La scelta, compiuta nel regolamento Bruxelles II bis, di individuare, in aggiunta al foro generale della residenza abituale del minore, anche un'altra serie di fori competenti, darebbe vita a problemi di conflitti tra procedimenti e giudicati, se non fossero previste apposite regole sulla verifica della competenza e sul coordinamento dell’esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei giudici appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.
Tra queste norme, in primo luogo, rileva l’art. 17 del regolamento, il quale contempla una dichiarazione d’ufficio di incompetenza da parte dell’autorità giurisdizionale investita di una controversia in materia di responsabilità genitoriale, per la quale, in base al regolamento, è competente l’autorità di un altro Stato membro. Ciò deve avvenire anche se, nell’ipotesi in questione, il convenuto si sia costituito in giudizio e non abbia eccepito l’incompetenza del tribunale adito, in quanto il regolamento non dà rilevanza, in generale, alla volontà delle parti nell’individuazione del giudice competente, salvo che sia supportata da criteri che siano in grado di testimoniare un legame sostanziale tra la lite e il foro389 e la stessa risulti in modo esplicito, non potendo al riguardo, rilevare la mera
costituzione in giudizio e la mancata sollevazione di eccezioni di incompetenza390.
Quest’ultimo può considerarsi, quindi, il motivo della differenza del regime del regolamento CE n. 2201/2003 rispetto al regolamento CE n. 44/2001 sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, i cui artt. 25 e 26 prescrivono che i giudici debbano verificare d’ufficio la giurisdizione solamente in due casi, ossia nelle ipotesi in cui ricorrano competenze esclusive o ove il convenuto sia rimasto contumace391.
Tuttavia, la norma in questione risolve solo il problema della verifica di competenza giurisdizionale, ma non determina criteri volti ad individuare chi sia, nello spazio giudiziario europeo, il giudice competente o a determinare il trasferimento di competenza
389 I. QUEIROLO, La disciplina della responsabilità genitoriale, cit., pag. 329.
390 P. MANKOWSKI, Art. 17, Examination as to jurisdiction, in U. MUGNUS - P. MANKOWSKI (a cura
di), Brussels II- bis Regulation, Monaco, 2012, pag. 202.
391 Si ricordi che il regolamento CE n. 44/2001 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e le
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a tale giudice, a totale pregiudizio per le parti che sono costrette a sostenere i costi dell’introduzione di un nuovo giudizio392.
Infatti, al riguardo, la Corte di Lussemburgo, ha precisato che dall’art. 17 si può trarre solo l’obbligo in capo al giudice adito di verificare la propria competenza ed, eventualmente, di dichiararne l’assenza, ma non anche quello di trasferire il caso al giudice competente. Nondimeno, per la stessa, qualora l’interesse del minore lo renda necessario, il giudice nazionale che ha dichiarato la propria incompetenza deve informarne, direttamente o tramite l’autorità centrale designata, ai sensi dell’art. 53 del regolamento, il giudice competente di un altro Stato membro393.
Un'altra norma rilevante in materia di coordinamento di competenza è l’art. 19 del regolamento, il quale, dettando norme in materia di litispendenza e connessione, ha, principalmente, la funzione di evitare la parallela esistenza di giudizi potenzialmente contrastanti nello spazio giudiziario europeo394. Lo scopo di questa norma è quindi
direttamente collegato con l’obbiettivo del regolamento Bruxelles II bis, ossia di rendere più semplice la circolazione delle persone nello spazio giudiziario europeo tramite la libera circolazione delle decisioni che è, a sua volta, diretta conseguenza del principio di fiducia reciproca e di cooperazione tra gli Stati dell’Unione europea395.
La disposizione in questione, in ossequio al principio del «qui prior est tempore potior
est iure», prevede che nell’ipotesi in cui siano presentate, davanti ad autorità di Stati
membri diversi, più domande in materia di responsabilità genitoriale sullo stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito ha l’obbligo di sospendere d’ufficio il giudizio, finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita396.
A tal proposito, si nota che la norma non richiede, affinché operi il meccanismo della litispendenza, una perfetta coincidenza tra le cause, essendo sufficiente, all’uopo, che le domande abbiano lo stesso oggetto e lo stesso titolo e che vertano sullo stesso minore, a prescindere dall’identità delle parti in causa.
392 L. CARPANETO, Giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, cit. pag. 949. 393 Corte di Giustizia dell’Unione Europea , sentenza A, cit., par. 68-70.
394 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza A. c. B.,cit., pt.29.
395M. SUMMA, Qual è la ratio della litispendenza comunitaria? La parola alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea. Nota a sentenza della Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 20 giugno 2017, n. 15183, in Dir. & Gius., 2017, pag. 5.
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Nel momento in cui l’accertamento della competenza dell’autorità preventivamente adita risulti avvenuto positivamente, il giudice adito per secondo dichiara la propria incompetenza a favore del primo giudice397.
In tal caso, la parte che ha proposto domanda al giudice successivamente adito, ormai non più competente, ha la facoltà di promuovere l’azione innanzi al giudice previamente adito, non rilevando, al riguardo, a causa del primato del diritto dell’Unione Europea, le norme processuali del sistema normativo di riferimento, che, eventualmente, potrebbero non prevedere tale facoltà o prevedere termini di esercizio della stessa che risultino già scaduti398.
Al contrario, se il giudice preventivamente adito si ritiene incompetente, allora il giudizio deve proseguire avanti al secondo giudice; in Italia, ad esempio, dovrebbe potersi utilizzare, in questi casi, l’istituto della riassunzione399.
Come emerge dalle espressioni «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e «autorità giurisdizionale successivamente adita», di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento CE n. 2201/2003, il meccanismo della litispendenza si basa sull’ordine cronologico con il quale le autorità giurisdizionali siano state adite e risulta, pertanto, di fondamentale importanza, individuare quale giudizio possa considerarsi instaurato per primo400.
Infatti, il principio di prevenzione, come risulta, peraltro, anche da recenti orientamenti della Cassazione civile italiana, assume un rilievo preminente nell'ambito del diritto processuale dell'Unione Europea, perché ha la funzione di evitare iniziative giudiziarie volte soltanto a contrastare l'esito di processi dei quali non si condividono le decisioni di merito già assunte dal giudice competente preventivamente adito401.
In tal senso, in seno al regolamento Bruxelles II bis, rileva anche l’art. 16, il quale precisa il momento in cui l’autorità giurisdizionale può considerarsi adita402. A norma dello
stesso, i giudici degli Stati membri possono considerarsi aditi alternativamente o alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale - purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le
397 Cfr. Art. 19 par. 3 del regolamento CE n. 2201/2003. Sul punto si veda il Tribunale di Milano, decreto del
16 luglio 2014, secondo cui avverso una sentenza italiana che ha proceduto all’accertamento negativo della litispendenza internazionale non può essere proposto né il regolamento di competenza né quello di giurisdizione, ma l’impugnazione davanti al giudice processualmente sovraordinato.
398 P. MANKOWSKI, Art. 19, Lis pendens and dependent actions, in U. MUGNUS - P. MANKOWSKI (a
cura di), Brussels II- bis Regulation, Monaco, 2012, pagg. 220 ss.
399 R. BARATTA, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia, in P. PICONE
(a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, pag. 180.
400 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ordinanza del 22 giugno 2016, causa C-173/16, MH c. MH., pt.23. 401 Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 20 giugno 2017, n. 15183, cit.
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misure cui era tenuto, affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto - oppure, se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui l'autorità competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere le misure necessarie al deposito dell’atto presso l’autorità giudiziaria403.
Secondo la Corte di Giustizia, la definizione dettata dall’art. 16 della data in cui un’autorità giurisdizionale deve essere considerata adita, è autonoma; la scelta tra le due opzioni previste dalla norma, ad avviso della stessa, è determinata dal sistema procedurale dello Stato membro interessato404.
La Corte di Lussemburgo, fra l’altro, in precedenza, aveva specificato che il giudice si considera sempre adito alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sia depositato presso il giudice, anche qualora il procedimento sia stato nel frattempo sospeso a iniziativa del richiedente che l’ha proposto, senza che detto procedimento sia stato notificato alla parte convenuta né che quest’ultima ne abbia avuto conoscenza o vi sia in alcun modo intervenuta, purché il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che aveva il dovere di adottare affinché l’atto fosse notificato o comunicato alla parte convenuta405.
Tornando più propriamente sul meccanismo di litispendenza e connessione previsto dall’art. 19 del regolamento Bruxelles II bis, alcuni orientamenti chiarificatori sull’applicazione pratica della norma sono pervenuti dalla Corte di Giustizia.
In primo luogo, questa, ha precisato che non sussiste litispendenza tra una domanda volta ad ottenere provvedimenti provvisori ex art. 20 del regolamento Bruxelles II bis e una domanda di merito, in quanto l’art. 20 del regolamento, come già visto, non può essere considerata una norma che attribuisce competenza di merito. In tal senso, l’applicazione di questa disposizione, secondo la Corte, non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito e non determina il rischio di contraddizione tra una decisione che conceda provvedimenti provvisori ai sensi dello stesso e una decisione del giudice competente nel merito, dal momento che, ai sensi del par. 2 dell’art. 20, i provvedimenti provvisori cessano di essere applicabili quando l’autorità competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti adeguati.406
Di conseguenza, per la Corte, è necessario verificare - per stabilire se ci sia una situazione di litispendenza - se al giudice adito per primo sia richiesto di emanare una decisione, in
403 Art. 16 par. 1 lett. a) e b) del regolamento CE n. 2201/2003.
404 Corte di Giustizia dell’Unione Europa, ordinanza MH c. MH,cit., pt. 25, 26.
405 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ordinanza del 16 luglio 2015, causa C - 507/14, P c. M.
406 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 9 novembre 2010, causa C - 296/10, Purrucker c.
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quanto giudice competente nel merito, mediante il raffronto tra le domande formulate dall’attore a tale giudice e quelle richieste al giudice successivamente adito. Quest’ultimo, infatti - dice la Corte - deve considerare non sussistente la litispendenza solo qualora «risulti manifestamente dall’oggetto della domanda presentata» e dalle circostanze di fatto in essa descritte che «questa non contiene nessun elemento che consenta di
giustificare una competenza di merito» ai sensi del regolamento. Pertanto - prosegue la
Corte - non è sufficiente, ai fini della determinazione della litispendenza, la concessione dei provvedimenti provvisori, se la decisione giudiziaria che li concede non specifica la competenza nel merito del giudice adito per primo e le circostanze di fatto esposte nella domanda di merito.
Ad avviso della Corte è, dunque, compito del giudice successivamente adito, verificare d’ufficio l’unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito introdotta in seguito, in circostanze non più caratterizzate dall’urgenza.
In tale valutazione, dice la Corte, il giudice successivamente adito può essere aiutato dalle informazioni che riceve dalla parte che ha sollevato l’eccezione di litispendenza, oltre che da una collaborazione diretta con il primo giudice adito o con l’autorità centrale; solo se, nonostante gli sforzi profusi, non acquisisca elementi per dimostrare la competenza del primo giudice, può, decorso un lasso di tempo ragionevole - da determinarsi in relazione all’interesse superiore del minore - proseguire all’esame del caso 407.
La Corte di Giustizia, in un altro caso, ha chiarito che le decisioni di diniego di rimpatrio pronunciate dalle autorità giurisdizionale di uno Stato membro, nell’ambito di un procedimento di sottrazione internazionale di minore instaurato ai sensi della Convezione dell’Aja del 1980, non rilevano ai fini delle decisioni emesse nello Stato nel quale si richiedeva il rimpatrio in merito ad azioni qui proposte e pendenti in materia di responsabilità genitoriale. A tale conclusione, secondo la Corte, si arriva tenendo anche conto di quanto precisato all’art. 19 della Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori, secondo cui «una decisione relativa al ritorno del minore,
pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia»408.
Nonostante le linee guida fornite dalla Corte di Giustizia nelle sue sentenze, restano aperte altre questioni di ordine pratico relative all’applicazione del meccanismo della litispendenza, le quali non sembrano essere state risolte dalla proposta di modifica del regolamento Bruxelles II bis del 2016.
407 Ibidem, pt. 76, 77, 79, 80.
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Innanzitutto si pone un problema relativo alla comunicazione dei giudici: sarebbe infatti necessario che il giudice adito in seconda istanza fosse informato delle decisioni del primo giudice, sia nell’ipotesi in cui accetti la giurisdizione, che in quella in cui la declini. Di conseguenza sarebbe stato auspicabile, in sede di revisione del regolamento, prevedere un vero e proprio obbligo di comunicazione in capo al giudice oppure in capo ai legali delle parti409.
In seconda istanza, si sottolinea che l’art. 19, se da un lato consente di evitare conflitti di giudicati che riguardino lo stesso minore, dall’altro, non è idoneo a realizzare alcun coordinamento tra giudicati relativi a minori che appartengono alla medesima famiglia. Motivo per cui, nella pratica, può succedere che le relazioni tra genitori e figli all’interno di un medesimo nucleo familiare siano regolate da provvedimenti emessi da giudici di Stati differenti e abbiano tra di loro contenuti diversi; cosa che non dovrebbe avvenire in uno spazio giudiziario integrato quale è quello europeo410.
Avendo affrontato il tema della litispendenza, occorre fare qualche osservazione in riferimento alla questione della connessione che - come emerge dalla rubrica dell’art. 19 del regolamento Bruxelles II bis - rientra sotto l’alveo della disposizione. L’ipotesi della connessione si realizza quando le cause, pur avendo oggetto e titolo differente, riguardano lo stesso minore.
Non si parla di connessione in senso stretto, invece, quando contestualmente alla presentazione di una domanda relativa alla separazione personale dei coniugi, divorzio o annullamento del matrimonio, venga depositata una domanda in materia di responsabilità genitoriale ed ambedue non si riferiscano in modo puntuale alla persona o ai beni del minore. Nella situazione appena descritta sarebbe, infatti, più corretto parlare di proroga della competenza ai sensi dell’art. 12 del regolamento Bruxelles.
In quest’ultima ipotesi, come si è avuto modo di osservare nel paragrafo 4.1 del corrente capitolo, non essendo presenti nel regolamento previsioni che regolino le ipotesi di contestuale proposizione di domande matrimoniali e domande riguardanti i figli, il giudice deve valutare, caso per caso, se sia consentito cumulare davanti allo stesso, per ragioni di connessione, domande aventi titolo di giurisdizioni differenti, o se il giudizio
409 Si veda in tal senso P. MANKOWSKI, Art 19, op. cit., pagg. 202 ss.
410 L. CARPANETO, Giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale, cit., pag. 951. L’autrice porta,
come esempio, l’ipotesi di due controversie in materia di responsabilità genitoriale che riguardano due fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare: quella relativa al primo bambino è promossa dalla madre in uno Stato membro e si conclude con un provvedimento in favore di quest’ultima; la seconda, relativa al secondo bambino, è promossa in un altro Stato membro dal padre, e si conclude con un provvedimento favore di quest’ultimo.
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relativo alla crisi familiare debba necessariamente segmentarsi davanti a giudici di Stati membri differenti411.
Quindi si avrà connessione in senso stretto solo quando entrambe le domande, pur avendo titoli di giurisdizione differente, si riferiscano allo stesso minore o agli stessi beni del minore.
Ad ogni modo, in entrambe le ipotesi di connessione, l’effetto sulla giurisdizione è lo stesso: è il giudice preventivamente adito ad avere la competenza, sia sulla domanda principale, che su quella connessa; ciò alla condizione, che comunque, ricorrano i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento. Pertanto, nelle ipotesi di connessione, analogamente a quanto avviene nelle ipotesi di litispendenza, una volta accertata da parte del giudice preventivamente adito la propria competenza, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo, il quale acquisisce competenza su entrambe le cause connesse412.
Tale soluzione, che è desumibile dal combinato disposto dell’artt. 12 e 19 del regolamento, ha la funzione di realizzare un simultaneus processus, ove possibile, tra le cause matrimoniali e quelle relative alla responsabilità genitoriale.
È da dire che quest’ultimo percorso risulta fortemente auspicabile, in quanto la segmentazione delle giurisdizioni in materia familiare comporta una moltiplicazione delle attività processuali rispetto alla prova delle stesse circostanze, con conseguenti portati negativi in termini di economia processuale, oltre che di ragionevole durata dei procedimenti413.
Diversa dai casi di connessione tra domande è l’ipotesi di domande accessorie, quali, ad esempio, quelle in materia di obbligazioni alimentari.
In queste situazioni, sebbene il regolamento escluda dal suo campo di applicazione ai sensi dell’art. 1 par. 3 lett. e) le domande relative alle obbligazioni alimentari, le stesse, essendo considerate, appunto, accessorie rispetto alla causa in materia di responsabilità genitoriale, possono essere trattate dal giudice competente per quest’ultima. Infatti, ad avviso della Corte di Lussemburgo, il giudice competente in materia di responsabilità genitoriale è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco e fissare l’effettivo importo dell’obbligazione alimentare, in ragione delle spese di mantenimento ed educazione, modulandolo in base quanto stabilito in materia di affidamento (esclusivo o condiviso) e diritto di visita, nonché agli altri elementi fattuali
411 A. RANDAZZO, Domande di separazione o divorzio e domande riguardanti i figli, cit., pagg. 769, 770. 412 R. BARATTA, Il regolamento comunitario sul diritto internazionale privato della famiglia, cit., pag.181. 413 A. RANDAZZO, Domande di separazione o divorzio e domande riguardanti i figli, cit., pag. 722.
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posti al suo esame414. Tale competenza per le domande accessorie deriva, fra l’altro, da
quanto previsto dal Regolamento CE n. 4/2009 in materia di alimenti, il quale cercando di realizzare un coordinamento con il regolamento Bruxelles II bis, consente all’art. 3 lett. d l’attrazione della domanda accessoria nel foro competente a conoscere la domanda principale sulla responsabilità genitoriale415.