), Civitas, Madrid, 1997.

51 Si fa riferimento all’art. 248 bis LSC che aveva supposto una novità nella Legge e che è rimasto

recentemente sospeso, nel quale si riconosce ai soci un diritto di separazione in caso di non distribuzione di utili per importe di, almeno, un terzo degli utili legalmente ripartibili ottenuti nel esercizio anteriore, sempre che non siano trascorsi più di 5 anni dalla iscrizione della società e che questo socio abbia votato favorevolmente nell’Assemblea generale ordinaria in cui questa distribuzione sia stata discussa.

52 Come l’italiano o quello tedesco, che contano con diversi organi dentro la sua struttura (Collegio

sindacale, Aufsichtsrat…) incaricati di censurare l’attuazione degli amministratori della società, a differenza del sistema unicefalo spagnolo, nel quale la gestione corrisponde in modo esclusivo agli amministratori. Questi sistema si mostrano più vicini a quello che si prova di conformare come modello europeo di amministrazione delle società per azioni, nonostante l’insuccesso della proposta di V Direttiva sulla struttura delle società per azioni ed i poteri e obblighi dei suoi organi sociali, presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 ottobre 1972 (pubblicata nel DOCE del 13 dicembre 1972). Nonostante essere rimasto in sospensione, questo progetto resulta interessante perché configura un sistema dualistico del organo amministrativo delle società per azioni europee, per la cui armonizzazione si doveva, necessariamente, imporre questo sistema attraverso la

nasce il bisogno della contabilità per la censura della condotta degli amministratori e per lo svolgimento delle sue cariche. Al riguardo della contabilità, le funzioni di questi organi di controllo fondamentalmente sono due: da un lato, analizzare l’informazione contabile che elaborano gli amministratori per giudicare l’adeguatezza delle decisioni da questi assunte al suo riguardo; e, d’altro lato, sono tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile53

adottato dalla società sia adeguato per la generazione di una informazione contabile utile e completa54. Il sistema informativo che presuppone la contabilità si

configura così come un circuito di controllo delle decisioni, che si devono adottare di conseguenza con i dati sulla situazione reale dalla quale si parte. Accanto a questo, la normativa disegna ugualmente un sistema di verificazione esterna ed oggettiva de che l’informazione contabile generata nell’impresa sia adeguata e sia stato elaborata secondo i parametri della scienza contabile.

Direttiva, giacché, in caso contrario, sarebbe difficile l’integrazione volontaria di questo modo d’organizzazione nei sistema giuridici che, come lo spagnolo, si afferrano alle strutture monistiche di amministrazione delle sue società di capitali.

53 Nella materia che ci occupa, l’art. 2403 C.c. ita. determina i doveri di questo Collegio sindacale, fra

i quali si trovano la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ugualmente, nei casi dell’art. 2409bis (quando così previsto dallo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato) la funzione di controllo contabile sarà esercitata dal Collegio Sindacale.

Nel sistema tedesco, l’Aufsichtsrat si incarica della supervisione della gestione della società (§ 111.1 AkG), ed in particolare può ispezionare e revisionare i libri ed i documenti della società, così come gli elementi del suo patrimonio, in speciale la cassa della società ed il portafoglio di titoli e mercanzie. Incarica ai revisori contabili la revisione della chiusura annuale dei registri, della società e del gruppo (§ 111.2 AkG). Si stabilisce ugualmente il dovere dell’organo di amministrazione d’informare a questo Consiglio di vigilanza sulla politica di affari prevista, la sua evoluzione e deviazioni; la redditività della società e, specialmente, del capitale proprio; l’andamento delle operazioni, in particolare le vendite e la situazione della società (§ 90.1 AkG). In definitiva si desume che gli amministratori devono comunicare all’Aufsichtsrat tutte le informazioni contabili di rilievo per l’andamento dell’impresa, dalla quale si deriva il dovere del Consiglio di avere questa in considerazione per giudicare l’attuazione della direzione. Nel sistema tedesco, il culmine di questa distribuzione di competenze, come si vedrà più avanti, si può osservare con l’incarico all’Aufsichtsrat della competenza in materia di approvazione del progetto di bilancio redatto dal Vorstand.

54 Infatti, nel sistema tradizionale italiano, quest’organo è composto da tre o cinque membri, dei

quali almeno uno effettivo ed un supplente devono essere revisori legali, cioè, essere qualificati –ed iscritti nel registro corrispondente- come revisori contabili.

ii.

Funzione di configurazione dei sistemi oganizzativo e