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2. Il ruolo di Eurojust nella prevenzione e soluzione dei conflitti positivi di giurisdizione

2.2. L’individuazione dell’autorità giudiziaria mieux placé

Venendo adesso ai criteri giurisdizionali previsti nelle Guidelines, preme anzitutto evidenziare l’esistenza di una presunzione (relativa) in forza della quale il processo dovrebbe aver luogo nello Stato dove si è svolta la parte maggiore del reato ovvero dove si è verificata la maggiore aggressione agli interessi tutelati dalla norma violata. Sebbene il principio di territorialità assume un ruolo di primo piano nell’individuazione dello Stato del foro, i redattori delle Guidelines individuano altri diversi fattori che devono essere presi in considerazione al momento di individuare l’autorità giudiziaria mieux placé per l’accertamento del

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Nelle Guidelines si prevede espressamente che “each of the prosecutors nominated to attend such a meeting must be fully competent to discuss the issues and make decisions on behalf of the prosecuting authorities in the jurisdiction they represent”.

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Cfr. le Guidelines, cit., 2: “Eurojust would expect any case of this type [i.e. when the criminality occurred in several jurisdictions whose competent authorities could each institute proceedings in their own courts], particularly where the representatives of the respective jurisdictions cannot reach agreement on where the case should be prosecuted, to be referred to it for assistance”.

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164 reato e l’irrogazione della relativa sanzione. L’idea di fondo è dunque quella di una valutazione caso per caso, bilanciando i diversi interessi contrapposti e soppesando i fattori a favore e contro la scelta di una determinata giurisdizione anziché di un’altra437.

Il primo fattore che viene in gioco è il luogo in cui si trova l’indagato o l’imputato al momento in cui si prende la decisione concernente la giurisdizione. In particolare, è necessario valutare se lo Stato su cui si trova l’accusato abbia giurisdizione sul fatto commesso e se sia possibile iniziare una procedura di estradizione o di trasferimento dei procedimenti438.

Il secondo fattore che viene in gioco è la possibilità per le autorità competenti di uno Stato di ricevere in consegna, eventualmente attraverso la procedura di estrazione, le persone da processare439.

Il terzo elemento è dato dalla possibilità di dividere il singolo episodio criminoso in più fatti aventi rilevanza penale, in modo da addivenire ad una “spartizione” della giurisdizione. Peraltro, si sottolinea che nelle ipotesi di criminalità transfrontaliera la soluzione più opportuna è quella di attribuire la giurisdizione ad una sola autorità procedente440.

In quarto luogo, nella scelta della giurisdizione maggiormente adeguata è necessario prendere in considerazione la capacità e la possibilità dei testimoni di recarsi di fronte ai giudici di un altro Stato441. Inoltre, pare opportuno tenere in considerazione le esigenze di sicurezza dei testimoni; per questo motivo potrebbe essere data preferenza a quello Stato che ha un consolidato programma di protezione dei testimoni442.

Un altro fattore da prendere in considerazione è il tempo. Partendo dal principio per cui “Justice delayed is justice denied”, i redattori delle Guidelines affermano che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, deve essere

437 Cfr. le Guidelines, cit., 3. 438 Cfr. le Guidelines, cit., 3. 439 Cfr. le Guidelines, cit., 3. 440 Cfr. le Guidelines, cit., 3 s. 441 Cfr. le Guidelines, cit., 4. 442 Cfr. le Guidelines, cit., 4.

165 tendenzialmente preferita la giurisdizione nazionale che è capace di rendere una sentenza nel minor tempo443.

È inoltre necessario guardare agli interessi delle vittime; in particolare assume rilevanza il pregiudizio che deriva alle vittime dal fatto che a procedere è uno Stato piuttosto che un altro e la possibilità di ricevere una forma di compensazione444.

Un altro fattore rilevante sono le regole probatorie vigenti nei singoli ordinamenti nazionali; nella scelta della giurisdizione assume infatti rilevanza la possibilità di utilizzare le prove già acquisite445.

Anche le norme penali, processuali e sostanziali, giocano un ruolo non marginale nella scelta della giurisdizione. La questione è evidentemente complessa: da un lato è necessario evitare un forum shopping da parte dei pubblici ministeri dei singoli Stati, che potrebbero accordarsi per far sì che il processo si svolga nello Stato dove le garanzie processuali sono meno rigorose e le pene per un determinato reato sono più alte; dall’altro lato, è evidente che questi fattori non possono non avere un peso nella scelta dello Stato del foro, poiché, nell’ottica della pubblica accusa si tratta di valutare quale giudice sia nella posizione migliore per decidere la rilevanza penale di fatti sui quali sono state svolte o sono in corso delle indagini. In particolare, per quanto riguarda le norme processuali, nelle Guidelines si legge che i pubblici ministeri non possono accordarsi su una data giurisdizione al solo fine di aggirare obblighi legali che esistono in una giurisdizione e non in un’altra. D’altra parte, si afferma espressamente che tutti i possibili effetti, fra cui l’esito del processo, derivanti dalla scelta di svolgere il procedimento in una giurisdizione anziché in un’altra devono essere tenuti in debita considerazione; in particolare, è necessario guardare alle fattispecie incriminatrici applicabili nei diversi ordinamenti e alle sanzioni previste446.

Per quanto poi concerne i poteri di commisurazione e irrogazione della pena da parte del giudice, se è vero che i pubblici ministeri non debbono preferire una 443 Cfr. le Guidelines, cit., 4. 444 Cfr. le Guidelines, cit., 5. 445 Cfr. le Guidelines, cit., 5. 446

Nelle Guidelines, cit., 5, si afferma infatti che “these matters [all the possible effects of a decision to prosecute in one jurisdiction rather than another and the potential outcome of each case] include the liability of potential defendants and the availability appropriate offences and penalties”.

166 giurisdizione per il solo fatto che è quella che prevede le pene più severe per il reato in oggetto, è parimenti vero che si fa obbligo agli stessi pubblici ministeri di assicurarsi che le sanzioni astrattamente irrogabili riflettano la gravità del reato ascritto all’imputato o all’indagato. Discorso analogo è svolto con riferimento al sequestro e alla confisca dei proventi del reato. Da un lato, infatti, si dice che le autorità requirenti non possono accordare preferenza alla giurisdizione di uno Stato per il solo fatto che in quest’ultimo è più facile individuare i proventi del reato; dall’altro lato, tuttavia, secondo le Guidelines i pubblici ministeri, ogni volta che tentano di risolvere un conflitto positivo di giurisdizione, dovrebbero tenere in considerazione i poteri che i singoli ordinamenti attribuiscono alla pubblica accusa al fine di individuare e chiedere il sequestro dei proventi del reato e, in ogni caso, fare l’uso più opportuno degli strumenti internazionali predisposti a questi fini.

Da ultimo, le Guidelines chiariscono che il costo di un procedimento penale e la sua incidenza sulle risorse economiche delle procure nazionali è solo uno dei fattori che assumo rilevanza nella scelta della giurisdizione penale. In particolare, si dice, le autorità nazionali non devono rifiutare la giurisdizione per il solo fatto che il caso non assume per loro interesse o non rientra tra le priorità dei Procuratori dei generali o del Ministro della giustizia.

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