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La gestione del fenomeno migratorio in Puglia e Veneto

3.3 La legislazione regionale pugliese in materia di immigrazione

In Puglia risiedono attualmente 117.732 stranieri, una quota pari a poco meno del 3% della popolazione, divisi piuttosto equamente fra le varie provincie.

La Puglia, insieme alla Sicilia, è l’unica Regione italiana ad ospitare immigrati nei 4 tipi di struttura previsti dalla normativa italiana: 6.270 nelle strutture temporanee, 236 negli hot spot, 3.268 nei centri di prima accoglienza e 2.368 all’interno del programma SPRAR, per un totale di oltre 12.000 presenze.

Lo Statuto della Regione fa riferimento in due punti alle tematiche dell’accoglienza e del rispetto dei diritti dei migranti. In primo luogo all’articolo 3 in cui si legge che la Regione riconosce nella pace, nella solidarietà e nell’accoglienza, nello sviluppo umano e nella tutela delle differenze, anche di genere, altrettanti diritti fondamentali dei popoli e della persona, con particolare riferimento ai soggetti più deboli, agli immigrati e ai diversamente abili.

In secondo luogo all’articolo 50 comma 2 lettera a, in cui si stabilisce l’istituzione, tra le Autorità di garanzia, dell’Ufficio della difesa civica, che agisce:

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A tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti, individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza nell’azione amministrativa; interviene, altresì, nella tutela dei diritti e dei principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 6, nella tutela non giurisdizionale dell’infanzia, degli adolescenti e dei minori, nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli immigrati, nella tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Per quanto riguarda la legislazione vigente in materia di immigrazione si può evidenziare in primo luogo l’articolo 3 della legge n.19 del 10 luglio 2006 e il relativo regolamento regionale attuativo del 18 gennaio 2007, n.4.

All’articolo 3 della legge n.19 del 2006 si precisa come abbiano diritto di accedere ai servizi socio-assistenziali, nel rispetto degli accordi internazionali e secondo le modalità definite dal regolamento regionale, i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n.286.

La legge regionale in questione inoltre, al suo articolo 34, tratta nello specifico le politiche rivolte alle persone immigrate, stabilendo che la Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello Statuto, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del testo Unico emanato con d.lgs. 286/1998, e ispirandosi ai principi e ai valori della “Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’uomo” e della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, promuove iniziative volte ad attribuire a tutte le persone immigrate e alle loro famiglie che abbiano dimora o residenza nel territorio della Regione Puglia e che dimostrino di avere rispettato le vigenti disposizioni normative in materia di flussi migratori, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani per quanto riguarda il godimento dei diritti civili. Essa inoltre concorre a rimuovere le cause che ostacolino il loro inserimento nell’organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.

Le politiche citate riguardano l’accoglienza, la prevenzione e il contrasto a fenomeni di esclusione sociale, di emarginazione e di devianza, la promozione, la piena integrazione sociale e culturale delle persone immigrate nelle comunità locali in cui vivono.

Inoltre la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate, da realizzare in raccordo con i Comuni.

La Regione poi promuove l’articolazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, oltre agli specifici interventi volti alla tutela e alla promozione sociale delle persone immigrate.

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In raccordo con i Comuni la Regione si impegna a: individuare e rimuovere gli ostacoli economici, sociali e culturali alla piena integrazione, allo scopo di garantire alle persone immigrate una pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione e alla formazione professionale, ai percorsi di cura e di assistenza sociale per tutte le situazioni di fragilità e a rischio di devianza; individuare e rimuovere, se presenti, condizioni di marginalità sociale; promuovere la comunicazione e l’interazione tra cittadini stranieri immigrati e italiani, singoli e associati, anche attraverso centri interculturali; contrastare fenomeni di violenza o di sfruttamento, anche sessuale, delle persone immigrate, con particolare riferimento alle donne e ai minori; garantire, nell’ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e di tutela destinati a minori stranieri non accompagnati, oltre che di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili; garantire il rispetto per la cultura di origine e la pratica religiosa, purché queste non contrastino con le leggi vigenti in Italia e con il rispetto dei diritti umani.

Sono inoltre compresi tra gli interventi e i servizi per le persone immigrate: l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale, scolastico, formativo e lavorativo, che favoriscano la comunicazione e la convivenza interculturale; la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali, educative e ricreative delle comunità locali, nonché la promozione di attività di recupero della cultura e della lingua di origine; l’accesso ai servizi offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e sanitari, mediante l’attivazione di specifiche campagne d’informazione e interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento, formazione.

Ancora, in applicazione della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (1990), è prevista l’iscrizione al Servizio Sanitario nazionale per tutti i minori presenti nel territorio regionale.

È prevista poi la predisposizione di progetti a favore di cittadini stranieri che si trovino in situazioni di particolare fragilità, come profughi, rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tratta e la predisposizione di interventi di sostegno abitativo per le persone immigrate, capaci di affrontare emergenze abitative, anche di carattere temporaneo.

Si prevede anche, sempre nello stesso articolo, la predisposizione di specifici interventi finalizzati a contrastare il lavoro sommerso, la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale degli uffici pubblici che si occupano di gestione delle politiche per le persone immigrate e la promozione, d’intesa con i Comuni, di progetti sperimentali per i problemi abitativi dei Rom, attraverso il reperimento di aree attrezzate sia per le situazioni di transito che per quelle residenziali. La norma all’articolo 35 stabilisce poi che tutte le attività previste debbano essere realizzate sulla base della rilevazione dei bisogni operata dagli enti locali, dalle associazioni e dalle forze sociali.

I Comuni dovranno concorrere attivamente alla programmazione e dovranno realizzare gli interventi in modo da garantire la massima integrazione con la rete degli interventi e dei servizi

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sociali promossa con i Piani sociali di zona, anche considerando le pari opportunità di accesso a tale rete per le persone immigrate.

Inoltre ogni ambito territoriale dovrà organizzare, in modo integrato con la rete dei servizi d’accesso previsti nel Piano sociale di zona, un apposito servizio per gli immigrati che svolga compiti di osservazione, informazione, assistenza legale, mediazione culturale e linguistica, intermediazione abitativa. Il servizio in questione dovrà essere prioritariamente rivolto agli immigrati vittime di discriminazioni per motivi etnici, razziali, religiosi, sessuali.

I Comuni dedicheranno alla realizzazione degli interventi e dei servizi in favore delle persone immigrate, laddove si tratti di interventi specifici e dedicati rispetto alla rete dei servizi sociali, una quota di risorse finalizzate dei trasferimenti ricevuti dalla Regione, di cui all’articolo 67, secondo quanto previsto dal Piano regionale delle politiche sociali, oltre a eventuali risorse aggiuntive di provenienza comunitaria, nazionale e regionale.

All’articolo 36 poi vengono definite le competenze in capo alla Regione.

La Regione partecipa, anche con l’apporto di risorse proprie, a iniziative nazionali e comunitarie volte a promuovere l’accoglienza, l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di persone immigrate. Inoltre la Regione programma e promuove, con il Piano regionale delle politiche sociali o con linee guida di indirizzo mirate, una serie di iniziative concernenti attività sociali integrate con attività culturali, diritto allo studio, inserimento nel mercato del lavoro e formazione professionale, attività economiche di sostegno all’autoimprenditorialità e all’emersione del sommerso, assicurando agli immigrati l’estensione degli interventi e delle azioni previste a favore dei cittadini pugliesi.

All’articolo 37 invece si prevede l’istituzione dell’albo regionale dei centri di accoglienza per gli immigrati.

Nel regolamento attuativo della norma, all’articolo 108, si prevede l’istituzione di Sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati in ogni ambito territoriale. Tale Sportello svolge attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento.

Essi operano in stretto contatto con gli sportelli sociali e con il segretariato sociale di ogni ambito territoriale, e si prevede la possibilità di una organizzazione integrata unica degli sportelli, purché sia assicurata la presenza di personale qualificato nei servizi di mediazione linguistica e interculturale.

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Il network delineato dalla norma in questione è molto vicino all’idea di policy community, dato che gli attori sono pochi, con stretti legami di fiducia e interazioni costanti tra loro.

In particolare le Regioni svolgono una funzione di promozione e regia, i Comuni invece si occupano di promozione, implementazione e rilevazione del fabbisogno locale, mentre le associazioni e il terzo settore si occupano di implementazione, promozione e filtro degli interessi.

Procedendo nell’analisi delle norme regionali in materia di immigrazione occorre fare un rapido cenno alla legge regionale n.26 del 9 agosto 2006 inerente “Interventi in materia sanitaria”, che al suo articolo 1, comma 1, lettera c) fa riferimento, nell’ambito di interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla predisposizione di piani specifici dedicati all’informazione e all’assistenza delle microimprese e dell’artigianato, al fine di favorire l’integrazione sul posto di lavoro dei lavoratori migranti.

È importante poi ricordare la legge regionale n.31 del 4 dicembre 2009 riguardante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, che al suo articolo 2 specifica la necessità di favorire l’esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom.

All’articolo 3 vengono infatti annoverati tra i destinatari delle disposizioni della norma anche i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all’inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

All’articolo 5 poi, tra le tipologie di intervento previste si annoverano varie misure di sostegno, compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, al fine di favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom.

Ma la norma che regola in maniera organica il settore dell’immigrazione è la legge regionale n.32 del 4 dicembre 2009, che contiene “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”.

La norma al suo articolo 2 specifica i destinatari, individuati nelle cittadine e nei cittadini di Stati non appartenenti all’UE, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Altri destinatari della norma sono i cittadini neo comunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del rispettivo paese membro di provenienza.

Sempre all’articolo 2 si specifica che la Regione concorre alla tutela del diritto di asilo promovendo interventi volti a garantire l’accoglienza, l’orientamento legale e l’inserimento socioeconomico di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul territorio regionale, prestando una particolare attenzione alle situazioni di

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minori, donne, vittime di tortura e di tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo, in quanto soggetti particolarmente vulnerabili.

Tali interventi potranno essere diretti a supportare progetti territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall’UE, e saranno attuati in conformità al TUI.

All’articolo 3 poi la norma esplicita la volontà della Regione di promuovere la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato al perseguimento di alcuni obiettivi prioritari: acquisire una conoscenza strutturata dei flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non appartenenti all’UE e dai paesi neo comunitari, anche ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro; accrescere l’informazione, la conoscenza e la sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione nei cittadini e nelle istituzioni pugliesi; promuovere la conoscenza della cultura italiana, e delle culture di provenienza dei cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale; sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d’origine; individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale e le eventuali condizioni di marginalità sociale, per garantire agli immigrati una pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle opportunità connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie e socioassistenziali; garantire, mediante appositi servizi dedicati agli immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri previsti dalle convenzioni internazionali e dall’ordinamento europeo e italiano in materia di diritti dell’uomo; contrastare i fenomeni criminosi, lo sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento; promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale; garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri, nonché allo sviluppo dell’associazionismo promosso da cittadini italiani e stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi; garantire percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili; promuovere e sostenere iniziative di cooperazione internazionale, trans-nazionale, allo sviluppo e decentrata.

All’articolo 4 vengono specificati i compiti della Regione, che saranno prevalentemente di regia, coordinamento e valutazione degli interventi.

Spetterà alla Giunta regionale approvare, d’intesa con gli enti locali, il Piano regionale per l’immigrazione contenente le linee guida in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l’attuazione degli interventi di cui al titolo III, previa concertazione con tutti i soggetti

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di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta di cui all’articolo 7 della presente legge, da esprimere entro sessanta giorni.

Tale piano regionale per l’immigrazione indica al suo interno gli interventi straordinari per la prima accoglienza garantita ai soggetti cui sia stato riconosciuto il diritto a un’accoglienza temporanea, a seguito di flussi migratori causati da crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.

La Regione poi istituisce, presso l’Assessorato alla solidarietà, politiche sociali e flussi migratori, l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell’andamento dell’economia regionale.

Sono compiti della Regione, anche in collaborazione con l’Osservatorio suddetto, il predisporre un rapporto triennale sulla presenza degli immigrati e sull’evoluzione del fenomeno migratorio, il raccogliere ed elaborare, in raccordo con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, dati e informazioni utili all’attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, lo svolgere attività di stima dei fabbisogni lavorativi, dopo aver sentito le parti sociali, gli enti locali e i consigli territoriali per l’immigrazione, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, lo svolgere attività di osservazione e monitoraggio, in raccordo con le Prefetture, dei CPTA (Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza), dei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) e dei CARA (Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo).

Sono compiti delle Province, descritti all’articolo 5, il partecipare alla definizione e attuazione dei piani di zona previsti dalla l.r. 19/2006 in materia di interventi sociali, rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni, il favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l’esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati, il monitoraggio riguardo lo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l’inserimento lavorativo, in particolare con riferimento alla effettività delle opportunità di accesso e di integrazione degli immigrati, il concorrere al funzionamento dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione.

Spetta infine ai Comuni, come definito all’articolo 6, concorrere alla definizione del Piano sociale di zona e del correlato Piano di investimenti per l’infrastrutturazione sociale del territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali, favorire la consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e l’esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli immigrati, programmare e realizzare i progetti d’integrazione sociale degli immigrati, in attuazione delle linee guida di indirizzo regionale,

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concorrere alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune per l’area delle politiche per l’immigrazione. In generale infine compete ai Comuni l’esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l’integrazione sociale degli immigrati.

All’articolo 7 viene poi istituita la Consulta Regionale per l’integrazione degli immigrati. Essa svolge funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, collabora con l’Osservatorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio ed esprime pareri e proposte di intervento sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l’immigrazione.

Tale Consulta è composta dall’assessore regionale competente in materia di immigrazione, con funzioni di presidente, il Dirigente del Settore politiche migratorie o un suo delegato, diciotto rappresentanti degli immigrati designati congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati, tre rappresentanti designati dal Forum regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività di rilievo nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale, tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale, tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio regionale, un rappresentante designato dall’Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un rappresentante dei comuni, designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle province, designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), un rappresentante delle comunità montane, designato dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, un rappresentante della Direzione regionale del Ministero del lavoro, un rappresentante dell’amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per la giustizia minorile, un rappresentante designato dai presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale, un rappresentante dell’Assessorato regionale politiche della salute, un rappresentante dell’Assessorato regionale al diritto allo studio, un rappresentante dell’Assessorato regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale e infine un rappresentante per ciascuna delle università pubbliche pugliesi.

Il titolo III della legge 32 del 2009 affronta nello specifico le politiche per l’integrazione degli immigrati, partendo dal Piano regionale per l’Immigrazione, all’articolo 9.

Il Piano Regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei

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settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e ove necessario viene aggiornato annualmente.

Esso è approvato previa intesa con l’ANCI, previa concertazione con tutti i soggetti di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2006 e previo parere obbligatorio della Consulta, che si esprime entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, passato il quale il parere si intende favorevole.

Il Piano Regionale definisce la programmazione regionale nei singoli settori ed è il punto di riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti locali, inoltre individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie, nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore.

Partecipano all’attuazione del piano regionale gli enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di