territoriale e di sottomissione a Firenze
4. La guerra civile pistoiese del 1499-1502: la crisi del sistema di potere mediceo e i nuovi assetti politici dell’oligarchia fiorentina
4.1 La fine del monopolio laurenziano del patronato territoriale: il ceto dirigente pistoiese e le strategie delle nuove élites fiorentine
Il modello di potere con cui i Medici e in special modo il Magnifico erano riusciti a imporre un solido equilibrio politico in gran parte delle comunità soggette del dominio territoriale fiorentino, attraverso il sostanziale monopolio del patronato locale, subì un grave colpo dopo la morte di Lorenzo (1492) e cominciò a vacillare pesantemente in seguito alla cacciata e all’esilio di Piero de’ Medici (novembre 1494). Pistoia, che aveva beneficiato della ‘pax laurenziana’ in modo particolare, avendo modo di mettere un freno agli antagonismi locali e al duro conflitto politico tra le fazioni cittadine, si trovò proiettata, in seguito al crollo del regime mediceo, in una situazione altamente instabile. Le debolezza interna del regime e la fragilità degli apparati istituzionali, rimasti per troppo tempo in secondo piano rispetto ai canali non ufficiali di gestione del potere (patronati e clientele)1, precipitarono Pistoia in una emergenza politica costituita da un vero e proprio vuoto di potere, che altro non era che l’altra faccia della medaglia del monopolio patronale di stampo mediceo e laurenziano che aveva retto la città per un quarantennio2.
Nel volgere di appena quattro anni, il crollo del sistema di potere imposto dai Medici in Pistoia, che aveva sì riportato in città un certo equilibrio al prezzo, però, di un processo di ulteriore erosione istituzionale3, dimostrò che gli antichi e mai sopiti odi di fazione erano ancora capaci di risvegliarsi ed alimentare un nuovo, violento conflitto
1
Cfr. supra, cap. 2, par. 2.5, pp. 96-98.
2
«Per Pistoia la concentrazione totale del potere nelle mani di un solo uomo rese la città totalmente dipendente dalla volontà di quello. Con la morte di Lorenzo nel 1492, emersero le debolezze proprie del regime, a cui la diversa personalità di Piero non poteva far fronte, come dimostrarono i fatti che seguirono la discesa di Carlo VIII in Italia. […] Nel vuoto di potere che seguì l’esilio di Piero nel 1494, Pistoia precipitò ben presto in una cruentissima lotta di fazioni, solo in parte causata dalla contestata elezione dello spedalingo di San Gregorio», F. Neri, Società ed istituzioni cit., p. 62.
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politico per il controllo del governo cittadino. L’inserimento delle nuove strategie clientelari del ceto dirigente fiorentino post 1494 nelle dinamiche politiche e di fazione dell’aristocrazia pistoiese, alla ricerca di nuovi legami e nuovi equilibri con cui legittimare la propria ascesa politica e imporre un sistema di gestione e controllo del territorio alternativo a quello mediceo, non fece altro che incrudelire le tensioni e aggravare ulteriormente la situazione. Ma procediamo con ordine e diamo uno sguardo alle più immediate conseguenze che il crollo del regime mediceo sortì nel complesso microcosmo politico pistoiese.
Già intorno alla fine del novembre 1494 si risvegliarono in Pistoia le componenti antimedicee: i Consigli cittadini deliberarono di rimuovere dal palazzo pubblico le insegne e le armi dei «privati cittadini»4 e di inserire al loro posto un grande emblema della città di Pistoia. Inoltre, secondo quanto riportato dal cronista pistoiese Francesco Ricciardi5, furono allontanati dalla città alcuni ufficiali di sicura fede medicea. Due anni più tardi, tra l’ottobre e il novembre 1496, venivano siglati nuovi Capitoli di soggezione con la dominante6, volti a garantire al patriziato pistoiese ampi margini di autonomia rispetto alle direttive delle autorità centrali fiorentine7. La volontà politica dell’oligarchia ottimatizia, ora al governo della repubblica fiorentina, si dimostrava incline a premiare il popolo pistoiese, da sempre esempio di fedeltà e obbedienza8, concedendo alcuni privilegi e accordando particolari esenzioni fiscali. Con un’abile mossa politica le nuove élites fiorentine cercavano di guadagnare il consenso delle aristocrazie pistoiesi, tornando a rinegoziare su nuove e più vantaggiose basi i vincoli di soggezione che legavano la città alla dominante.
4
Cfr. ASPt, Comune, Provvisioni, 50, c. 60v, delibera consiliare del 28 novembre 1494.
5
Cfr. Ricordi storici di Francesco Ricciardi cit., p. 56.
6
Cfr. ASF, Provvisioni, registri, 187, cc. 74v-76v, 31 ottobre 1496, copia in ASF, Statuti delle comunità
autonome e soggette, 598, cc. 2r- 6v. Cfr. ivi, cc. 7r-8v, provvisioni e Capitoli del 3 novembre 1496. 7
F. Neri, Società ed istituzioni cit., pp. 62-63.
8
Nel proemio della provvisione veniva specificato che i Signori si apprestavano a sancire la concessione di importanti privilegi, tenendo presente «quanto sia da stimare la fede et benivolentia di chi si porta bene verso la nostra Republica et maxime di quelli e’ quali continuamente et ne’ tempi prosperi et adversi hanno dimostro vera obedientia et fedele amore inverso e’ loro superiori: et quanto sia conveniente et honesto dare cagione a tucti quelli del nostro dominio di perseverare nella loro buona et laudabile dispositione, et cognoscendo fra tucti li altri nostri servidori [sott. nel testo] la città di Pistoia et suoi cittadini essere di quelli che meritatamente sono da essere chiamati fedeli: perché dal 1401 in qua che dicta città [sott. nel testo] liberamente venne alla intera devotione della republica fiorentina, sempre sono stati amorevoli et obedientissimi della nostra Signoria, et volendo quelli come buoni et fedeli servidori [sott. nel testo] et dilecti figliuoli, mossi da paterno amore, in qualche parte per grazia remunerare et alle loro petitioni amorevolmente satisfare», ASF, Statuti delle comunità autonome e soggette, 598, c. 2v.
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Furono così confermate e rinnovate le condizioni, stabilite per la prima volta nell’aprile del 1402, secondo le quali i proventi delle gabelle e delle entrate della città di Pistoia sarebbero spettate alla comunità stessa in cambio del pagamento, al Monte del comune di Firenze, di alcune somme necessarie a coprire le spese annuali per gli stipendi dei rettori e ufficiali fiorentini e per il mantenimento delle milizie che presidiavano il territorio9. Nello specifico: 5.000 fiorini di suggello come tassa per le lance; 12.000 lire per le fanterie e i soldati; 1.189 fiorini di suggello per la guardia delle rocche e delle fortezze; 54 fiorini per la guardia della rocca di Larciano; 6.000 lire per il salario del capitano di custodia (3.000 per ciascun capitano in carica per sei mesi) e 4.800 lire per quello del podestà (2.400 per ciascun podestà); 2.807 lire per il capitano della Montagna; 1.080 lire per il podestà di Larciano; 1.000 lire per il podestà di Montale e Agliana e 850 per quello di Tizzana10. Molto favorevole alle attività manifatturiere locali e ai commerci dei prodotti pistoiesi entro e oltre i confini del dominio territoriale fiorentino, risultava la misura volta a imporre sul movimento di tali merci soltanto una gabella di dieci soldi per soma11.
Veniva inoltre espressamente vietato, a coloro i quali non fossero cittadini pistoiesi o abitanti del contado e del distretto, di poter acquistare beni immobili (ad eccezione di case) posti in territorio pistoiese12, intendendosi ricompresi in tale divieto anche tutti i cittadini fiorentini. D’altra parte, si proibiva anche a tutti i pistoiesi di poter acquistare beni immobili nel contado o distretto di Firenze, se non nel modo e nella forma in cui ciò era concesso ai fiorentini13. Ma i provvedimenti realmente fondamentali e qualificanti delle strategie e delle modalità del nuovo indirizzo politico, impresso dall’oligarchia fiorentina post 1494 alle relazioni con il popolo pistoiese, non poterono che riguardare direttamente quella che venne rubricata come: «Liberatione pe’ delicti
9 Ivi, cc. 2v-3r. 10 Ivi, c. 3r. 11
Gli abitanti della città, contado e distretto di Pistoia avrebbero potuto «portare o far portare fuori del territorio fiorentino ogni et qualunque mercantia, robe o arnesi, le quali si facessino o nascessimo o lavorassimo in dicti luoghi o alcuno di quelli, et passare per tutti e’ luoghi et Iurisdictione et dominio del comune di Firenze pagando solamente soldi x di quattrini neri per ogni soma di qualunque ragione, et non altro quanto dicono si pagha pe’ fiorentini delle robe che passano in su quello di Pistoia», ivi, c. 3v.
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«Anchora che nessuno el quale non sia cittadino Pistolese o familiarmente habitante nella città, contado o distrecto di Pistoia possa per alcuno modo o per alcuna via o titolo per l’advenire acquistare o comperare da alcuno pistolese del contado o distrecto di Pistoia, o ecclesiasticho o luogho piatoso alcuno bene immobile nella città, contado o distrecto predecti: excepto case, intendendo così pe’ cittadini fiorentini come per qualunque altro», ivi, c. 4r.
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commessi per cagione di stato non conosciuti»14. Il Capitolo ottavo asseriva perciò, in modo esplicito, che tutti quei crimini e delitti «per conto di stato» ancora ingiudicati, di cui potevano essere stati accusati gli abitanti di Pistoia fino al 9 novembre 1494 (data della cacciata di Piero de’ Medici da Firenze), dovevano essere considerati totalmente rimessi e condonati15.
Oltre a questo provvedimento, con cui gli esponenti del nuovo reggimento fiorentino venivano di fatto a marcare una netta discontinuità nei confronti del passato regime mediceo, l’intera comunità pistoiese poté beneficiare di una particolare condizione di autonomia sancita da quanto previsto nel Capitolo successivo: tutte quelle provvisioni o leggi del comune di Firenze che non avessero espressamente menzionato la città di Pistoia, non avrebbero di fatto avuto alcun valore per i cittadini pistoiesi o per gli abitanti del contado e del distretto di Pistoia16. Questo riconoscimento diretto di una sorta di condizione ‘speciale’ o di una particolare ‘unicità’ della città di Pistoia17
, rispetto a tutte le altre città soggette del dominio territoriale, doveva senz’altro rappresentare una situazione molto vantaggiosa per l’intera comunità.
Nonostante fosse ribadito, in chiusura di questi Capitoli, che la città di Firenze avrebbe comunque mantenuto su Pistoia le sue ovvie e consuete autorità e preminenze18, era evidente lo sforzo profuso dal nuovo ceto dirigente fiorentino per istituire con il patriziato pistoiese un rapporto privilegiato, teso ad indebolire i vincoli di ascendenza medicea e a creare nuovi legami, tanto sul piano della legittimazione e della
14
Ivi, c. 5v.
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«Che per virtù del presente capitolo s’intenda essere et sia perdonato et rimesso a qualunque della città, contado o distrecto di Pistoia ogni et qualunque delicto in qualunque modo commesso innanzi a dì 9 del mese di Novembre 1494 per cagione di stato o per alcuna cosa allo stato in alcuno modo appartenente; intendendo solamente di quelli contro a’ quali insino a qui non fusse seguita condennagione o data sententia alcuna», ibid., c. 5v.
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Capitolo n. 9, «La comunità di Pistoia non sia compresa nelle provisioni generali del comune di Firenze»: non possa valere per gli abitanti della città, contado e distretto di Pistoia qualunque legge del comune di Firenze, «la quale in genere comprendessi o tochassi li huomini della iurisdictione fiorentina, se particularmente non sarà stata facta spetiale et expressa menctione di dicta città, contado o distrecto di Pistoia, o huomini et persone di quelli, et ciò che altrimenti si facessi non vaglia», ibid., c. 5v.
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Una condizione, questa, che si inscriveva, in parte, nella effettiva peculiarità della storia delle relazioni tra Firenze e Pistoia, e che contribuiva poi ad alimentare quel ‘mito’ tutto pistoiese (che aveva evidentemente una certa rispondenza con la realtà degli eventi) di ‘città foederata’ e di ‘socia nobilis’ della dominante, cfr. cap. 2, par. 2.4, pp. 86-87.
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«[…] la dicta città di Firenze si resti et intendesi essere et sia in quello termine, auctorità, iurisdictione et preheminentia quanto alla città, contado et distrecto di Pistoia et qualunque huomini et persone di quella et quelli, nella quale è al presente o le quali insino a qui ha in alcuno modo acquistate», ASF,
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negoziazione politica ufficiale, quanto su quello informale ed extraistituzionale delle clientele e degli interessi personali.
I Capitoli approvati e sottoscritti il 3 novembre 149619 estendevano le ampie autonomie politico-economiche concesse in precedenza, andando a garantire al popolo pistoiese anche una serie di importanti tutele giuridiche e fiscali. Gli abitanti della città, contado e distretto di Pistoia avrebbero potuto essere giudicati o condannati, a causa di reati concernenti i danni arrecati alla proprietà in territorio pistoiese (‘danni dati’), solo ed unicamente dagli ufficiali pertinenti (capitano, podestà, rettori del contado e distretto), nella cui giurisdizione fossero stati commessi tali reati20. Questo significava che, anche nel caso di danneggiamenti arrecati alla proprietà di cittadini fiorentini (sempre in territorio pistoiese), questi ultimi non avrebbero potuto citare in giudizio il colpevole presso i tribunali fiorentini, se non per le procedure concernenti le «appellagioni»21.
In materia di tributi (come per altro già anticipato nei Capitoli del 31 ottobre), veniva disposto che tutti i cittadini pistoiesi, i quali avessero posseduto proprietà e beni immobili in territorio fiorentino, avrebbero dovuto pagare le «gravezze» ad essi relativi unicamente alla propria comunità di appartenenza (lo stesso per i fiorentini che avessero avuto proprietà nel pistoiese), e avrebbero potuto trarre da essi i loro‘frutti’, liberamente e senza pagamento di alcuna gabella22. Dal momento, però, che le autorità fiorentine avevano notato che molti approfittavano di tale ‘libertà’ per eludere le imposte, «gabellando quello d’altri in loro nome», veniva specificato nel suddetto Capitolo che chiunque avesse avuto intenzione di trarre ‘frutti’ dai propri beni immobili avrebbe dovuto presentare ai doganieri una lista precisa delle tipologie di prodotti e delle rispettive quantità23.
Veniva inoltre assicurata, a tutti gli abitanti di Pistoia, la completa ‘sicurezza’ personale riguardo a qualunque debito, pubblico o privato, che poteva essere stato contratto ma non ancora giudicato o condannato, dal suono dell’«Avemaria» della sera
19 Ivi, cc. 7r-8v. 20 Ivi, c. 7r. 21 Ibid., c. 7r. 22
Ivi, c. 7v: «De’ frutti et graveza delle possessioni de’ pistolesi in quel di Firenze et e converso». Queste norme avrebbero dovuto riguardare tutte le proprietà acquisite fino a quel momento, mentre per tutti i beni immobili compravenduti in futuro le gravezze avrebbero dovuto essere corrisposte alla comunità entro la cui giurisdizione si trovassero i beni in questione.
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del Duomo cittadino a quello della mattina24. Le autorità fiorentine si dimostravano attente anche alla tutela delle infrastrutture: per la cura e la manutenzione del sistema viario pistoiese si decise di destinare i proventi della tassa di entrata che sarebbe dovuta gravare sui carri carichi di merci al loro ingresso in città25. Tutte queste misure furono prese, in accordo alle petizioni e alle richieste presentate in Firenze da alcuni eminenti cittadini pistoiesi26, per espressa volontà dei Signori e dei Collegi i quali desideravano premiare per questa via la fedeltà e l’obbedienza del popolo pistoiese27.
Parallelamente a quanto veniva rinegoziato in favore delle élites pistoiesi negli atti ufficiali della repubblica, l’oligarchia fiorentina, concentrando la propria attività di mediazione politica nei consueti canali informali ed extraistituzionali costituiti dalle clientele personali e dalle relazioni di patronato, si apprestava ad approntare nuove strategie per la gestione e il governo della comunità di Pistoia, le quali avrebbero dovuto ridefinire quegli assetti e quegli equilibri che erano venuti meno dopo il crollo del regime mediceo e la fine del monopolio laurenziano del patronato territoriale28. Il fatto che i Medici avessero maggiormente favorito, durante gli ultimi anni dell’attività politica del Magnifico, quelle famiglie pistoiesi legate alla fazione dei Panciatichi29, ebbe senz’altro un peso determinante nell’orientare le scelte del nuovo ceto dirigente fiorentino verso possibili nuove alleanze con la consorteria dei Cancellieri, in modo da riequilibrare alquanto le effettive gerarchie di potere all’interno della comunità pistoiese30.
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«Anchora che per l’advenire nella città di Pistoia non possa alchuno essere preso, gravato o molestato in persona o in beni dal suono della avemaria del duomo cathedrale di Pistoia della sera a quella della mattina, in alchuno modo per alchuno debito publico o privato, ma in decto tempo s’intenda essere ciaschuno libero et sicuro per ogni et qualunque debito, excepto che per condannagione non obstante alchuna leggie o statuto che in contrario disponesse», ivi, c. 8r.
25
Per mantenere le strade di Pistoia «nette […] lastricate et belle per ornamento di tale città», ogni carro che fosse entrato carico in città avrebbe dovuto pagare un soldo di ‘piccioli’ e tre denari. Tale deliberazione avrebbe dovuto essere osservata come se fosse stata ordinata direttamente dal Consiglio della città di Pistoia, ibid., c. 8r.
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«Audita et intellecta expositione et petitione coram eis facta per spectabiles viros Nicolaum Nofrij de Bracciolinis, Paulum magistri Michaelis de Benvolutis, Filippum Simonis de Cellensibus, Franciscum Lodovici de Dondolis et Tolomeum Leonardi de Melocchis, oratores comunitatis civitatis Pistorij, petentes infrascripta capitula et omnia et singula in eis contenta», ivi, c. 7r.
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«Et volentes prefati magnifici domini cum eorum collegijs et decem viris balie predictis dicte comunitati Pistorij et eius hominibus et personis ut bonis et fidelibus servitoribus ac dilectis filijs complacere et rem gratam facere», ivi, c. 8v.
28
Cfr. supra, cap. 1, par. 1.3, pp. 32-35.
29
Cfr. ivi, p. 32; cfr. S.J. Milner, Capitoli e clienti a Pistoia cit., pp. 425-427; cfr. W.J. Connell, «I fautori
delle parti» cit., pp. 118-119 e 130-131. 30
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4.2 I ‘fautori’ delle parti: le aristocrazie fiorentine e il nuovo conflitto di fazione tra