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La Cittadinanza Europea

PARTE 1 IDENTITÀ, CULTURA E CITTADINANZA

2.3 La Cittadinanza Europea

Trattando il tema della cittadinanza, non possiamo non prendere in considerazione, un particolare tipo di status sovranazionale che deriva dal far parte dell’Unione Europea. La cittadinanza europea, è prevista all’interno dal Trattato di Maastricht del 1992. Tale cittadinanza è disciplinata dagli art. 17, 22 e 255 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE). L’art. 17 del TCE in particolare cita:

“È cittadino europeo chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”.

Si tratta di una cittadinanza che va al di là dell’appartenenza nazionale, ma che non si sostituisce allo status riconosciuto da ogni singolo paese, ed è piuttosto, complementare ad essa. L’accesso alla cittadinanza europea è successivo all’accesso alla cittadinanza nazionale di uno degli stati membri che mantengono il potere di decidere autonomamente le condizioni per il riconoscimento del proprio status

civitatis.

Lo status di cittadino europeo consolida la già presente libertà, che è il fondamento dell’integrazione europea, ovvero quella della libera circolazione e soggiorno di ogni cittadino appartenente all’Unione, nei territori degli stati membri. È lo stesso Trattato che ne pone i limiti assieme alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Tale direttiva vincola gli Stati a modificare la propria normativa nazionale al fine di uniformare il trattamento dei cittadini comunitari su tutto il territorio dell’Unione.

In base a tale direttiva i cittadini dell’Unione possono risiedere in uno Stato membro 3 mesi con il solo possesso di un documento di identità valido, per periodi superiori invece è richiesto che i cittadini svolgano una attività lavorativa, che abbiano risorse sufficienti per loro stessi e la loro famiglia e, se studenti, che siano iscritti a

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un’istituzione scolastica riconosciuta e abbiano i mezzi sufficienti per non gravare sull’assistenza statale.

Altro diritto che concede la direttiva è la possibilità di ottenere un permesso permanente di soggiorno dopo 5 anni di residenza nello stato ospite e senza le condizioni previste per il soggiorno superiore a 3 mesi.

Il TCE con l’art. 21, consolida anche il diritto di petizione al Parlamento europeo per il cittadino o persona giuridica, sola o in associazione in una materia che rientra tra quelle di competenza della Comunità europea.

Per quanto riguarda quelli che sono i nuovi diritti l’art. 195 della TCE sancisce invece il diritto di inoltrare una denuncia al Mediatore europeo, in merito a situazioni di cattiva amministrazione nelle azioni delle istituzioni e degli organi comunitari. Ulteriori diritti che sono previsti dallo status di cittadino europeo sono quelli di elettorato attivo o passivo alle elezioni municipali del paese di residenza, nonché anche il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo nel paese di residenza.

Con l’art. 20 del TCE, invece si stabilisce che il cittadino europeo ha diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche di qualsiasi paese dell’Unione nel caso si trovi in un paese terzo dove non è presente una rappresentanza dello Stato di cui possiede la cittadinanza.

Per riassumere, quindi, la cittadinanza europea è di tipo sovranazionale e non si sostituisce alla cittadinanza nazionale, né concede nuovi diritti salvo quelli appena elencati. Per quanto riguarda la libertà di movimento, in base alle interpretazioni della giurisprudenza comunitaria, è da considerare non più legata, come previsto inizialmente, all’esclusivo svolgimento di un’attività lavorativa ma estesa a tutti i cittadini dell’Unione129. Possiamo quindi dire che l’istituzione di uno status di cittadino europeo, contribuisce a formare un’identità e un senso di appartenenza europeo. Oltre a ciò, il cittadino europeo vede ampliati i propri diritti di cittadinanza in tutti gli Stati dell’Unione e può godere di forme di tutela e monitoraggio dei medesimi diritti da parte di organi superiori.

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Nicolin Stefano, La Cittadinanza Europea, in Zagato Lauso, a cura di, Introduzione ai diritti di

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Tuttavia a fronte di un’uniformità di trattamento dei cittadini comunitari ci troviamo di fronte a una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini di paesi terzi o non comunitari. La cittadinanza europea infatti non può essere acquisita in modo autonomo ma solo attraverso la cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione, i quali, applicano ognuno una propria forma di naturalizzazione e di acquisto di cittadinanza per nascita130. Il rischio quindi è quello che tale cittadinanza provochi nuove forme di esclusione verso i cittadini non comunitari, a tal proposito alcuni autori, in merito a questo trattamento differenziale, si sono spinti a parlare addirittura di ‘apartheid europeo’; secondo tale prospettiva, la cittadinanza europea viene vista come:

“un meccanismo che include determinate popolazioni storicamente presenti sul territorio europeo e ne rifiuta altre che, per la maggior parte, contribuiscono da molto tempo allo sviluppo della ‘società civile’ e del nuovo spazio politico. Gli stranieri, in particolare i lavoratori immigrati e i richiedenti asilo, sono diventati dei second class citizens, stigmatizzati per le loro origini etniche e per la loro cultura …”131.

La cittadinanza europea è quindi, una cittadinanza, quindi, che esclude primariamente le popolazioni dei paesi del cosiddetto Sud del mondo. A questo proposito Engin Isin, per descrivere il ruolo gerarchizzante e ordinatore della cittadinanza, ha utilizzato l’immagine della ‘macchina della differenza’, secondo la quale la differenziazione non viene fatta sulla base di caratteristiche essenziali, ma sulle posizioni differenti nello spazio politico e sociale132.

Altro aspetto che bisogna sottolineare è la progressiva “comunitarizzazione delle politiche migratorie”133 ovvero il processo attraverso il quale l’Unione europea acquista via via competenze in merito al controllo e gestione dei flussi migratori proveniente da paesi terzi. Se da una parte sono state abolite le frontiere interne (sistema Schengen), dall’altra parte sono stati rafforzati i controlli delle frontiere

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Zanfrini Laura, Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione, Editori Laterza, Roma – Bari, 2007, pag. 68.

131

Balibar Etienne, Noi cittadini d’Europa? Le frontiere, lo Stato, il popolo, Manifestolibri, Roma, 2004, pag. 138.

132

Rigo Enrica, Cittadinanza. Trasformazioni e crisi di un concetto, in Zagato Lauso, a cura di,

Introduzione ai diritti di cittadinanza, Cafoscarina, Venezia, 2009, pag. 18.

133

Zanfrini Laura, Cittadinanze. Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione, Editori Laterza, Roma – Bari, 2007, pag. 70.

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esterne. Nonostante quindi ci sia una reticenza da parte degli stati membri a cedere la sovranità e la competenza rispetto a temi quali quelli dell’immigrazione esterna, pare che ci si stia dirigendo verso una lenta uniformazione delle politiche migratorie.

Tuttavia, per il momento, nonostante una certa uniformità di trattamento per i cittadini comunitari, dall’altra parte, nei confronti dei cittadini di paesi terzi ci troviamo di fronte a differenti normative nazionali in materia di ingresso e soggiorno, differenti norme per l’acquisto della cittadinanza, ad una adesione a trattati internazionali non uniforme, etc. Una tale situazione di diritti differenziati, ha portato alcuni studiosi a utilizzare definire la cittadinanza a geometria variabile 134, ovvero una differenziazione

dei diritti concessi a seconda delle diverse situazioni che si presentano nei singoli paesi europei.