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Il ne bis in idem internazionale, inteso come strumento di garanzia individuale sancito dal diritto internazionale e volto a tutelare la singola persona avverso le pretese punitive dell’autorità giudiziaria che intende procedere in idem, sembra configurare una vera e propria preclusione processuale all’interno dei singoli ordinamenti nazionali. Una preclusione che, si diceva, consiste nell’attribuzione di efficacia negativa al giudicato estero ed impedisce all’autorità giudiziaria di uno Stato di riesaminare nel merito una questione già decisa da un giudice di un altro Paese.

Sennonché, sebbene il ne bis in idem internazionale si risolva, come l’omologo principio di marca nazionale, nel riconoscimento dell’autorità negativa del giudicato penale, l’origine “estera” della sentenza che sta alla base della preclusione processuale rimane un dato ineliminabile, che incide significativamente sulla ratio del divieto. Ed invero, una delle conseguenze più evidenti della trasposizione del divieto di doppio giudizio sul piano sovranazionale è data dal fatto che il suo fondamento viene a risiedere, in modo pressoché esclusivo, in esigenze di garanzia della persona dai possibili abusi del potere punitivo. Di contro, rimangono in ombra, quando non vengono addirittura frustrate, le altre esigenze che solitamente si riconducono alla ratio del divieto di doppio processo, vale a dire istanze di certezza obiettiva del diritto e finalità di economia processuale309. L’origine “estera” del giudicato penale finisce così per

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Per quanto concerne la funzione del divieto di doppio processo vigente all’interno dei singoli ordinamenti nazionali, mentre alcuni Autori sottolineano la sua portata eminentemente garantista, quale limite ad un reiterate intervento dello Stato nella sfera privata dei cittadini (cfr., per tutti, N. GALANTINI, Il divieto di doppio processo come diritto della persona, cit., 97 ss. e bibliografia ivi

115 determinare un sensibile spostamento del baricentro assiologico della preclusione processuale. Ma andiamo con ordine.

Come accennavamo, per quanto concerne le esigenze di garanzia individuale cui risponde il ne bis in idem internazionale, non sembrano esistere differenze di rilievo rispetto allo scopo sotteso alla codificazione del ne bis in idem processuale nazionale. Il ne bis in idem internazionale pare infatti rispondere ad un bisogno di certezza soggettiva sulla stabilità e incontestabilità delle situazioni giuridiche del tutto analogo a quello che ha spinto la stragrande maggioranza dei legislatori nazionali a riconoscere il divieto di doppio processo sul piano interno. Il ne bis in

idem internazionale costituisce un effetto del giudicato (estero) volto a garantire

l’intangibilità della situazione giuridica acquisita dal singolo e cristallizzata nella pronuncia giudiziale310, soddisfacendo così quell’esigenza imprescindibile del soggetto di poter individuare in ogni momento i limiti temporali e spaziali dell’ordinamento in cui è inserito311. Inoltre, analogamente al ne bis in idem processuale “interno”, il principio in parola sembra garantire il rispetto di basilari istanze di equità, tutelando la persona dai rischi di duplicazione di quella pena “anticipata” in cui consiste il processo ed impedendo un reiterato accanimento punitivo nei confronti del singolo.

Questo marcato parallelismo – se non addirittura identità – con il fondamento assiologico del ne bis in idem nazionale, non deve destare particolare stupore. Non solo si tratta anche in questo caso di una vera e propria preclusione processuale, ma questa è volta a fronteggiare una medesima situazione “esistenziale”. Ed infatti, dal punto di vista dei singoli individui non pare assumere alcuna rilevanza il fatto che la rinnovazione del processo sia dovuta al mancato riconoscimento, a livello interno, dell’efficacia c.d. negativa del giudicato o, piuttosto, sia una conseguenza del convergere su uno stesso fatto di concorrenti competenze punitive nazionali, fondate su diversi criteri giurisdizionali; in entrambi i casi, la stessa persona dovrà affrontare più volte le spese, le insicurezze ed i disagi di una nuova vicenda processuale, affrontando la medesima fatica di Sisifo e correndo

e le esigenze di economia processuale cui la preclusione è strumentale (cfr., per tutti, F. MANTOVANI, Concorso e conflitto di norme, cit., 421).

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G. LOZZI, voce Giudicato (diritto penale), cit., 913; cfr. anche A. EICKER, Transstaatliche Strafverfolgung, Herbolzheim, 2004, 184 ss.

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116 per di più il rischio di una duplicazione della risposta sanzionatoria nel caso in cui il primo processo si sia concluso con una condanna312.

Discorso completamente diverso per le altre funzioni tradizionalmente correlate all’efficacia negativa del giudicato, che, per essere fisiologicamente legate ad esigenze dello Stato, rimangono del tutto in ombra una volta che la preclusione è trasposta sul piano internazionale313.

Per quanto concerne le istanze di certezza obiettiva del diritto, il ne bis in idem internazionale si distingue nettamente da quello interno per il fatto di non essere diretto a prevenire un conflitto pratico tra giudicati e, con questo, ad evitare il rischio della contestuale applicabilità di comandi tra loro incompatibili314. A livello internazionale, infatti, trattandosi di sentenze pronunciate da autorità giudiziarie di Stati diversi e sovrani, il pericolo di un conflitto tra giudicati tecnicamente non sussiste: da una parte, l’eventuale compresenza sul piano internazionale di decisioni contraddittorie aventi lo stesso oggetto è una conseguenza – naturale e fisiologica – delle differenti scelte di incriminazione compiute dai legislatori nazionali; dall’altro, trattandosi di sentenze emesse in diversi ordinamenti giuridici, non vi è nessun pericolo di una impraticabilità dell’ordinamento, per cui l’organo chiamato all’esecuzione delle sentenze non saprebbe a quale pronuncia dar seguito. Ed infatti, quest’ultimo è un problema che deriva dal principio della unitarietà e non contraddittorietà dell’ordinamento; ma poiché in ambito internazionale gli ordinamenti penali sono più di uno, non sussiste nessun pericolo di “impraticabilità” delle pronunce, che possono ben coesistere una accanto all’altra anche se intrinsecamente contraddittorie, per trovare applicazione in tempi diversi. Se quanto siamo venuti dicendo è vero, non sembra del tutto errato affermare che il ne bis in idem internazionale assicuri la

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Nonostante l’autonomia pratico-applicativa del principio del ne bis in idem c.d. sostanziale, cui fa da pendant, sul piano internazionale, il c.d. principio di compensazione, è indiscutibile che la migliore tutela dai rischi di una duplicazione della risposta sanzionatoria è data proprio dal divieto di doppio giudizio; in questo senso, chiaramente, F. COPPI, Reato continuato e cosa giudicata, cit.,

322.

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La valenza spiccatamente garantista del ne bis in idem internazionale, a discapito delle altre funzioni normalmente assunte sul piano interno, è opportunamente segnalata da C. VAN DEN WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle, cit., 781 ss., cui adde T.

RAFARACI, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione in materia penale nello spazio di libertà,

sicurezza e giustizia dell’Unione europea, in Riv. dir. proc., 2007, 622. 314

Per tutti, G. DE LUCA, Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale,

117 certezza obiettiva del diritto in un’accezione affatto peculiare, limitandosi a garantire, piuttosto che la stabilità, l’unicità della pronuncia giudiziale e dunque a risolvere possibili conflitti giurisdizionali che mettono in pericolo la pacifica coesistenza di differenti sistemi normativi315. D’altro canto, la stessa preclusione, nel momento in cui limita la giurisdizione penale dello Stato ed impedisce l’applicazione di una o più fattispecie incriminatrici pure astrattamente applicabili, finisce per minare la certezza del diritto nazionale, facendo venir meno il rapporto di (almeno tendenziale) consequenzialità tra violazione del precetto e sentenza di condanna.

Per quanto poi concerne le istanze di economia processuale cui tradizionalmente risponde il ne bis in idem previsto dagli ordinamenti nazionali, la questione sul piano internazionale assume caratteri ben più articolati di quanto non accada a livello interno. In primo luogo, infatti, la valenza transnazionale della preclusione fa sì che le esigenze di economia dei giudizi cui il ne bis in idem sarebbe strumentale siano destinate a prodursi in assenza del loro naturale presupposto, vale a dire la possibilità di instaurare un simultaneus processus attraverso il quale decidere tutti i profili di rilevanza penale di un medesimo fatto storico316. In secondo luogo, e soprattutto, poiché il ne bis in idem internazionale preclude l’esercizio della giurisdizione penale ad uno Stato diverso da quello in cui si è svolto il primo processo, è evidente che le esigenze di economia dei giudizi, mentre potrebbero consigliare a quest’ultimo di non avviare un secondo procedimento, non dispiegano alcuna efficacia nei confronti del primo, che, invero, ancora non ha esercitato l’azione penale; cosicché, se di esigenze di economia processuale si vuole parlare, queste possono essere riferite esclusivamente alla Comunità internazionale nel suo complesso, che sola può

315

In questo senso, C. VAN DEN WYNGAERT-G. STESSENS, The international non bis in idem principle, cit. 782.

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Sottolinea come l’economia dei giudizi, a rigore, impone di accertare la pluralità dei reati concorrenti con un unico procedimento e non di accertare un solo reato, G. LOZZI, Profili di una indagine sui rapporti tra “ne bis in idem” e concorso formale di reati, Milano, 1974, 70; in questo

senso, già G. DE LUCA, Concorso formale di reati e limiti oggettivi della cosa giudicata penale,

cit., 201, secondo il quale “l’esigenza dell’economia dei giudizi fa sì che i due reati, cui dà luogo l’unico fatto storico, e quindi i due procedimenti soggettivamente connessi, siano cumulati in un

simultaneus processus. In altri termini l’esigenza di economia dei giudizi è tutelata in via

preventiva attraverso il cumulo dei procedimenti […] ma non può spingersi al punto di lasciare persino impunito un reato, quando il cumulo non sia stato disposto o non si sia potuto ordinare perché, ad esempio, mancavano le prove dell’esistenza di quest’ultimo”.

118 avvantaggiarsi del mancato dispiego di risorse ed energie per il perseguimento dei medesimi illeciti e di un maggiore coordinamento degli sforzi repressivi degli Stati.

4.2. Il ne bis in idem come strumento risolutivo dei conflitti

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