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L’organizzazione dell’accoglienza integrata all’interno del Sistema SPRAR

La gestione del fenomeno migratorio in Puglia e Veneto

POLITICHE DI INTEGRAZIONE

3.6 L’organizzazione dell’accoglienza integrata all’interno del Sistema SPRAR

L’accesso alla seconda accoglienza, che si concretizza nella rete SPRAR, SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI, è consentita a coloro che una volta formalizzata la richiesta di protezione internazionale risultino privi dei mezzi di sostentamento. Infatti, coloro i quali al momento dall’arrivo sul territorio italiano formalizzino la domanda di

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protezione internazionale per sé ed eventualmente per i propri familiari presso l’ufficio di polizia di frontiera, oppure presso la questura del luogo in cui fissano il proprio domicilio, hanno la possibilità di presentare contestualmente una richiesta di accesso alla rete SPRAR per sé e per i propri familiari.

La Questura presso cui la domanda di adesione viene inoltrata trasmette tale domanda alla Prefettura, la quale verifica l’insussistenza dei mezzi di sostentamento. Tale verifica è correlata al parametro dell’assegno sociale.

Sarà la stessa Prefettura poi a procedere all’invio del richiedente, di cui è stata verificata l’insussistenza dei mezzi di sostentamento, presso la struttura aderente alla rete SPRAR individuata.

Tale modalità di accesso è definita all’interno dell’articolo 15 del decreto legislativo 142 del 2015, mentre all’articolo 14 è specificato che il richiedente protezione internazionale ha diritto a rimanere all’interno delle strutture SPRAR fino alla chiusura del procedimento che riconoscerà o rigetterà l’istanza di protezione internazionale.

Ma è bene a questo punto trattare nello specifico cosa sia la rete SPRAR e come si articoli la sua organizzazione.

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati è il risultato dell’istituzionalizzazione dell’esperienza del Protocollo Nazionale di Asilo, siglato nel 2001 tra il Ministero dell’Interno, ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR).

Nasceva in questo modo il primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, mediante una condivisione di responsabilità tra il Ministero dell’Interno e gli enti locali.

Il sistema di accoglienza è stato poi istituzionalizzato tramite la legge 189 del 2002 (legge Bossi- Fini), che ha inoltre istituito la struttura preposta al coordinamento di tale sistema, il Servizio Centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali, gestito dall’ANCI.

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che accedono, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata e nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (che costituisce il 95% del finanziamento per i progetti SPRAR).

Gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che vanno al di là della sola distribuzione di vitto e alloggio, in quanto prevedono anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento volte a un inserimento individuale della persona nel contesto socio-economico locale.

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Il Sistema SPRAR è caratterizzato dal carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli enti responsabili dell’accoglienza, ovvero il Ministero dell’Interno e gli enti locali, dalla volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza, da una tipologia di interventi basata su un’accoglienza decentrata e integrata, dalla sinergia tra enti locali e soggetti del terzo settore e infine dalla promozione e sviluppo di reti locali, le quali coinvolgono tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Il Servizio Centrale dello SPRAR è stato istituito dal Ministero dell’Interno e in particolare dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ed è stato affidato alla gestione di ANCI, che a sua volta per l’attuazione delle attività necessarie si avvale del supporto operativo della fondazione Cittalia.

I compiti che fanno capo al Servizio Centrale sono in primo luogo quelli di monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

In secondo luogo il Servizio Centrale si occupa della creazione, mantenimento e aggiornamento costante di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Inoltre il Servizio si occupa della diffusione di informazioni sugli interventi realizzati, dell’assistenza tecnica agli enti locali, del supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo e infine del supporto ad ANCI negli adempimenti legati alla qualifica di autorità delegata per il Fondo Europeo per i rifugiati (FER).

Il Servizio Centrale svolge poi un servizio di coordinamento e consulenza anche verso servizi speciali di accoglienza, sempre attivati nell’ambito del sistema SPRAR e dedicati alle categorie maggiormente vulnerabili, quali minori non accompagnati e disabili anche temporanei, anziani e vittime di violenza e tortura.

Il Servizio Centrale si occupa infine della formazione e dell’aggiornamento degli operatori, oltre che di promuovere uno scambio di esperienze e conoscenze tra centro e periferia e tra i territori, in modo da garantire elevati standard di qualità.

Nella descrizione dello SPRAR, del Servizio Centrale e delle loro attività è importante fare riferimento al decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, che ha stabilito le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvato le linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e rifugiati.

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Tale decreto favorisce la stabilizzazione dei progetti SPRAR già attivi e lo snellimento delle procedure di accesso alla rete per nuovi Enti locali che intendano farvi ingresso, superando l’attuale rigidità imposta dalla pubblicazione periodica di bandi di adesione e optando per una gestione “a liste sempre aperte”, in modo da accogliere le domande degli enti locali senza più vincoli temporali ma in base soltanto alla disponibilità delle risorse, al fine di stimolare una costante progettualità.

Nello specifico tale decreto introduce, agli articoli 14 e 15, una procedura per la presentazione delle domande di prosecuzione riferita a tutti gli Enti locali che hanno in corso una progettualità in fase di conclusione. La prosecuzione ha durata triennale e al termine di ogni triennio potrà essere nuovamente riformulata una domanda di prosecuzione.

Agli articoli da 4 a 13 il decreto introduce una procedura per la presentazione delle domande di accesso al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, riferita a tutti gli Enti locali che presentano una nuova progettualità triennale. Le domande possono essere presentate con continuità e valutate con decorrenza di due volte l’anno. Gli enti locali che rientrano nella graduatoria ma che non risultano finanziabili per insufficienza di risorse avranno accesso prioritario al fondo nella graduatoria del mese successivo.

Sono previste poi due decorrenze annuali di conferma sia per le graduatorie dei nuovi progetti, 31 marzo e 30 settembre, che per la prosecuzione dei servizi già attivi, 30 settembre e 31 dicembre.

Il Fondo finanzia tali progetti al 95%.

Oltre al decreto dell’agosto 2016 è importante, ai fini della descrizione del funzionamento e della costante evoluzione del sistema SPRAR, la direttiva del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2016, contenente le regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR.

Tale direttiva prevede infatti una clausola di salvaguardia che rende esenti dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza i Comuni che hanno aderito alla rete SPRAR o che hanno manifestato la volontà di aderirvi. La clausola deve applicarsi nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota di posti assegnata a ciascun comune dal Piano Nazionale di ripartizione richiedenti asilo e rifugiati.

Questa dunque la struttura e il funzionamento del sistema SPRAR e del Servizio Centrale dello SPRAR.

A questo punto è opportuno capire quale sia la distribuzione sul territorio dei progetti che fanno capo alla rete SPRAR.

Di seguito i dati relativi alla composizione di base della RETE SPRAR sul territorio nazionale alla data di Marzo 2018:

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Tabella 3.14 - dati nazionali rete SPRAR (marzo 2018)

PROGETTI 876 681 ordinari

143 per minori non accompagnati

52 per persone con disagio mentale o disabilità

ENTI LOCALI