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LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE

1.3 L’ORDINAMENTO INTERNO

1.3.2 LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA STATO E REGIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO CULTURALE

L’art. 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il patrimonio culturale: questa è divisa tra lo Stato centrale e altri livelli di governo, Regioni e autonomie territoriali, delineando un ritaglio di competenze che necessita di riferimenti riguardo la potestà legislativa. La Carta costituzionale del 1948 presentava delle caratteristiche diametralmente opposte rispetto a quella attualmente vigente con riferimento alle competenze regionali: riguardo ai beni cultuali, il testo si limitava ad attribuire alla legislazione “concorrente” la materia relativa a “musei e biblioteche di enti locali”73, esercitata «sempreché le norme stesse non siano in contrasto con

73 MANCINI, La ripartizione delle competenze in materia di "beni culturali" nel "nuovo" Titolo V,

35 l’interesse nazionale74». Il 14 gennaio 1972 viene emanato il D.P.R. n. 3 che prevede il

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici (artt. 7 e ss), mentre il giorno seguente, con il D.P.R. n. 8, in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Tuttavia, è con il D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 61675 che aumenta l’autonomia delle Regioni, le quali

vengono a disciplinare anche musei e biblioteche di enti statali (art. 47), beni culturali (art. 48) e attività di promozione educativa e culturale (art. 49). L’art. 48 prevedeva che «le funzioni amministrative delle Regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleoetnologico ed etno-antropologico» fossero stabilite da una legge sulla tutela dei beni culturali, da emanare entro il 31 dicembre 1979. Tale “promessa” venne mantenuta solo un ventennio dopo, con l’entrata in vigore delle leggi Bassanini (L. n. 59/97, L. n. 127/97 e L. n. 191/98) che avevano come obiettivo primario la semplificazione dell’apparato amministrativo attraverso lo strumento della legislazione ordinaria76.

Specificatamente ai beni e le attività culturali è dedicato il Capo V (artt. 148 - 155) del D. Lgs. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni

ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che all’art.

149 comma 1 tratta la ripartizione di competenze, conferendo, tra funzioni statali di cui non era ammesso il conferimento alle Regioni e agli enti locali anche quelle riconducibili alla «tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico77», definita alla lettera c)

del comma 1 dell’art. 148 come «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali». Secondo il comma 2, invece, «lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali». Per quanto riguarda la gestione («ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo

74 Ex. art. 117 Testo Costituzionale del 1948

75 Per il testo completo si cfr. http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Decreto-del- Presidente-della-Repubblica-24.07.77-n.616.pdf

76 MANCINI, op. cit., 2004, p. 206

36 al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione78»), le relative funzioni,

elencate all’art. 150 comma 4, sono ripartite tra i diversi livelli territoriali in base al bene sul quale vanno ad incidere79. Infine, secondo il comma 1 dell’art. 152, «lo Stato, le

Regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali», intesa come «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione80». In

conclusione, la più grande innovazione della riforma Bassanini è stata quella di individuare un sistema di competenze in cui i ruoli dei soggetti istituzionali vengono definiti secondo le attività da svolgere in materia di beni culturali e non in base al criterio di proprietà.

A seguito della riforma del Titolo V della Parte Seconda del testo costituzionale, intervenuta con L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, sono stati modificati l’art. 117, che definisce il riparto delle competenze tra Stato e Regioni a Statuto Ordinario e l’art. 118 che disciplina le funzioni amministrative. L’art. 117, quale risulta ora, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la «tutela dell’ambiente, dei beni culturali e dell’ecosistema» (lettera s) del comma 2) e affida alla legislazione concorrente «la valorizzazione dei beni cultuali» e «la promozione e organizzazione di attività culturali» (comma 3), confermando la ripartizione di competenze centrata sulle funzioni da svolgersi relativamente ai beni culturali già proposta dal D. Lgs. 112/98. Nulla viene detto nel testo costituzionale a proposito di gestione. Per quanto riguarda le funzioni amministrative il nuovo testo dell’art. 118, le attribuisce ai Comuni «salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» (comma 1), inoltre la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni in materia di tutela dei beni culturali (comma 3) e «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per

78 Art. 148 comma 1 lett d) 79 MANCINI, op. cit., 2004, p. 208

37 lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (comma 4).

Come si è già visto (§ 1.3.1.1), tra le Disposizioni Generali del Codice Urbani vengono ripartiti i compiti in capo a Stato e Regioni: le funzioni di “tutela” spettano in parte ad uno e in parte alle altre, fermo restando il dovere del Ministero per i beni e le attività culturali di assicurare la tutela dei beni di appartenenza statale, mentre per quanto riguarda la “valorizzazione”, Stato, Regioni e altri enti territoriali possono stipulare, in relazione ai beni di appartenenza pubblica, accordi e che in assenza di questi «ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità» (art. 112, commi 4 e 6)81.

1.3.3 L’ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO ITALIANO ALLE CONVENZIONI