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L'analisi del testo di legge alla luce del dibattito europeo non può non tenere in considerazione gli atti che gli organi europei hanno emanato in materia di raccolta di materiale biologico e di gestione e scambio delle relative informazioni.

Di estrema importanza, per i capisaldi che pone in relazione alle operazioni di raccolta dei profili del DNA, è la Raccomandazione adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa458 il 10

febbraio 1992459. In tale provvedimento il Comitato dei ministri ha

riconosciuto, da un lato, l'importanza assunta dalle analisi del DNA nelle indagini penali e la continua evoluzione cui sono sottoposte tali tecniche scientifiche di investigazione (con la conseguente necessità di un costante aggiornamento anche della relativa disciplina legale) e, dall'altro, l'esigenza di garantire continuità nella tutela di alcuni principi fondamentali, quali la dignità e l'integrità della persona, il diritto di difesa e il principio di proporzionalità. A tal fine il Comitato ha elencato alcune linee guida che i Governi degli Stati membri devono seguire nella regolamentazione della materia. Anzitutto i campioni biologici raccolti durante le indagini e le relative informazioni460 non devono essere utilizzati per ulteriori e diversi

scopi, fatte salve necessità di studio e ricerca, a patto che l'impiego non 458 Il Comitato dei ministri, composto dai 47 Ministri degli esteri o dai loro Rappresentanti permanenti a Strasburgo, è organo decisionale del Consiglio d'Europa. Tra le sue attribuzioni vi è anche quella di indirizzare delle Raccomandazioni agli Stati membri su questioni per le quali ha convenuto di adottare una politica comune.

459 La raccomandazione in questione, nonostante risalga a più di venti anni fa è di estrema attualità, a dimostrazione della sensibilità dimostrata dagli organi europei verso l'indagine genetica. L'esortazione del Comitato dei ministri agli Stati membri, di dotarsi di una propria banca dati del DNA, è stata accolta poco per volta da quasi tutti i Paesi membri.

460Va segnalato che il Comitato dei ministri ha precisato che gli Stati devono garantire anche alla difesa l'accesso all'analisi del DNA, nel rispetto del principio della parità delle armi.

consenta di risalire all'identità del soggetto cui il campione analizzato si riferisce, e deve essere garantito, alla persona sottoposta al prelievo del campione del DNA, il diritto di ottenere le informazioni sullo stesso. In secondo luogo, il prelievo dei campioni deve avvenire nei casi e con le modalità stabilite dalla legge nazionale: l'eventuale prelievo coattivo, se ammesso dalla legge interna, deve avvenire esclusivamente nei casi ivi previsti. La raccomandazione in esame consente il ricorso all'analisi genetica in tutti i casi in cui questa risulti appropriata, non vincolandola alla tipologia o gravità del reato commesso e demandando agli Stati membri la disciplina di tali aspetti. Ciò che al Comitato dei ministri preme garantire è che le analisi siano effettuate da personale dotato di adeguata professionalità, in laboratori accreditati e che siano svolte secondo gli standards delineati nella Convenzione sulla protezione dei dati personali e nelle raccomandazioni sull'argomento461. La Raccomandazione R. 92/1, ha

poi precisato che i campioni raccolti non devono essere conservati dopo l'emissione della sentenza definitiva sul caso per il quale sono stati raccolti, a meno che la conservazione non sia necessaria per finalità direttamente collegate a quelle per le quali si era procedute al prelievo. Inoltre il Comitato dei Ministri ha raccomandato la cancellazione dei risultati delle analisi del DNA e delle relative 461Si fa riferimento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981 nonché alla Raccomandazione n. 87/15 disciplinante l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia. Quest'ultima, in particolar modo, ha ricordato che la raccolta dei dati personali a fini di polizia deve essere limitata a quanto necessario per la prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di un determinato reato; che la registrazione di tali dati deve essere limitata a quelli necessari per consentire alle forze di polizia di svolgere i propri compiti nel quadro del diritto interno ed internazionale; che i dati così raccolti e registrati devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per tali fini. (Cfr. Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri diretta a disciplinare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore di polizia, n. 87/15, del 17 settembre 1987, in S. BUZZELLI, O. MAZZA (a cura di), Codice di Procedura penale europea, Milano, 2005, pp. 693 e ss.)

informazioni, quando la conservazione non sia più necessaria in relazione allo scopo per il quale sono stati utilizzati. Una possibilità di conservazione è prevista in caso di condanna per gravi delitti contro la vita, l'integrità o la sicurezza degli individui e nell'eventualità che vengano reperiti campioni biologici, ad esempio sulla scena del crimine, non identificabili. Anche in tali casi spetta alla legge nazionale stabilire i limiti temporali di conservazione. Qualora sia coinvolta la sicurezza dello Stato, inoltre, è possibile conservare i campioni e le informazioni, pur in assenza di una sentenza di condanna o della formulazione dell'accusa. Come si può notare, quindi, nella raccomandazione in questione la regola è la distruzione dei campioni e la cancellazione delle informazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza, mentre la conservazione per lunghi periodi è l'eccezione. In più si consente la conservazione anche in assenza di una condanna, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui ad essere in gioco sia la sicurezza stessa dello Stato. Tali affermazioni sono di estrema importanza ai fini dell'analisi di compatibilità che si mira ad effettuare. Successivamente, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato due Risoluzioni sullo scambio dei risultati di analisi del DNA: la n. 97/C 193/02 del 24 giugno 1997 e la 2001/C 187/01 del 25 giugno 2001. Nella prima il Consiglio ha invitato gli Stati membri a prevedere la costituzione di banche dati del DNA, secondo standards comuni e in modo che siano tra loro compatibili, precisando che lo scambio può riguardare solo dati concernenti parti non codificanti della molecola del DNA, tali da non portare alcuna informazione su specifiche proprietà ereditarie. Nella Risoluzione del 2001, invece, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato gli Stati a impiegare dei marcatori comuni (elencati in un allegato alla risoluzione stessa) al fine di facilitare lo scambio dei risultati delle analisi tra gli stessi. I marcatori

individuati non consentono, allo stato attuale, di ricavare informazioni ereditarie. Al riguardo il Consiglio ha raccomandato agli Stati di provvedere alla distruzione di quei marcatori, qualora il progresso scientifico dovesse consentire di ricavare dagli stessi informazioni sulle caratteristiche ereditarie. Nel 2005, inoltre, come detto in precedenza, il Trattato di Prüm ha previsto la possibilità di scambio delle informazioni contenute negli schedari nazionali di analisi del DNA tra gli Stati firmatari. La decisione 2008/615/GAI, come ricordato, proprio nell'intento di facilitare lo scambio di informazioni fra gli Stati, ha integrato l'impianto normativo dell'Unione Europea con importanti disposizioni del Trattato di Prüm, relative alle condizioni e alle procedure con le quali effettuare il trasferimento automatizzato dei profili del DNA462. Parallelamente, il 27 novembre 2008, il Consiglio

ha adottato la decisione quadro 2008/977/GAI463, sulla protezione dei

dati personali nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, per garantire un'adeguata tutela dei diritti fondamentali, in modo particolare della vita privata, in riferimento al trattamento dei dati personali, alla luce della sempre maggior possibilità di scambio di informazioni, quali appunto quelle ricavabili dal DNA, tra gli Stati membri.

Come si può notare, dunque, fin dalla Raccomandazione 92/1, da un lato, gli Stati membri sono stati sollecitati a dotarsi di una propria banca dati del DNA, nell'ottica di una progressiva integrazione normativa e cooperazione giudiziaria tra gli stessi, e, dall'altro, sono state fissate le linee guida alle quali gli stessi devono attenersi, in considerazione dell'importanza e della delicatezza dei dati coinvolti.

462 Cfr. cap. 4 par. 4.3.

5.3 La decisione della Corte europea dei diritti