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Nel 1982, la legge Rognoni-La Torre, che introdusse il reato di associazione mafio- sa, pose in risalto il potere economico delle cosche puntando a indebolirlo attraver- so il sequestro e l’acquisizione dei beni da parte dello Stato. In seguito, con il Decreto legge n. 230 del 1989, che introdusse una procedura per l’assegnazione dei beni confiscati, veniva realizzata, per la prima volta, una prassi legislativa per la gestione e il riutilizzo di tali beni, allo scopo di trasformarli da illegali a legali. La

procedura prevedeva quattro fasi, l’ultima delle quali attraverso un decreto del Ministero delle Finanze provvedeva alla destinazione del bene confiscato. L’inadeguatezza della legge (dal 1982 al 1996 a fronte delle migliaia di beni dispo- nibili solo 34 erano stati assegnati a nuovo utilizzo) spinse nel 1995 l’Associazione

Libera13, a organizzare una petizione popolare che proponeva una riforma della

legge che ponesse al centro il riutilizzo, a scopi sociali, dei beni confiscati. Il gran- de successo dell’iniziativa portò nel marzo 1996 alla promulgazione della Legge 109/96 che, accogliendo le proposte dei firmatari, sanciva l’uso sociale dei beni confiscati, introducendo numerose novità riguardo la loro gestione, in particolare: - l’istituzione presso le Prefetture di un fondo le cui risorse devono essere destina-

te al finanziamento di progetti relativi alla gestione degli immobili confiscati e di attività socialmente utili. Con questo strumento la legge introduce il finanzia- mento di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati;

- lo snellimento delle procedure per l’assegnazione dei beni confiscati grazie a una riduzione dei passaggi amministrativi che da quattro passano a tre;

- l’ introduzione della distinzione tra beni mobili, immobili e aziendali;

- l’avviamento della raccolta di dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, riguar- danti lo stato del procedimento, la loro consistenza, destinazione e utilizzazio- ne e la trasmissione al Parlamento, ogni sei mesi, di una relazione sui dati sud- detti.

In questo ultimo ambito si inserisce il Progetto Sippi (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale), in funzione dal 2006, finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni rela- tive ai beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali nell’ambito dei procedimenti ablativi. Un Regolamento del Ministero della Giustizia prevede che i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati siano raccolti presso:

- Le cancellerie e le segreterie degli Uffici Giudiziari interessati;

- L’Agenzia del Demanio e gli Uffici del Territorio e/o le filiali del Demanio; - Le Prefetture e le Questure;

- I comuni.

13 l’Associazione Libera. Nomi e numeri contro le mafie è nata nel 1995 con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia

L’alta concentrazione di richieste di provvedimenti di confisca e di relativa attua- zione nelle regioni del Sud Italia, ha spinto il Ministero della Giustizia a proporre e ottenere l’inserimento del progetto Sippi nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale – Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 2000–2006”, che si propone di garantire, su tutto il territorio del Mezzogiorno, condizioni fisiologi- che di sicurezza, pari o almeno paragonabili a quelle esistenti nel resto d’Italia, e comunque sufficienti a incidere, in modo strutturale e non contingente, sul pesante gap che attualmente le caratterizza. Inoltre, al fine di dare continuità all’azione pubblica sui beni confiscati, rafforzando i meccanismi applicativi delle leggi vigen- ti, nel 2007 è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali. Si tratta di un’Autorità centrale di coordinamento operati- vo delle diverse competenze, amministrative e giudiziarie.

Per il periodo 2007-2013, l’Autorità di Gestione del PON Sicurezza, ha stabilito una specifica linea di finanziamento per i beni confiscati, affidandone la responsa- bilità proprio all’Ufficio del Commissario.

I beni confiscati si distinguono in mobili, immobili e aziendali; i terreni e le azien- de agricole confiscate appartengono alle due ultime categorie, in particolare la legge prevede per la tipologia dei beni immobili che essi possano:

a) essere mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pub- blico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) essere trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per finalità isti- tuzionali e sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità o enti, organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tos- sicodipendenti. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un Commissario con poteri esecu- tivi;

c) essere trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito; Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in conces- sione, anche a titolo gratuito, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.

Per i beni aziendali la legge 109/96 prevede che siano mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:

- all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa del- l’attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, a società e a imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavorato- ri dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata, se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca;

- alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico. Riguardo alla riduzione dei passaggi, attualmente il processo di destinazione di beni immobili confiscati prevede tre fasi. Nella prima, la Cancelleria del Tribunale comunica il decreto definitivo di confisca a: Prefettura, Filiale dell’Agenzia del Demanio, Dipartimento di pubblica sicurezza e Amministratore giudiziario del bene. In una seconda fase, la filiale dell’Agenzia del Demanio stima il bene confiscato, raccoglie i pareri del Prefetto, Sindaco e Amministratore giudiziario circa la destinazione del bene e comunica entro 90 giorni la proposta di destinazione all’Agenzia Centrale del Demanio. Infine, l’Agenzia Centrale del Demanio emana, entro 30 giorni, il decreto di destinazione del bene e consegna all’utilizzatore finale (Stato, comune, enti privati/sociali).