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La regolazione amministrativa dei fenomeni migratori in Italia

2.6 Il “Pacchetto sicurezza”

Dopo il collasso del governo di centro sinistra, il 24 gennaio 2008, la coalizione di centro destra tornò al governo con un’ampia maggioranza, e rispetto al passato con una minore presenza di membri Cattolici e una maggiore di membri appartenenti alla Lega Nord. Le prime misure adottate dal nuovo governo sfruttarono il sentimento anti-immigrazione che era stato alla base del proprio

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successo elettorale e adottarono le misure contenute nel cosiddetto “Pacchetto Sicurezza”, comprendente il decreto legge 92 del 2008, convertito in legge 125 del 2008 e la legge 94 del 2009 (Zincone, 2011, op.cit., p.274).

La legge 125 del 2008 non apportava alcuna modifica al tipo di network stabilitosi in precedenza, sia per quanto riguardava la tipologia di network che per il numero e il tipo di attori coinvolti.

Invece prevedeva degli strumenti di policy che potevano essere facilmente ricondotti alla categoria dell’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e delle pene detentive. In particolare, all’articolo 1 modificava l’articolo 235 del codice penale, riducendo a due anni la condanna necessaria perché venisse disposta l’espulsione dello straniero, mentre in precedenza la soglia minima era di 10 anni.

Sempre all’articolo 1 prevedeva che la trasgressione all’ordine di espulsione o allontanamento fosse punita con la reclusione da 1 a 4 anni e che l’arresto fosse obbligatorio anche al di fuori dei casi di flagranza di reato, e a tal fine prevedeva il rito direttissimo.

Inoltre modificava l’articolo 495 del codice penale, aumentando le pene previste per chi dichiarasse falsa identità e stabilendo la pena della reclusione da 1 a 6 anni per chiunque alterasse parti del proprio o altrui corpo per impedire la propria o altrui identificazione.

Ma soprattutto introduceva l’aggravante di clandestinità, con la quale si prevedeva un aumento della pena fino a 1/3, ma che è stata successivamente dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n.249 del 2010, in quanto la Corte ha ravvisato l’illegittimità del trattamento penale riservato dalla norma allo straniero irregolare, trattamento che sarebbe fondato su qualità personali dei soggetti e pertanto su un fattore totalmente estraneo al fatto reato che penalmente dovrebbe rilevare.

Inoltre, all’articolo 5 introduceva nell’articolo 12 comma 5 del TUI un’aggravante per chi favorisse la permanenza di uno straniero in condizione di illegalità al fine di trarre profitto da ciò. La pena prevista infatti, ovvero reclusione fino a 4 anni e una multa fino a 30 milioni, prevedeva l’aumento da un terzo alla metà se il fatto fosse commesso in concorso da due o più persone o riguardasse la permanenza di cinque o più persone.

Ancora, sempre nello stesso articolo, dopo il comma 5 veniva inserito il comma 5 bis, che introduceva la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque desse alloggio a titolo oneroso a uno straniero privo di titolo di soggiorno o per chi cedesse allo stesso un immobile, anche in locazione, al fine di trarne ingiusto profitto.

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Sempre lo stesso articolo 5 inoltre introduceva all’articolo 22 comma 12 del TUI un aumento della pena detentiva per chi impiegasse lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno revocato o scaduto.

L’altra misura parte del pacchetto sicurezza, ovvero la legge 94 del 2009, come primo e fondamentale strumento di policy introduceva il reato di immigrazione clandestina all’articolo 1 comma 16 lettera a, inserendolo come fattispecie penale contravvenzionale nell’articolo 10 bis del TUI.

Inoltre tale norma prevedeva, all’articolo 1 comma 22, il diniego all’ammissione all’ingresso in Italia anche in caso di condanna non definitiva per reati gravi, inserendolo all’articolo 4 comma 3 del TUI, oltre al riferimento alle condanne per reati che prevedessero l’arresto obbligatorio in flagranza di reato tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Agli oneri recati dal comma 16, valutati in euro 25.298.325 per l’anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall’anno 2010, e dal comma 22, lettera l), che consente al questore di chiedere al giudice di pace un ulteriore periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione di 60 giorni laddove in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi e quindi non sia possibile eseguire l’espulsione, con un termine massimo di trattenimento di 180 giorni nel centro, valutati in euro 35.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010 ed euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione si provvedeva: quanto a euro 48.401.000 per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 52.912.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2009; quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2009; quanto a euro 11.897.325 per l’anno 2009, euro 21.419.100 per l’anno 2010, euro 32.287.050 per l’anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con

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modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307; quanto a euro 31.000.000 per l’anno 2010, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con modificazioni , dalla legge 24 luglio 2008, n.126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

La norma prevedeva poi, come ulteriore strumento di policy all’articolo 1 comma 25, l’introduzione di un test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. Istituiva inoltre il cosiddetto “Accordo di Integrazione”, il quale prevedeva un iter formativo per il migrante richiedente il permesso di soggiorno (Zincone, 2011,op.cit.,pp.276-277). All’attuazione di tale articolo si provvedeva con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine la norma istituiva, all’articolo 1 comma 22 lettera n) il Fondo Rimpatri, introducendo dopo l’articolo 14 del TUI l’articolo 14 bis. Tale fondo era finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i paesi di origine ovvero di provenienza.