• Non ci sono risultati.

L’invalidità dei deliberati nella società a responsabilità limitata: profili di coerenza sistematica e profili di originalità

333 Relazione governativa al D lgs 17 gennaio 2003, n 6, testo disponibile su

4. L’invalidità dei deliberati nella società a responsabilità limitata: profili di coerenza sistematica e profili di originalità

rispetto all’omologa disciplina della società per azioni dopo la Riforma del 2003.

La Riforma del 2003 incide anche sulla disciplina delle società a responsabilità limitata e, per ciò che qui interessa, innova le norme che si occupano dei profili organizzativi, di cui le disposizioni sull’invalidità delle decisioni dei soci sono esempio. Simili rivolgimenti di disciplina s’inquadrano, peraltro, nella tendenza a un profondo

391 Del dibattito sull’applicabilità o meno dell’articolo 2379 cod. civ. dà conto:

Dardes, 1146 s.s.

rinnovamento del modello della società a responsabilità limitata, sempre più emancipato dall’archetipo della società per azioni, il che induce a un superamento della tradizionale impostazione secondo cui le norme della prima sarebbero mere “appendici” delle disposizioni della seconda. La nuova normativa della società a responsabilità limitata, quindi, pur mantenendosi nell’alveo delle società di capitali, finisce per diventare un modello alternativo a quello della società di persone e, perciò, regola un’ampia e variegata tipologia d’imprese, in luogo del modello della s.p.a.: dalla società personale sino, poi, alle imprese medio-grandi; è, infatti, il tipo di società, certamente, più diffuso, perché più fruibile.

Se le norme della società a responsabilità limitata non sono più “appendici” delle disposizioni della società per azioni e i rinvii alla disciplina azionaria appaiono notevolmente diminuiti con l’introduzione di specifiche disposizioni, si spiega, allora, perché la novellata disciplina dell’invalidità dei deliberati presenti – sì -profili di coerenza sistematica con l’omologa disciplina in tema di s.p.a., ma, al contempo, non manchino altresì profili di difformità e di autonomia. A fronte di una simile affermazione si rende, quindi, necessario indagare l’assetto del nuovo articolo 2479 ter cod. civ., dedicato alla disciplina dell’invalidità dei deliberati nella società a responsabilità limitata. Quanto ai vizi, il primo comma stabilisce la regola generale secondo cui sono soggette ad impugnativa le decisioni dei soci che “non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo”. Tale inciso rinvia a quello che il legislatore adotta, nella società per azioni, a proposito dell’annullabilità delle decisioni dell’assemblea e della validità delle delibere consiliari, rispettivamente agli articoli 2377, comma 2 e 2388, comma 4 cod. civ. Oltre a questa categoria il terzo comma richiama, poi, ipotesi ulteriori d’invalidità: il caso delle delibere che abbiano un oggetto illecito o impossibile, la fattispecie dell’assoluta assenza di informazione, nonché, infine, il caso in cui le deliberazioni modifichino l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite; tutte ipotesi che, senza dubbio, rinviano alla

disciplina dell’articolo 2379 cod. civ., in tema di nullità delle delibere di una s.p.a.393.

Diversamente dalla disciplina dell’invalidità delle delibere della società per azioni, l’articolo 2479 ter cod. civ. non ricorre, tuttavia, alla tradizionale bipartizione e alle nozioni classiche di annullabilità e di nullità, preferendo il termine, più generico e ampio, “invalidità”. Non è, però, una scelta linguistica nuova, giacché, per la verità, collima con quella operata dall’articolo 2504 quater cod. civ. a proposito dei vizi della fusione e della scissione, poi estesa, nel 2003, anche alla disciplina della trasformazione (articolo 2500 bis cod. civ.). Come già osservato, infatti, benché l’articolo 22 della Direttiva comunitaria 9 ottobre 1978, n. 855 (la terza Direttiva CEE) facesse riferimento espresso alla “nullità” della fusione e non alla più generica “invalidità”, il legislatore nazionale ha preferito adottare la seconda espressione in sede di recepimento. Ciò, non solo ha il vantaggio di eliminare le incertezze che i termini “nullità” e ”annullabilità” sollevano - giacché entrambe le formule assumono significati diversi all’interno di ciascun ordinamento -, ma risponde altresì allo scopo di garantire la più ampia estensione all’ambito di applicazione dell’articolo 2504 quater cod. civ. A questo stesso obiettivo s’ispira la corrispondente scelta terminologica dell’articolo 2479 ter cod. civ.394.

Tuttavia, una precisazione s’impone anche a proposito della diversa impostazione dell’invalidità delle delibere nella società per azioni: la circostanza che il legislatore abbia preferito mantenere la distinzione tradizionale tra le figure di ’”annullabilità” e “nullità” non determina anche l’adozione del regime previsto per tali patologie in ambito negoziale. Anche in questo campo si assiste, cioè, a un notevole rivolgimento di prospettiva rispetto a quella contrattuale tradizionale,

393Anche l’espressione “assoluta assenza di informazione” - che consiste nella

mancata comunicazione a uno o più soci dell’avvio del procedimento decisionale - corrisponde all’anomalia della “mancata convocazione”, di cui all’articolo 2379 cod. civ. L’espressione è più generica poiché, se la decisione non è collegiale, la comunicazione ai soci non avviene per mezzo di una convocazione, ma solo informandoli dell’inizio della procedura. Così osserva: Palmieri [5], 208-209.

tanto che si parla di una “(quasi) «rivoluzione)»”395. E il fatto che una

simile inversione non si traduca anche in una scelta linguistica che adotti la nozione d’”invalidità” non ne sminuisce, tuttavia, la portata innovativa.

L’abbandono della prospettiva negoziale è, dunque, un primo profilo di coerenza sistematica tra l’invalidità dei deliberati assembleari della società per azioni e l’omologa disciplina della società a responsabilità limitata.

D’altra parte, il superamento della distinzione tradizionale tra i vizi che generano l’annullabilità e quelli più gravi che, al contrario, determinano la nullità è una “vera e propria scelta di sistema”396.

Invero, l’affrancamento dal diritto comune dei contratti non è una tendenza condivisa – anche se diversamente realizzata – solo dagli articoli 2479 ter e 2377 cod. civ. e seguenti, poiché di ciò sono espressione anche la sopra citata disciplina d’invalidità delle operazioni straordinarie e l’articolo 2388 cod. civ., che al quarto comma disciplina le conseguenze dell’invalidità di una delibera consiliare. Ma, prima ancora, è “espressione paradigmatica di siffatto «affrancamento» dal diritto comune”397 la disciplina della società di

capitali nulla, di cui all’articolo 2332 cod. civ. Qui il superamento della bipartizione nullità-annullabilità si evince dall’unitarietà della disciplina, che non guarda alla natura del vizio, dalla tassatività delle esigue cause di nullità e alla previsione della sanatoria, nonché, infine, dall’incapacità della pronuncia di nullità di pregiudicare gli effetti ormai realizzati.

Un secondo elemento di coerenza sistematica con l’invalidità delle delibere assembleari della s.p.a. poggia, poi, sull’intento di rafforzare la stabilità delle decisioni dei soci, che - come più volte osservato - è uno dei motivi costanti della Riforma e perciò non risparmia neppure le norme sulla società a responsabilità limitata. Guardando all’assetto del nuovo articolo 2479 ter cod. civ. si nota, infatti, che l’istanza di

395 Schlesinger, 599. 396 Palmieri [5], 173 s.s. 397 Palmieri [5], 176.

rafforzamento della stabilità della società e dei suoi atti segue taluni meccanismi, non dissimili da quelli che connotano l’articolo 2377 cod. civ. e le disposizioni seguenti. L’attenzione cade, in primo luogo, sull’indicazione dei termini concessi ai fini della proposizione dell’impugnativa, giacché anche nelle società a responsabilità limitata si assiste a una distinzione: un primo termine, pari a novanta giorni, per l’esercizio dell’azione contro le decisioni non conformi alla legge o all’atto costitutivo e un secondo termine, pari, invece, a tre anni, per impugnare le decisioni con oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta d’informazione. Come l’articolo 2379 cod. civ., l’ultimo periodo dell’articolo 2479 ter, comma 3 cod. civ. prevede un’eccezione al termine d’impugnazione triennale per le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite: tali decisioni non soggiacciono ad alcun limite temporale.

Dottrina autorevole398 aggiunge, però, che l’ambito di applicazione del

termine di novanta giorni per promuovere l’azione è, in realtà, più ampio dell’omologo previsto per le delibere annullabili nella s.p.a., giacché l’opinione preferibile sarebbe quella secondo cui, qui, tale termine finirebbe per includere anche le decisioni prive di verbale, laddove, invece, l’articolo 2379 cod. civ. considera la mancanza del verbale un vizio che dà luogo alla nullità e, perciò, impugnabile entro tre anni.

Viene, poi, in considerazione la previsione di meccanismi di “sanatoria” anche per opera dell’articolo 2479 ter cod. civ. Al quarto comma la disposizione richiama, infatti, la sostituzione contemplata dall’articolo 2377, comma 8 cod. civ., la sanatoria dell’articolo 2379 bis cod. civ. e, poi, gli articoli 2379 ter e 2434 bis cod. civ., che, più degli altri, realizzano la stabilità, riducendo ulteriormente i termini o, addirittura, precludendo la pronuncia invalidativa. Ma l’articolo 2479 ter cod. civ. va oltre e prevede una sanatoria che la disciplina d’invalidità delle delibere di società per azioni non contempla: se il

tribunale la ritiene opportuna e la richiesta proviene dalla società o dall’impugnante, il giudice può assegnare un termine non superiore a sei mesi per sostituire la decisione viziata con una nuova decisione. Ciò, allora, renderebbe i meccanismi di “sanatoria” e di conservazione della s.r.l. più ampi di quelli previsti per la s.p.a. e, anzi, altresì più incisivi, perché troverebbero applicazione indipendentemente dall’anomalia che colpisce la decisione399.

Il rafforzamento della stabilità della società e delle sue decisioni passa anche dall’obiettivo di impedire che, “sotto le mentite spoglie dell’inesistenza”, possano ripresentarsi talune “ipotesi di invalidità atipiche” o di “nullità virtuale”, enunciato nella Relazione governativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6400. Il tentativo di eliminare

la figura dell’inesistenza, che – come si è avuto modo di osservare - orienta la costruzione della nuova disciplina d’invalidità delle delibere assembleari della società per azioni è, dunque, un ulteriore profilo di coerenza sistematica tra questa e la normativa omologa della società a responsabilità limitata. La dottrina401 osserva, anzi, che la disciplina

dell’articolo 2479 ter cod. civ. sembra in tal senso più riuscita rispetto ai novellati articoli 2377 e 2379 cod. civ. Invero, il riferimento del primo comma al vizio di “non conformità alla legge o all’atto costitutivo” sarebbe esaustivo e “idoneo ad abbracciare qualsivoglia anomalia prospettabile”402, data la distinzione dei vizi solo in base al

termine concesso per promuovere l’azione, ai sensi del secondo comma, e la scelta linguistica che, anche in ragione di una maggiore chiarezza, utilizza il termine “invalidità” in luogo dei meno sicuri “nullità” e “annullabilità”. D’altra parte, la soluzione più rigida dell’articolo 2479 ter cod. civ. si spiega guardandosi altresì alla maggiore gravità e pericolosità che un abuso della categoria dell’inesistenza genera nell’ambito della società a responsabilità

Outline

Documenti correlati