La nozione di aiuto di Stato e il potere di controllo della Commissione
1. La nozione di aiuto di Stato
1.5. L'incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza
Le ultime due condizioni previste dall'art.107, par.1, TFUE, per qualificare una misura come aiuto di Stato incompatibile sono costituite dall'incidenza della misura sugli scambi tra Stati membri e dalla distorsione, attuale o potenziale, della concorrenza.
Pur essendo indissociabilmente connessi e spesso esaminati congiuntamente, si tratta in realtà di due elementi distinti e necessari221.
Il requisito della distorsione della concorrenza è strettamente legato a quello della selettività in quanto, come sottolinea la Commissione, esso risulta integrato quando la misura «è in grado di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti»222.
In proposito giova peraltro ricordare che, secondo alcune voci della dottrina,
220 Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 17 novembre 2009, cit., punti 63-64.
221 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cit., punti 185-186. In dottrina cfr. P. NEBBIA, Il
concetto di aiuto di Stato, cit., pag. 509, la quale rileva che le due condizioni previste dall'art. 107 «appaiono, sulla base della formulazione della relativa disposizione, come formalmente separate; di fatto, esse sono strettamente collegate tra loro al punto che, fin dall'inizio degli anni 80, la C. Giust. UE le ha considerate congiuntamente ed ha stabilito, con succinti ragionamenti, che l'aiuto che rafforzi la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari è già di per sé una circostanza tale da consentire alla Commissione di ritenere che esso sia tale da incidere sugli scambi tra Stati membri e minacci di falsare la concorrenza tra le imprese nei diversi Stati membri». 222 Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107,
l'effetto distorsivo (almeno potenziale) della concorrenza «è sempre presumibile», essendo inevitabile che la concorrenza venga falsata se, per definizione, l'effetto dell'aiuto «è un vantaggio competitivo acquisito da una o più imprese rispetto ad altre»223.
Ciò detto, dal punto di vista pratico, rimarca ancora la Commissione, tale requisito sussiste «quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di concorrenza»224.
Per quanto riguarda invece l'accertamento del requisito dell'incidenza sugli scambi, la Corte di Giustizia ha rilevato che «allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto»225, pur non essendo necessario, come sottolinea la
Commissione, che il beneficiario dell'aiuto partecipi direttamente a scambi transfrontalieri226.
Per ritenere integrato il requisito, inoltre, non è necessario dimostrare, come
223 Cfr. C.E. BALDI, La disciplina comunitaria degli aiuti di stato. Manuale critico ad uso delle
amministrazioni e delle imprese, cit., pag.36.
224 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cit., punto 187. Come rileva P. NEBBIA, Il concetto
di aiuto di Stato, cit., pag. 510, «[a] differenza di quanto avviene in materia di posizione dominante e di controllo delle concentrazioni, la definizione del mercato rilevante nella valutazione di un aiuto non poggia su approfondite analisi di mercato, tanto che la Commissione stessa ha affermato che “l'analisi si incentra sul beneficiario dell'aiuto e sull'industria o sul settore in cui questi opera piuttosto che sull'individuazione dei vincoli concorrenziali ai quali il beneficiario dell'aiuto è soggetto». L'A. sottolinea inoltre che «[t]ale approccio è giustificato anche da ragioni di carattere pratico: infatti, quando l'aiuto è concesso individualmente ad un'impresa che produce o vende un solo prodotto, la determinazione del mercato rilevante è indubbiamente possibile; allorquando, però, l'aiuto è concesso a numerose imprese o a gruppi di imprese, in molti casi diventa impossibile individuare ed analizzare su quali mercati rilevanti esse siano attive. Le corti comunitarie hanno pertanto avallato, nella maggioranza dei casi, un'identificazione molto sommaria del mercato rilevante anche se si registrano casi in cui è stato posto l'accento sull'importanza della definizione del mercato anche in materia di aiuti di Stato».
225 Corte di Giustizia, sentenza del 17.09.1980, causa 730/79, Philip Morris Hollande BV/Commissione, punto 11.
226 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cit., punto 191. La Commissione in particolare evidenzia che «mantenendo invariata o incrementando l'offerta locale, la sovvenzione può rendere più difficile per gli operatori di altri Stati membri l'accesso al mercato».
precisa ancora la Commissione, «l'effettiva incidenza di tale aiuto sugli scambi tra Stati membri», essendo sufficiente «esaminare se l'aiuto sia idoneo ad incidere su tali scambi»227.
Secondo la giurisprudenza della Corte «non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati pregiudicati. Infatti l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri»228.
Un esempio relativo all'accertamento di tali requisiti con riguardo ad un aiuto in campo ambientale è rappresentato dalla sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2009229, concernente un ricorso presentato dalla Acea Electrabel per ottenere
l'annullamento di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto per la riduzione di gas a effetto serra attraverso l'impiego di fonti di energia alternativa, nella parte in cui tale decisione qualificava come aiuto le misure di finanziamento per la costruzione di una rete di teleriscaldamento nel comprensorio di Torrino- Mezzocammino (nei pressi di Roma) destinata ad essere alimentata a livello energetico da una centrale di cogenerazione.
La ricorrente in particolare argomentava che la misura in questione non costituisse un aiuto di Stato, in quanto la stessa non era suscettibile di incidere sulla concorrenza, e comunque non arrecava alcun pregiudizio al commercio intracomunitario, esaurendo i suoi effetti a livello locale, ed essendo destinata a sovvenzionare un progetto (la costruzione di una rete di teleriscaldamento) che sarebbe andato a beneficio di un ristretto numero di utenti in una zona circoscritta del territorio italiano (un quartiere vicino a Roma).
In tale occasione il Tribunale, rigettando gli argomenti dedotti dalla ricorrente,
227 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cit., punto 190.
228 Corte di Giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, causa C-280/00,cit., punto 81.
229 Tribunale, sentenza 8 settembre 2009, causa T-303/05, ACEAElectrabel Produzione Spa/Commissione.
sottolinea che «la condizione in base alla quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi forniti o dall'importanza del settore di attività»230. Occorre invece
considerare, secondo i giudici del Lussemburgo, che la rete di teleriscaldamento «non è di per sé produttore di calore, ma [...] è alimentata dall'energia di un impianto di cogenerazione»231. Il calore immesso nella rete, rimarca ancora il
Tribunale, costituisce infatti per l'utente finale un sistema di riscaldamento alternativo a quello prodotto da altre fonti di energia che utilizzano altri tipi di impianti; pertanto, conformemente a quanto esposto dalla Commissione nella decisione impugnata, «sussiste un effetto di sostituzione che dimostra l'incidenza del provvedimento di cui trattasi sugli scambi». Il mercato di riferimento sul quale si colloca la produzione di calore proveniente da impianti di cogenerazione è infatti quello dell'energia «sul quale la concorrenza è accesa»232. È sicuramente
vero, come rilevato dalla ricorrente, che il provvedimento di cui trattasi riguarda unicamente la rete di teleriscaldamento locale, tuttavia, conclude infine il Tribunale, la misura impugnata incide sul settore dell'energia «nell'ambito del quale […] rafforza la posizione della ricorrente rispetto alle altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari»233.
230 Tribunale, sentenza 8 settembre 2009, cit.,punto 61. 231 Tribunale, sentenza 8 settembre 2009, cit.,punto 65. 232 Tribunale, sentenza 8 settembre 2009, cit., punto 67. 233 Tribunale, sentenza 8 settembre 2009, cit., punto 71.