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6. Prospettive de iure condendo: il Programma dell’Aia e i progetti di codificazione di sistemi di allocazione di giurisdizione

6.2. La proposta di decisione quadro della Grecia

Fra i più recenti tentativi elaborati in sede europea al fine di risolvere la problematica dei conflitti positivi di giurisdizione ed il connesso problema del ne

bis in idem, assume primaria rilevanza il progetto di decisione quadro relativa al

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Cfr. il Programma dell’Aia, cit.

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In questo senso R. A. MORÁN MARTÍNEZ, Conflictos de jurisdicción y principio ne bis in idem en el ámbito europeo – Jurisdiction conflicts and principle ne bis in idem in Europe, a cura di

R.A.M. MARTÍNEZ e I.G. PÉREZ, Madrid, 2007, 138. Preme inoltre ricordare che la problematica dei conflitti di giurisdizione era ben presente anche ai redattori della Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004. In quelle sede, infatti, da un lato si è inserita una norma – l’art. III-270 lett.b) – precipuamente diretta a dotare di base giuridica un eventuale e futuro atto normativo dell’Unione (legge o legge quadro europea) volto a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; dall’altro, all’art. III-273 para.2 lett. c) si è attribuito ad Eurojust il compito di potenziare la cooperazione giudiziaria anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. Sul punto, per tutti, G. DE AMICIS, Cooperazione giudiziaria e corruzione internazionale,

cit., 345 s.

537

199

ne bis in idem presentato dalla Grecia il 28 marzo 2008, durante il suo turno di

presidenza dell’Unione europea538.

A parere dei redattori, suddetta iniziativa trova ragione nel fatto che l'applicazione del principio “ne bis in idem” ha sollevato fino ad oggi numerosi e seri problemi di interpretazione o accettazione di talune disposizioni sostanziali o principi più generali (ad esempio sul concetto di “idem”) a causa delle differenti disposizioni che disciplinano questo principio nei vari strumenti giuridici internazionali e delle diverse prassi delle legislazioni nazionali. Scopo della decisione quadro è pertanto fornire agli Stati membri norme giuridiche comuni in relazione al principio “ne bis in idem” onde assicurare uniformità sia nell'interpretazione di tali norme che nella relativa applicazione pratica539. D’altra parte, trattandosi di obiettivi che non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e che possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà e nel rispetto del principio di proporzionalità540.

Dati gli intenti che la animano, non sorprende che la proposta di decisione quadro presentata dalla Grecia si apra con un catalogo di definizioni. In particolare, per quanto riguarda gli illeciti rispetto ai quali il ne bis in idem dovrebbe operare, tra questi rientrano non solo gli illeciti penali in senso stretto, ma anche “gli atti considerati illeciti amministrativi o infrazioni a regolamenti punibili da un'autorità amministrativa con una pena pecuniaria, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a condizione che rientrino nella giurisdizione dell'autorità amministrativa e che l'interessato abbia la possibilità di adire un tribunale penale”541. Anche tali illeciti, ai sensi della proposta di decisione quadro, devono essere dunque considerati “penali”. Ma l’ampliamento dello spettro applicativo del ne bis in idem internazionale non si arresta alla categoria dei fatti rispetto ai quali opera la preclusione processuale. Ed

538

L’Iniziativa della Repubblica ellenica in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio sull'applicazione del principio «ne bis in idem» (2003/C 100/12) è pubblicata in GUCE C 100/24 del 16 aprile 2003.

539

Iniziativa della Repubblica ellenica, cit., settimo considerando.

540

Iniziativa della Repubblica ellenica, cit., ottavo considerando.

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200 invero, due ulteriori elementi concorrono a caratterizzare suddetta proposta normativa in senso eminentemente garantista.

In primo luogo, infatti, si adotta una definizione storico-naturalistica di “idem”, tale per cui il divieto di doppio processo sussiste in presenza di “un secondo illecito penale derivante esclusivamente dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente identici, indipendentemente dalla sua natura giuridica”542. Per questa via, dunque, si cerca di eliminare ogni dubbio circa la nozione di regiudicata che assume rilevanza ai fini della preclusione processuale, escludendo la possibile rilevanza della diversa qualificazione giuridica del fatto storico.

In secondo luogo, si disciplinano espressamente anche le ipotesi di c.d. litispendenza, quando cioè “è già stata avviata nei confronti di un individuo un'azione penale per un illecito penale ma non è stata ancora pronunciata una sentenza e la causa risulta già pendente dinanzi un tribunale”543. In queste ipotesi, pur non operando il ne bis in idem, il quale infatti presuppone la definitività della sentenza, sorge in capo agli Stati il dovere di avviare una particolare procedura di dialogo volta ad individuare quale Stato, tra quelli astrattamente capaci di esercitare l’azione penale, meglio garantisce la corretta amministrazione della giustizia. In particolare, si prevede che le autorità competenti di ciascuno di questi Stati possono, dopo essersi consultate e tenendo conto di alcuni criteri indicati nella stessa proposta di decisione quadro544, scegliere lo Stato membro del foro a cui dare preferenza545. Qualora sia data preferenza al foro di uno Stato membro, i procedimenti pendenti negli altri Stati membri sono sospesi fino a quando nello Stato membro del foro preferito non sia stata pronunciata una sentenza definitiva; se poi, per qualsivoglia ragione, nello Stato membro del foro preferito non è pronunciata una sentenza definitiva, le sue autorità competenti informano senza

542

Iniziativa della Repubblica ellenica, cit., art. 1.

543

Iniziativa della Repubblica ellenica, cit., art. 1, lett. d)

544

Cfr. l’art. 3 lett. a, ai sensi del quale “è data precedenza allo Stato membro del foro che meglio garantisce la corretta amministrazione della giustizia, tenuto conto dei seguenti criteri: aa) lo Stato membro nel cui territorio è stato commesso l'illecito penale; bb) lo Stato membro di cui l'autore dell'illecito penale è cittadino o residente; cc) lo Stato membro d'origine delle vittime; dd) lo Stato membro in cui l'autore dell'illecito penale è stato trovato.

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