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L’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo

L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo s.p.a. (E.N.A.V.) è sorto da alcune trasformazioni successive ex lege 21 dicembre 1996 n. 665. Quest’ultima, infatti, ha dapprima disposto la trasformazione in ente pubblico economico (E.N.A.V.) dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (A.A.A.V.T.A.G.), poi, ne ha previsto la trasformazione in società per azioni (39).

L’E.N.A.V. è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che verifica anche l’attuazione del piano di trasformazione predisposto dal presidente dell’Ente stesso e nel quale vengono definiti gli obiettivi da conseguire. Inoltre

(38) MASTRANDREA G., Le competenze delle istituzioni nel nuovo codice, in Franchi B., Vernizzi S. (a cura

di), Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, Milano, Giuffrè, 2007, p. 143.

(39) È stata trasformata in società per azioni a partire dal 2001, previa verifica delle condizioni della

trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari (v. art. 35 l. n. 144/1999). Per approfondimenti sulla progressiva privatizzazione formale dell’E.N.A.V. si v. TROVÒ L., Organizzazioni ed enti della navigazione aerea, in Lobianco R.,Compendio di diritto aeronautico, Milano, Giuffrè, 2009, p. 20 ss.; FRENI E., La trasformazione dell’Azienda di Assistenza al Volo in ente pubblico economico, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, fasc. 7.

è sottoposto all’attività di ispezione, controllo e vigilanza dell’E.N.A.C., nonché alla sua attività di regolazione tecnica e certificazione (40).

Sotto il profilo organizzativo interno, basti accennare al fatto che l’Ente si compone di un Presidente, di un consiglio di amministrazione, di un collegio dei revisori dei conti e di un direttore generale.

L’E.N.A.V. fornisce i servizi di assistenza al volo, in regime di monopolio e parallelamente a quelli forniti dall’Aeronautica Militare Italiana; i due organi si dividono la competenza sulla base del tipo di traffico svolto sull’aeroporto: l’E.N.A.V. è competente per il traffico aereo generale e l’Aeronautica Militare per quello operativo. Si definisce traffico aereo generale, il traffico aereo civile e il traffico aereo militare, che segue le procedure formulate dall’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale – I.C.A.O. (art. 228, d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”). Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.

Quindi gli spazi aerei di competenza dell’E.N.A.V. sono: i) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti civili; ii) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari aperti al traffico aereo civile di cui alla tabella B della l. 22 dicembre 1979, n. 635 (41); iii) aerovie ed aree terminali di controllo; iv) spazi aerei non

controllati, ai fini del traffico aereo generale. Entro i suddetti spazi aerei, i servizi di

(40) Si è così proceduto alla separazione delle attività di regolamentazione, controllo e certificazione,

da un lato, e fornitura dei servizi di navigazione aerea, dall’altro, in ossequio al disposto dell’art. 4 Reg. CE n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo. Quest’ultimo infatti recita: «Gli Stati membri (…) designano o istituiscono in qualità di autorità nazionale di vigilanza uno o più enti che assumano le funzioni assegnate a detta autorità dal presente regolamento e dalle misure di cui all’articolo 3. Le autorità nazionali di vigilanza sono indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno al livello funzionale, tra le autorità nazionali di vigilanza e i fornitori di servizi di navigazione aerea. Le autorità nazionali di vigilanza esercitano i propri poteri con imparzialità, indipendenza e trasparenza. Ciò è conseguito applicando meccanismi adeguati di gestione e controllo, anche in seno all’amministrazione di uno Stato membro. Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità nazionali di vigilanza di espletare i propri incarichi nel rispetto delle norme di organizzazione delle autorità nazionali dell’aviazione civile o di altri organismi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di vigilanza dispongano delle risorse e capacità necessarie per svolgere i compiti loro assegnati dal presente regolamento in modo efficiente e tempestivo». A detta disposizione è stata data attuazione nell’ordinamento nazionale con l’art. 1 del d.l. n. 237/2004 convertito, con modificazioni, in l. n. 265/2004 che ha attribuito il ruolo di Autorità nazionale di vigilanza all’E.N.A.C., a cui spettano funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea.

assistenza al volo di competenza sono forniti dall’E.N.A.V., con gli opportuni coordinamenti (42).

I servizi della navigazione aerea (o di assistenza al volo), organizzati e forniti dall’E.N.A.V., comprendono (art. 691 c.nav.) i: i) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell’avvicinamento e dell’aeroporto; i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme (43); ii) servizi di meteorologia aeronautica; iii) servizi di

informazioni aeronautiche; iv) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. Alla società spettano parimenti il complesso delle attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione in Italia e all’estero dei servizi di navigazione aerea.

La società inoltre promuove ed attua iniziative di interesse nazionale nei settori sistematici della navigazione aerea, del controllo della circolazione aerea e della sicurezza delle operazioni di volo; cura lo studio e la ricerca sui sistemi di navigazione, il potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla realizzazione del piano generale dei trasporti e del piano generale degli aeroporti; provvede alla formazione e all’addestramento di personale aeronautico specialistico, interno od esterno, proprio o di terzi; produce la cartografia aeronautica (carte ostacoli); provvede al controllo in volo delle procedure operative e delle radio-misure degli apparati di radio- navigazione.

L’E.N.A.V. svolge poi ogni altra attività connessa ai servizi di assistenza al volo come determinato nello Statuto (ad es. cura la conduzione tecnica e la manutenzione degli impianti, opera nel settore della navigazione multimodale terrestre e satellitare,

(42) Ai sensi dell’art. 229, d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, l’Aeronautica Militare sarà competente alla

fornitura dei servizi di assistenza al volo, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa I.C.A.O. per quanto concerne il traffico aereo generale, entro i seguenti spazi aerei: i) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui al d.l. 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni dalla l. 22 dicembre 1979, n. 635; ii) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare; iii) zone riservate alle operazioni militari; iv) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.

Occorre aggiungere che i servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l’esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all’E.N.A.V. e all’Aeronautica militare, previi accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa che definiscono, tra l’altro, anche le relative responsabilità. Gli accordi sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti (art. 230, d.p.r. n. 90/2010).

(43) Il servizio di controllo del traffico aereo è finalizzato alla prevenzione di collisioni fra aeromobili e tra

aeromobili ed eventuali ostacoli nell’area di manovra aeroportuale, oltre al mantenimento di un ordinato, efficiente e regolare flusso del traffico. Il servizio di informazioni volo fornisce informazioni su eventi naturali, condizioni meteo, agibilità degli aeroporti, presenza di palloni liberi, ecc. Il servizio consultivo fornisce ai piloti informazioni ed avvisi sulla condotta di volo più idonea e sicura per evitare rischi di collisione (meri suggerimenti). Infine, il servizio di allarme ha il compito di avvisare apposite strutture nel caso di aeromobili in difficoltà e/o in stato di emergenza e fornire la collaborazione richiesta.

partecipando ai programmi europei di ricerca e sviluppo nel settore, certifica gli impianti di radio-navigazione), nel contratto di programma e nel contratto di servizio (44). Ancora,

il codice della navigazione, all’art. 691-bis, c. 3, attribuisce all’E.N.A.V., la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà (alcuni possono essere di proprietà dei gestori). Inoltre la società, sotto la vigilanza dell’E.N.A.C. e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull’area di manovra e assicura l’ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali (apron), v. infra.

Lo svolgimento dei suddetti compiti contribuisce all’efficienza del sistema nazionale dei trasporti e mira a garantire la sicurezza della navigazione aerea e l’accesso al sistema di navigazione aerea a tutte le categorie di utenza, nel rispetto degli impegni internazionali del paese, salvaguardando la sicurezza e la sovranità nazionale.

La società percepisce delle entrate dall’applicazione, ai voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, di una tassa (poi tariffa) per l’uso

(44) Sia il contratto di programma che il contratto di servizio sono strumenti pattizi, che «(…)

consentono, in particolare, di adottare, nell’ambito dei rapporti tra potere ministeriale e impresa - ente, strumenti di regolazione e di controllo, la cui natura convenzionale, da un lato, rafforza l’intensità dell’autonomia d’impresa, dall’altro, conduce a quella che i francesi chiamano contractualisation du control», così FRENI E., La trasformazione dell’Azienda di Assistenza al Volo in ente pubblico economico, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, fasc. 7.

Il contratto di programma ha durata triennale ed è stipulato dal presidente dell’Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della difesa. Esso: i) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; ii) definisce gli obiettivi e gli standard, nonché le modalità e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualità dei servizi, alla produttività dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L’adeguamento ai predetti obiettivi e standard è correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti; iii) definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; iv) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza. Nel contratto di programma sono altresì definite le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano predisposto dal presidente dell’Ente.

Il contratto di servizio ha durata almeno triennale; regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l’E.N.A.V. è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definisce altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza.

In conformità ai poteri che gli vengono riconosciuti nei confronti dell’E.N.A.V., l’E.N.A.C. propone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche alla vigente normativa in materia, nonché ai contratti di programma e di servizio, quali ritenute necessarie e/o opportune ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni di regolazione tecnica, controllo e certificazione sui servizi della navigazione aerea, e comunica, altresì, i regolamenti adottati dallo stesso in materia, nonché le successive modifiche.

Lo Statuto è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della difesa e per la funzione pubblica. Esso definisce i servizi e le attività dell’Ente e le competenze degli organi in relazione alle esigenze di amministrazione, indica i princìpi relativi all’organizzazione ed al funzionamento, nonché gli atti da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quelli da sottoporre ad approvazione ministeriale.

delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta (legge 11 luglio 1977, n. 411 s.m.i.) e delle tasse (poi tariffe) istituite con d.l. 4 marzo 1989 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 160/1989.

Inoltre per svolgere la sua attività l’ente è dotato di un patrimonio, costituito da beni mobili ed immobili, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa (v. D. Dirett. 14 novembre 2000).

Nel complesso delle relazioni internazionali, l’E.N.A.V. è un membro del sistema Air Traffic Management (A.T.M.), pertanto partecipa alle attività di ricerca e sviluppo in coordinamento con gli organismi di controllo internazionali del settore, quali l’Internation Civil Aviation Organization (I.C.A.O.), l’EUROCONTROL (organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea) e di categoria, quali il Civil Air Navigation Services Organization (C.A.N.S.O.), organizzazione che raggruppa i fornitori dei servizi di assistenza al volo corporizzati.

Trattasi quindi di un organo deputato a garantire la safety (45) sugli aeroporti, sul

traffico aereo in rotta e sul traffico aereo durante le fasi di decollo e atterraggio degli aeromobili, completamente condizionato nella sua operatività dal circuito politico, in quanto sottoposto alla vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e partecipato totalmente dall’azionista pubblico rappresentato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria).