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Modelli estensivi all’interno di leggi ad hoc dedicate alle vio-

L’esempio più interessante e strutturato di adozione di un modello estensivo è quello utilizzato dal Guatemala nel 2008, che è stato poi seguito da El Salvador nel 2010 e Nicaragua nel 2012, oltre ad altre realtà centroamericane come Honduras e Panama67.

In Guatemala il reato di femicidio è stato introdotto nell’ordinamen- to giuridico attraverso la Ley contra el Femicidio y otras formas de Vio-

lencia contra la Mujer, nel maggio 200868.

Affrontando l’analisi della fattispecie, va tenuto presente che il Gua- temala soffre ancora i segni del conflitto che lo ha tormentato per più di trent’anni. Malgrado ne siano trascorsi più di venti dagli accordi di pace del 1996, il Paese paga ancora un alto costo in termini umani, materiali, istituzionali e morali a quella sua triste pagina di storia69.

In linea con quanto accade a molti suoi vicini – con l’esclusione non casuale proprio di Costa Rica, Belize e Panama – il Guatemala dopo aver sofferto un conflitto armato nel recente passato vive un presente fatto di bassissimo livello negli indici di sviluppo umano, alto tasso di violenza con facile accesso alle armi e forte presenza di bande giovanili (le c.d. maras), oltre a un tasso altissimo di disuguaglianza di genere70.

Le istituzioni guatemalteche sono estremamente fragili, al punto da non riuscire ad assicurare nemmeno gli standard di servizio minimi nel settore della giustizia. La Comisión internacional contra la impunidad

67 Ricca di informazioni rispetto alla legislazione dei Paesi Centroamericani, altri-

menti non disponibili per il lettore italiano, è la tesi di laurea: M. DEI CAS, Le fattispe-

cie penali in tema di femminicidio nei Paesi dell’America Latina, 2014/201, inedita ma

consultabile sul sito: http://www5.unitn.it/Biblioteca/it/Web/Tesi.

68 Contrariamente a quanto accaduto in Cile e Costa Rica, l’iter parlamentare è stato

brevissimo (pochi mesi). Il testo, approvato tramite il Decreto n. 22-2008 del Congreso

de la República de Guatemala, è disponibile al link: http://www.oas.org/dil/esp/Ley_ contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf.

69 La Corte Interamericana per i Diritti umani, Sentenza Masacre de la villa Plan de

Sánchez vs Guatemala, 29 aprile 2004 ha riconosciuto che la popolazione maya fu og-

getto di genocidio.

70 Come costantemente confermano i dati del world economic forum: www.weforum

IL REATO DI FEMMINICIDIO. ANALISI DEI PRINCIPALI MODELLI VIGENTI

137 en Guatemala – creata nel 2006/2007 grazie a un accordo tra le autorità locali e l’ONU – ha certificato che, ancora nel 2010, il tasso di impunità degli omicidi nel Paese superava il 99%! Anche se da allora si è regi- strato un certo miglioramento il tasso sarebbe oggi ancora superiore al 70% e la riduzione non coinvolgerebbe le vittime femminili71.

È un inutile esercizio di stile chiedersi perciò se, in uno Stato che sopravvive da anni sull’orlo del collasso istituzionale, la normativa con- tro il femminicidio di per sé abbia modificato la situazione sul terreno72.

Essa, tuttavia, ha un importante valore comparatistico poiché le de- putate che presentarono il progetto, non solo lavorarono in stretto con- tatto con la società civile nazionale, ma, negli anni precedenti alla pre- sentazione del progetto, parteciparono con colleghe messicane e spa- gnole a diversi forum internazionali in seno ai quali nacque la proposta di legiferare73.

L’art. 6 della Ley contra el Femicidio così dispone:

Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones de- siguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una rela- ción de pareja o de intimidad con la víctima.

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad o compañerismo o relación laboral. c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra

de la víctima.

71 Mi rifaccio qui a diverse fonti indipendenti citate da: P. T

OLEDO VÁSQUEZ, Femi-

cidio/Feminicidio, cit., 229 e 238-239.

72 Che la situazione sul “terreno” dell’amministrazione della giustizia sia complessa

in molti luoghi dell’America Latina è testimoniato anche da questo dettagliato studio dedicato al grado di comprensibilità e di effettiva comprensione delle pronunce dei giu- dici di famiglia nelle zone più svantaggiate di Lima: F. ARIAS SCHREIBER BARBA, I. OR- TIZ SÁNCHEZ, A. PEÑA JUMPA, El lenguaje de los jueces en el Distrito Judicial de Lima

Sur: una investigación exploratoria sobre el lenguaje en procesos judiciales de familia,

in Revista de Estudios de la Justicia, 26, 2017, 1-74.

73 M. L

AGARDE, Segundo informe de trabajo. Por la vida y la libertad de las muje-

res, Grupo parlamentario del PRD, Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 2006,

CAPITOLO IV

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier ti- po.

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instin- tos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.

f. Por misoginia.

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víc- tima.

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación con- templadas en el artículo 132 del Código penal.

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de pri- sión de veinticinco a cincuenta años y no podrá concedérsele la reduc- ción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la co- misión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva74.

Anche nel caso guatemalteco la pena privativa della libertà stabilita per il femicidio è la medesima del parricidio e del asesinato (artt. 131 e 132 c.p.gua.). Ciononostante, nel caso della repubblica centroamerica- na, il collegamento con queste due fattispecie è più debole rispetto a quanto visto per Costa Rica e Cile, dacché la condotta femminicida evidenzia elementi propri di un certo spessore, che vanno ben al di là del sesso della vittima.

74 «Femicidio: I. Commette il reato di femicidio chi, nel contesto delle diseguali re-

lazioni di potere tra uomini e donne, uccide una donna, a causa della sua condizione di donna, avvalendosi di qualsiasi delle seguenti circostanze: a. Aver preteso, infruttuosa- mente, stabilire o ristabilire una relazione di coppia o di intimità con la vittima. b. Ave- re, all’epoca in cui si perpetra il fatto, o aver avuto con la vittima relazioni familiari, co- niugali, di convivenza, di intimità o di fidanzamento, amicizia o fraternità o relazioni di lavoro. c. Come risultato della reiterata azione di violenza ai danni della vittima. d. Co- me risultato di riti collettivi usando o no armi di qualsiasi tipo. e. Con disprezzo del cor- po della vittima, per soddisfare istinti sessuali o commettendo atti di mutilazione geni- tale o qualsiasi altro tipo di mutilazione. f. Per misoginia. g. Quando il fatto si realizzi in presenza delle figlie o dei figli della vittima. h. In presenza di qualsiasi circostanza qualificativa tra quelle indicate nell’articolo 132 del Codice penale. II. La persona re- sponsabile di questo reato sarà punita con pena di prigione da venticinque a cinquanta anni e non le si potrà concedere riduzione di pena per nessun motivo. Le persone pro- cessate per la commissione di questo reato non potranno godere di nessuna misura so- stitutiva».

IL REATO DI FEMMINICIDIO. ANALISI DEI PRINCIPALI MODELLI VIGENTI

139 L’impressione è che, in effetti, siano stati utilizzati gli stessi limiti edittali in ossequio a un’idea di uguaglianza formale nella protezione del bene “vita” per l’uccisione dell’uomo e della donna.

Ciononostante, più di un elemento rompe la neutralità rispetto al ge- nere.

In primo luogo, i condannati per femicidio hanno limitazioni nelle possibilità di accesso ai benefici penitenziari e, in secondo luogo – seb- bene molte delle lettere in cui è suddiviso l’articolo 6 coincidano con tipologie di asesinato in base all’art 132 c.p.gua. –, è pur vero, per esempio, che la misandria non è un’aggravante dell’omicidio.

In terzo luogo, sul piano comparatistico la disposizione guatemalte- ca è quella che con maggiore spregiudicatezza si propone di trasferire in una norma giuridica con effetti penali la formula sociologica di Dia- na Russell.

Affermare esplicitamente che la fattispecie di femminicidio punisce omicidi la cui vittima è una donna “per il fatto di essere tale” è qualcosa che non ha un risvolto tecnico-giuridico immediato. La parola “per”, in questo contesto, potrebbe suggerire al penalista di rifarsi al concetto di movente del delitto75.

L’analisi effettuata sulla disciplina costaricana e cilena permette di scartare senza dubbio quest’ipotesi, poiché in quelle legislazioni ciò che emerge è il dato puramente oggettivo della relazione di matrimonio o convivenza (presente o passata) tra autore e vittima, oltre al sesso di quest’ultima, non certo il movente del gesto criminale.

D’altro canto, in alcune circostanze, come nella lettera f) la norma guatemalteca prende, invece, in debita considerazione il movente76.

Ma c’è dell’altro. Tutto l’art. 6 è imperniato su una reale presa di coscienza del fenomeno che si pretende contrastare. Per questo, le paro-

75 E questa è la falsa pista che, purtroppo, ha percorso in alcuni passaggi il già citato

lavoro: P. COCO, op. cit., 82-83 e 257, ben costruito invece per quanto concerne la parte storica nel contesto italiano.

76 Tema sovente negletto dalla penalistica, non solo italiana e lasciato allo studio

della criminologia. Di riferimento, ancora oggi, l’opera di: A. MALINVERNI, Scopo e

movente nel diritto penale, Torino, 1955; la cui eredità ben è stata raccolta da un lavoro

che, comunque, risale anch’esso a più di quindici anni fa: P. VENEZIANI, Motivi e col-

CAPITOLO IV

le «per la sua condizione di donna», utilizzate nel primo comma non possono avere una corretta interpretazione se decontestualizzate rispetto all’incipit della norma. Questa pretende, nel suo complesso, che la con- dotta si manifesti all’interno di relazioni disuguali di potere tra uomo e donna77, non essendo di per sé sufficiente che si verifichi una o più cir- costanze tra quelle indicate nelle lettere da a) a f).

Così, in Guatemala, non sarebbe femicidio l’uccisione di una donna in presenza dei suoi figli (lettera g)) se l’azione non avesse luogo nel contesto di una relazione di potere diseguale tra uomo e donna.

Approfondendo e concretizzando l’esempio, si pensi al caso di due rapinatori che da una motocicletta minacciano con una pistola una fa- miglia che viaggia in un taxi. Di fronte alla resistenza della donna, che non vuole lasciare la borsa, uno dei malviventi spara uccidendola in- nanzi ai suoi figli. Non manifestandosi, in questo caso, una disuguale relazione di potere basata sul genere, l’azione criminale non sarà ritenuta

femicidio. Lo stesso accadrebbe, invero, anche in Cile, dove la condotta

sarebbe punita come robo con homicidio (ex art. 433 N° 1 c.p.ch.)78. D’altro canto, si possono offrire degli esempi in base ai quali si pu- nirebbe per femicidio in Cile e non in Guatemala. È il caso della coppia di lesbiche conviventi79. Riferendosi a diseguali relazioni di potere tra uomini e donne, l’art. 6 del Decreto 22/2008 esclude esplicitamente la possibilità che, se vittima ed autore/autrice sono dello stesso sesso, que- st’ultimo/a possa rispondere del reato in questione.

Un terzo esempio offre indicazioni, all’inverso, circa le situazioni punite in base alla legislazione guatemalteca ed escluse dallo spazio punitivo del femicidio in Cile. Si tratta del fidanzamento, vale a dire il

77 Anche se va segnalata la tautologia in cui cade, in certa misura, il legislatore,

quando all’art. 3 lett. g) della stessa legge propone questa definizione: «Relaciones de poder: Manifestaciones de control o dominio que conducen a la sumisión de la mujer y la discriminación en su contra». Critica al riguardo anche: P. TOLEDO VÁSQUEZ, Femi-

cidio/Feminicidio, cit., 232.

78 Cfr. G. O

LIVER CALDERÓN, Delitos contra la propiedad, Santiago, 2013, 303- 320; e L. RODRÍGUEZ COLLAO, Robo con homicidio, in Revista de Estudios de la Justi-

cia, 11, 2009, 131-151.

IL REATO DI FEMMINICIDIO. ANALISI DEI PRINCIPALI MODELLI VIGENTI

141 caso in cui tra uomo e donna sussisteva una relazione sentimentale, ma non c’era e non c’era mai stata convivenza80.

L’applicazione della norma da parte dei tribunali va tenuta in consi- derazione, ma senza dimenticare che alla segnalata inefficienza del si- stema giudiziario guatemalteco si sommano da un lato la scarsa forma- zione specifica del personale (cui si è cercato di far fronte istituendo tribunali specializzati dedicati alla violenza contro le donne) e dall’al- tro, come si è segnalato per gli altri Paesi, le resistenze di ampi settori del potere giudiziario.

Non sorprende allora che non si sia formata sinora una giurispru- denza81 chiara nell’interpretazione del primo comma dell’art. 6.

Infatti, la quasi totalità delle pronunce riguarda femminicidi intimi, cosa che tende a produrre confusione tra la definizione generale di tutta la fattispecie (le «diseguali relazioni di potere») e quanto previsto dalla lettera c)82. D’altro canto, anche sussistendo le circostanze richieste dal- la legge, in presenza di femminicidi non intimi vengono sovente conte- state le norme contenute nel codice penale per l’omicidio semplice e per l’assassinio83.

La tendenza generale è nel senso di considerare accreditato il fem- minicidio quando, nel caso di uccisione di una donna, concorre una del- le circostanze previste dalle lettere da a) ad h) dell’art. 6 e null’altro.

80 L’importante silenzio normativo, già segnalato nel paragrafo dedicato al Cile,

non si deve a una dimenticanza, ma a una precisa volontà politica, come segnala la senatrice (allora deputata): A. MUÑOZ D’ALBORA, El proyecto de ley para la tipifica-

ción del femicidio en Chile y estado actual del debate parlamentario, in RED CHILENA CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL (a cura di), Tipificación del femicidio en Chi-

le: un debate abierto, Santiago de Chile, 2009, 36 e 39 (http://www.nomasviolenciacon tramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/Tipificar-el-femicidio-un-debate-abierto.pdf).

81 Informazioni ufficiali sulla normativa e la giurisprudenza guatemalteche sono di-

sponibili al link: http://www.oj.gob.gt/index.php/publicaciones-oj/leyes-y-resoluciones.

82 Lo segnala anche: P. T

OLEDO VÁSQUEZ, Femicidio/Feminicidio, cit., 233-235.

83 Cfr. ad esempio Sentenza C-295-2009 Of. III Tribunal de Sentencia Penal, San

Benito, Departamento de Peten, 4 giugno 2010. Cfr. F. ORTIZ, Femicidio. Vacíos y

deficiencias para una aplicación efectiva de la legislación, in AA.VV., Atti del Con-

gresso: Políticas públicas y estrategias para la prevención de la violencia contra la mujer, Lima 10 dicembre 2010, 5 (http://www.mimp.gob.pe/files/programas_naciona les/pncvfs/logros/femicidio_vacios_deficiencias_aplicacion_efectiva_legislacion.pdf).

CAPITOLO IV

Ciò ha spinto Toledo ad affermare che l’inserimento di questi ele- menti di contesto all’interno della fattispecie penale non era necessario, malgrado essi descrivano il fenomeno in senso ampio e siano i fattori che hanno motivato la decisione legislativa di sanzionare questi reati in modo speciale e separato84.

Il lavoro dei giudici è reso complesso anche dalla norma stessa, che abbonda di imperfezioni. Alcune delle circostanze previste nell’art. 6, per esempio, non hanno una relazione stretta con fattori di genere – come il fatto che l’illecito sia commesso in presenza di una qualsiasi delle circostanze di asesinato (lett. h)) – cosa che rende assai difficile qualificare la condotta come femicidio o come asesinato85.

In generale, al di là delle imperfezioni e del difficile contesto, la le- gislazione guatemalteca si caratterizza comunque, a differenza della cilena e della costaricana, per una maggiore capacità di tutelare il bene giuridico “vita” della donna nella sua dimensione di individuo, senza prendere necessariamente in considerazione un vincolo giuridico o fat- tuale che la unisce all’autore del reato.

Il Decreto 22 del 2008, inoltre, asseconda le istanze sociologiche e antropologiche che hanno promosso il dibattito sul femminicidio, giun- gendo ad attraversare il Rubicone e rompere il vincolo – sacro a tutti i penalisti occidentali dall’Illuminismo ai giorni nostri – del principio di uguaglianza formale della legge tra gli individui.

La situazione sociale e politica del Guatemala è talmente grave che un’obiezione che faccia leva sull’incomparabilità con il contesto italia- no ed europeo avrebbe gioco fin troppo facile. Ciò, tuttavia, non rende meno significativa la scelta, diretta a fronteggiare i seri problemi di di- suguaglianza materiale fra i sessi, che spinse quel legislatore a rompere il principio di uguaglianza formale tra uomini e donne anche nel settore del diritto penale, che, in Italia, si considera ancora sottratto ai venti

84 P. T

OLEDO VÁSQUEZ, Femicidio/Feminicidio, cit., 235.

85 Non è stata (a mio giudizio erroneamente) qualificata come asesinato, ma come

femicidio, l’uccisione di una donna da parte di uno sconosciuto che le sparò alle spalle

su un autobus, poiché dalle modalità dell’azione il giudice ha dedotto la misoginia del- l’autore e il suo operare in contesto di diseguali relazioni di potere; Sentenza C-305- 2008 Of. IV Juzgado Segundo de Adolescentes en conflicto con la ley penal, Guatema- la, 21 gennaio 2009.

IL REATO DI FEMMINICIDIO. ANALISI DEI PRINCIPALI MODELLI VIGENTI

143 che, da decenni ormai, spirano dal diritto del lavoro e dal diritto costi- tuzionale.

D’altra parte, non si potrà continuare ancora a lungo di dare scarso credito alle correnti del femminismo radicale che ho descritto nel se- condo capitolo86. Affermare che per secoli vi è stato un monopolio del genere maschile nella produzione delle leggi, e che queste sovente ve- dono e trattano le donne come se fossero uomini87, senza considerare adeguatamente il superiore concetto di persona, può offrire davvero un punto di vista differente su alcune conquiste dell’Illuminismo.

Per quanto, però, questi siano fatti e non opinioni, il diverso punto di vista cui mi riferisco si aprirà soltanto a coloro che siano disposti a met- tere in discussione i propri pregiudizi di genere. Molti infatti, oggi, con- siderano il femminismo un movimento ormai defunto e lo collegano semplicemente al fermento sociale degli anni ’70 oppure, peggio anco- ra, si adeguano a quella sorta di negazionismo strisciante, secondo cui nel XXI secolo non solo le donne avrebbero ormai raggiunto l’ugua- glianza, ma avrebbero ridotto ed annichilito il “giusto” ruolo degli uo- mini nella società occidentale.

Ebbene, costoro, arroccandosi – nella maggior parte dei casi proba- bilmente in modo inconsapevole – su posizioni antistoriche rischiano di non essere in grado di leggere le dinamiche del cambiamento sociale e politico in atto.

Ribadisco: non considero quello guatemalteco un modello da segui- re, ma l’esperienza di questo come di altri Paesi centroamericani, può essere per la dottrina penale non solo italiana un’occasione (tra altre possibili) per prendere coscienza dei propri errori e della ristretta pro- spettiva con cui finora ha considerato il tema del genere. Essa potrebbe

86 Tra le opere che in quelle pagine non ho citato, ma che meritano comunque gran-

de considerazione: C. MACKINNON, Hacia una teoría feminista del Estado (trad. allo spagnolo di E. Martín), Madrid, 1995, in particolare 391-423.

87 Quando non le trattano peggio, come accade tuttora non solo in America Latina,

ma anche in varie parti d’Europa: la Sentenza CEDU, 26 marzo 2013, caso Valiuliene

vs Lituania (con nota di: C. PARODI, La Corte di Strasburgo alle prese con la repres-

sione penale della violenza sulle donne, in www.penalecontemporaneo.it, 2013) ha

riconosciuto una responsabilità statale molto grave nella sottoprotezione delle donne di fronte alla violenza maschile.

CAPITOLO IV

così offrire il proprio apporto per facilitare ed indirizzare adeguatamen- te il progresso sociale88, invece di porsi, nei fatti, come postazione per la difesa dello status quo.

La penalistica italiana ha, come noto, stretti contatti con quella spa- gnola e non c’è accademico che non ricordi, tornando con la mente a dieci anni or sono, le perplessità con cui numerosi colleghi iberici89 avevano accolto l’adozione della Ley Orgánica 1/2004 (Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género). Malgrado non con-

tenesse una fattispecie ad hoc per il femminicidio, la legge introdusse delle modifiche al codice penale rendendo possibili differenze sanzio- natorie tra donne e uomini per i reati di lesioni, maltrattamenti, minacce