1.2 STRUMENTI REGIONAL
1.2.2 LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
Il 18 aprile 1951 nasceva la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) con l’intento di realizzare un mercato unico, privo di barriere doganali nel continente, per incrementare la cooperazione tra gli Stati, ipotizzata, però, solo a livello commerciale. Con il Trattato di Roma (TCE) del 25 marzo 1957 viene creata la Comunità Europea Economica (CEE) e, nonostante rientri comunque in uno sfondo prettamente finanziario, inizia a comparire un interesse culturale: di fondamentale importanza sono le questioni sollevatosi intorno all’ex art. 36 il quale, inizialmente, non poneva restrizioni agli Stati sull’esportazione, importazione e transito di beni appartenenti al proprio patrimonio culturale. Per limitare tale fenomeno, sono state adottate due disposizioni: «La Commissione della Comunità Europea ha predisposto due differenti provvedimenti, uno sotto forma di regolamento e l’altro sotto forma di direttiva, che si occupano rispettivamente dei limiti alla esportazione dei beni - regolamento n. 3911 del 9 dicembre 1992 – e della restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio nazionale
48 MANACORDA, “La Convenzione di Faro e la tradizione culturale italiana”, in Feliciati (a cura di),
27 di uno Stato membro – direttiva n. 7 del 15 marzo 1993»49. Contenere tale fenomeno,
fissando una deroga alla libera circolazione delle merci, significava predisporre una prima forma di tutela e protezione nei confronti dei beni culturali del proprio patrimonio.
Solo a partire dal Trattato di Maastricht (TUE), istitutivo dell’Unione Europea e siglato il 7 febbraio 1992, ma entrato in vigore l’anno seguente, la cultura inizia a non essere più considerata solo in funzione delle sue connotazioni economico-finanziarie. Secondo l’art. 3 par. 3 l’Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo50». L’ex art. 151 del Trattato di Amsterdam, siglato il 1 maggio 1999, sorto
dall’integrazione di Roma e Maastricht, offre un quadro più ampio relativo alla “nuova” materia di competenza:
Fornisce la base di un'azione intesa a incoraggiare, appoggiare e integrare l'azione degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. I principi dell'intervento della Comunità nel campo della cultura sono la complementarità e la sussidiarietà. […] Ci si pone come obiettivo la contribuzione al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, cercando di evidenziare il retaggio culturale comune
Nel 2007 il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europa (TFUE), meglio noto come Trattato di Lisbona, ha incorporato, e modificato, il TCE e il TUE. Entrato in vigore dal 1 settembre 2009 il TFUE è il frutto di cinquant’anni di esperienze legislative comunitarie e di un rapido aumento degli Stati parte con una conseguente sempre maggiore eterogeneità di culture. Al tema della cultura è riservato il Titolo XIII, unicamente
49 SCIALLA, “I beni culturali nell’azione comunitaria”, in AMIRANTE e DE FALCO (a cura di), op. cit., 2005, p. 68.
28 composto dall’art. 167, che riprende e poco modifica l’art. 151 sopra citato51. Alla
cultura viene attribuita una duplice veste, “funzionale” e “strutturale”. La prima, «si distingue tra una politica culturale europea in senso proprio, definita dai parr. 1 e 2 ( e i profili procedurali 5 ) dell’art. 167, e il rafforzamento delle attività culturali a livello orizzontale, di cui [...] al par. 4»; mentre per la seconda, «si distinguono gli interventi in materia culturale fondati su strumenti premiali, quali – oltre alla politica culturale in senso proprio – gli strumenti della politica di coesione economica e sociale e delle politiche di formazione ed istruzione professionale, dagli strumenti in cui gli aspetti culturali costituiscono storicamente un limite alla disciplina UE52». Il par. 1 affronta
l’aspetto del contributo apportato dalla «Comunità al pieno sviluppo delle culture degli Stati dell'Unione nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali53», senza mai
tralasciare l'esistenza di tratti unificanti posti sotto la nozione di “retaggio culturale comune”: in tal modo l’UE stimola la cooperazione internazionale in materia culturale (anche verso le organizzazioni internazionali che si occupano di cultura, secondo il par. 3), appoggiando, quando possibile, le politiche e le azioni degli Stati membri in materia di «conservazione e salvaguardia del patrimonio di importanza culturale europea» (par. 2). Per il par. 4 l’UE «tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture»54, come in parte ribadisce anche l’art. 22 della Carta dei diritti di
Nizza55. Per quanto riguarda la circolazione delle merci, secondo l’art. 107 par. 3 lett d)
possono considerarsi compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune». L’art.
51 FRIGO, “Beni culturali e diritto dell’Unione Europea”, in LICASTRO (a cura di), Unione europea e
«status» delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali, 2014
52 ZAGATO, “L’identità europea come spazio culturale-politico”, in ZAGATO e VECCO (a cura di), op
cit., 2015, pp. 161-162.
53 ZAGATO, “La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?”, in ZAGATO e VECCO, Le culture d'Europa, l'Europa della cultura, 2011, p. 255
54 Si cfr art. 167 in http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 55 Firmata il 26 febbraio 2001 e in vigore dal 2003
29 3 par. 3 e l’art. 167, congiuntamente con l’art. 107 par. 3 lett. d), si pongono, perciò, come fondamento giuridico dell’attuale politica culturale dell’UE.
Negli anni l’Unione Europea ha adottato politiche ed azioni volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, investendo anche nel settore parte dei propri fondi56.