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La prima pronuncia in cui la Corte costituzionale si è occupata, seppur in via indiretta, della spinosa tematica degli accertamenti corporali coattivi, è la sentenza n. 30 del 196277, in cui dichiarò l'illegittimità

costituzionale dell'art. 4 della Legge di pubblica sicurezza per contrasto con l'art. 13 della nostra Carta fondamentale.

La citata pronuncia aveva ad oggetto la possibilità per l'Autorità di pubblica sicurezza di sottoporre un soggetto a rilievi segnaletici contro la sua volontà, in virtù degli artt. 4 e 7 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'imputato, Salvatore Ciciriello, condannato dal tribunale di Busto Arsizio a scontare una pena detentiva di 15 giorni per aver violato gli articoli 4 e 17 del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, si era rifiutato di sottoporsi ai rilievi segnaletici, pur essendo persona pericolosa ai sensi dello stesso t.u.l.p.s. e nonostante fosse già stato segnalato come persona diffidata dal Questore. Contro tale sentenza il signor Ciciriello era ricorso in appello segnalando l’incostituzionalità dell’art. 4 del t.u.l.p.s., per contrasto con l’art. 13 della Costituzione, asserendo che i rilievi segnaletici tendevano ad attuare una limitazione della libertà del soggetto che non poteva esser disposta senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale di Busto Arsizio, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la rimise alla Corte costituzionale.

77 Corte cost., sent. 27 marzo 1962, n. 30, in Giur. cost, 1962, pp. 240 e ss, con nota di R.G. DE FRANCO, Ancora in tema di rilievi segnaletici di pubblica sicurezza.

Quest’ultima, preliminarmente, chiarì che le disposizioni contenute nel t.u.l.p.s hanno come destinatari le Forze di polizia, nello svolgimento dei compiti istituzionali affidati di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, e non la Polizia giudiziaria. Dall'analisi del testo dell’art 4, la Corte non ne dedusse inizialmente l' illegittimità in relazione all’art. 13 della Costituzione, ma dichiarò di voler comunque proseguire per meglio specificare i contenuti dello stesso articolo. Seppure tali contenuti venissero già specificati dall’art. 7 stesso, che considerava come rilievi segnaletici quelli descrittivi, fotografici e antropometrici, la Corte affermò che, a volte, questi stessi rilievi comportano attività di indagini complesse, che potrebbero incidere sulla libertà dell’individuo.

Il caso sottoposto alla Consulta aveva dato l'opportunità di fornire importanti indicazioni in merito ai limiti della coazione fisica.

La Corte prese spunto dalla considerazione secondo cui l'art. 13 Cost. non si riferisce a qualsiasi limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio dell'habeas corpus, specificando che tale garanzia non va intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona ma anche «alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere. Il problema da risolvere è dunque questo: se l'esecuzione dei rilievi segnaletici importi l'assoggettamento fisico o morale di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una restrizione della libertà personale equiparabile all'arresto78».

La Corte parlò dunque non solo di libertà fisica ma anche di libertà morale79: questa si concretizzava nell’assoggettamento della persona al 78 Così Corte cost., sent. n. 30 del 1962, cit., p. 241.

79 Per quanto concerne la libertà fisica, la Corte fa riferimento ad un principio già affermato in precedenti sentenze come la sent. n. 2 del 1956, cit., e la sent. n. 49

potere altrui e, nel caso specifico, nell’assoggettamento al potere della polizia giudiziaria.

Sulla scorta di tale premessa, i giudici di legittimità effettuarono una importante distinzione tra rilievi segnaletici, definiti come esteriori, e rilievi interiori, quali le ispezioni personali.

I primi, a detta della Corte, non comportavano una limitazione della libertà dell’individuo ed erano intesi come forme di prestazioni imposte80 per esigenze di giustizia e di prevenzione dei reati, in virtù

della considerazione che il t.u.l.p.s poneva, e pone tuttora, come obiettivo principale, la tutela della sicurezza pubblica; tra questi la Corte annoverava i rilievi dattiloscopici e, più in generale, tutti quelli compiuti su parti del corpo esposte alla vista altrui.

Si era ritenuto che i rilievi dattiloscopici e fotografici eseguiti su parti della persona normalmente esposte alla vista e rispetto alle quali non vi era l'esigenza di tutelare il normale sentimento di pudore, comportavano una minima compromissione della libertà personale e un ridotto assoggettamento psichico, da ritenere pienamente compatibile con il dettato costituzionale. I prelievi di immagini, impronte digitali, o dati antropometrici, nella misura in cui non comportavano una menomazione della libertà personale, erano stati considerati legittimi anche ove avessero richiesto una momentanea immobilizzazione della persona81.

del 1959, cit., nelle quali si richiama il principio del c.d. «writ of habeas corpus» e cioè la libertà dagli arresti; mentre la libertà morale è intesa come libertà dalla soggezione all’altrui potere.

80 In relazione al caso esaminato dalla Consulta, si tratta di una misura preventiva a carattere obbligatorio. Qui rileva l’art 23 Cost. che tutela la libertà individuale contro l’illegittima imposizione di divieti o di obblighi. Le misure obbligatorie sono tipicamente previste, con riguardo all’assunzione delle prove nel processo civile. In tal senso F. MASTROPAOLO, Prelievi del sangue e scopo probatorio e

poteri del giudice, in Riv. it. med. leg., 1987, p. 1084.

81 P. DI GERONIMO, Il contributo dell'imputato all'accertamento del fatto, in

Teoria e pratica del diritto, sez III, Diritto e procedura penale (collana), Milano,

Ben più complessa era l'ipotesi dei prelievi ematici eseguiti coattivamente, posto che in simile fattispecie, non solo si rendeva necessaria una coazione fisica necessaria per effettuare il prelievo, ma si aggiungeva anche un aspetto di lesione corporale che, per quanto minima, integrava sicuramente una maggior incidenza sulla persona. Per quanto riguarda la seconda categoria di accertamenti, dunque, la Corte li ritenne suscettibili di incidere sulla libertà sia morale che fisica dell’individuo, e, in virtù di ciò, ne dichiarò il contrasto con l’art. 13 della Costituzione. In questi venivano espressamente incluse dalla Corte le ispezioni.

La seconda categoria comprende, quindi, quei rilievi che importano una menomazione della libertà equiparabile a quella dell'arresto, perciò ricondotti dai giudici della Corte nell'ambito delle ispezioni personali previste dall'art. 13 Cost. e rispetto ai quali si deve dunque osservare la duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione ivi sancita. Si tratta del prelievo di sangue, delle indagini di carattere psichico e in generale di tutti quegli accertamenti che possono importare un mancato riguardo alla sfera intima della persona82.

L'art. 4 t.u.l.p.s. è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui consente accertamenti del secondo tipo considerati, senza indicazione dei casi e dei modi in cui possano essere compiuti e senza accenno ad una previa autorizzazione del giudice83.

Secondo quanto disposto in questa sentenza, tutte quelle misure che comportano una momentanea immobilizzazione della persona per fotografarla, o che richiedono una coercizione per fissarne le impronte digitali, o che determinano la misurazione dell’aspetto fisico su parti

82 P. FELICIONI Accertamenti personali coattivi nel processo penale: linee di

riforma in Dir. pen. proc., 2005, p. 614.

83 V. MARCHESE, D. RODRIGUEZ, L. CAENAZZO, Banche dati forensi.

del corpo esposte alla vista altrui, non sono lesive della libertà personale84. Questo orientamento è stato poi accolto anche

successivamente dalla dottrina all’epoca maggioritaria, la quale riteneva che i rilievi segnaletici, ossia descrittivi, antropometrici, fotografici e dattiloscopici, non comportassero coercizione della libertà. L’art. 4 t.u.l.p.s., non distinguendo tra rilievi esteriori ed interiori effettuati sul corpo della persona, veniva considerato illegittimo soltanto nella parte in cui ammetteva le ispezioni.

Sulla base delle indicazioni della Consulta, l’individuazione delle misure restrittive della libertà personale sembra ancorarsi all’impiego di parametri «quantitativi85».

La regola che la Corte poneva per stabilire se l’art. 4 t.u.l.p.s., di cui si lamentava l’incostituzionalità rispetto all’art. 13 Cost, determinasse o meno una restrizione della libertà personale, era, infatti, quella di svolgere, di volta in volta, un giudizio di “quantificazione”, per verificare se si realizzasse un assoggettamento fisico o morale tale da costituire una restrizione della libertà personale equiparabile all’arresto86.

I criteri suggeriti dalla Corte per procedere a questa operazione di “quantificazione”, affinché non si vertesse in materia di libertà personale, erano indicati non solo nella “lievità” o “momentaneità” dell’eventuale coercizione (si pensi, per esempio, ai rilievi dattiloscopici), ma, soprattutto, nella “esteriorità” delle operazioni di rilievo (descrittivo fotografico, antropometrico) rispetto al corpo della

84 V. ANDRIOLI, Libertà personale e rilievi segnaletici, in Giur. cost., 1962, pp. 541 e ss.

85 P. CERRI , Libertà, in Enc. giur. Treccani,1991, p. 3.

86 Un giudizio non particolarmente positivo sugli effetti della sentenza in discussione è espresso da V. ANDRIOLI, Libertà personale e rilievi segnaletici, cit., pp. 548 - 549. L’autore sottolineava le difficoltà che l’agente di pubblica sicurezza avrebbe incontrato nel distinguere i rilievi segnaletici rispettosi della libertà personale da quei rilievi che l’avrebbero offesa.

persona.

Bisogna tuttavia considerare che nonostante tali criteri direttivi, la stessa Corte costituzionale affermava che la propria pronuncia non poteva esser considerata come definitiva87 e affidava in conclusione al

legislatore il compito di specificare, in relazione ai singoli casi, quali accertamenti sul corpo della persona dovevano ritenersi limitativi della libertà morale e fisica, in88 relazione alle evoluzioni sociali nonché

legislative.

2.3 Prelievo ematico e poteri coercitivi del giudice: la