2.1. Lo scenario comunitario
2.1.3. OCM Vino
Il 24 aprile 2008 è stato definitivamente approvato il Reg. (Ce) 479/2008 sull’OCM vitivinicola volto a migliorare la competitività del settore. Il prov-vedimento si applica a decorrere già dal primo agosto 2008. Per accedere alle misure a disposizione, infatti, entro il 30 giugno 2008, ogni Stato membro ha presentato alla Commissione un Progetto di programma quinquennale di so-stegno. I programmi contengono, in particolare, una descrizione dettagliata
delle misure che intendono applicare, una valutazione degli impianti, una ta-bella finanziaria.
Dal primo agosto 2009, entreranno invece in vigore i capitoli relativi alle pratiche enologiche, all’etichettatura e al nuovo sistema di protezione dei vini di qualità.
Il 30 giugno è poi stato pubblicato il Reg. applicativo (CE) n. 555/2008 che definisce le norme attuative per la gestione del potenziale produttivo, per la predisposizione dei programmi di sostegno, per il commercio con i Paesi terzi e per i controlli di settore. Il budget messo a disposizione dall’Ue è di 1,3 mi-liardi di euro l’anno. Le risorse sono destinate a finanziare misure di espianto volontario, programmi di sostegno, dotazioni nazionali destinate ai piani di sviluppo rurale e l’aiuto disaccoppiato a favore delle superfici oggetto di e-spianto. In particolare, le misure di sostegno al settore previste dalla nuova normativa sono: la promozione nei Paesi terzi, la ristrutturazione e riconver-sione dei vigneti, l’aiuto per la vendemmia verde, nuove misure di gestione delle crisi come l’assicurazione contro le calamità naturali, la copertura dei co-sti amministrativi per la coco-stituzione di specifici fondi di mutualizzazione, il finanziamento di misure di investimento per l’adeguamento e ammoderna-mento della filiera produttiva, la distillazione dei sottoprodotti di vinificazione e, infine, la distillazione di crisi.
La nuova OCM prevede, quindi, il sostegno all’informazione e promozione dei vini comunitari, e in particolare di vini DOP, IGP o con indicazione delle varietà di uva da vino, da attuare nei Paesi terzi (partecipazione a manifesta-zioni, studio di nuovi mercati, campagne di informazione, ecc.). Un’altra mi-sura prevede azioni per la ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti attra-verso la riconversione varietale, con il reimpianto sullo stesso o su un altro ap-pezzamento di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico o com-merciale o il sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali, e la ristrutturazione mediante la diversa collocazione del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, il reimpianto del vigneto (impianto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite) o il miglio-ramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Possono beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti anche gli agricoltori che de-tengono i diritti di reimpianto.
Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato come compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'e-secuzione della misura e come contributo ai costi di ristrutturazione e di ricon-versione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.
La compensazione delle perdite di reddito può essere una compensazione
finanziaria fino della perdita di reddito per due campagne vitivinicole per le azioni che comportano l’estirpazione di superfici vitate e per una campagna vi-tivinicola per le azioni che prevedono la pratica del sovrainnesto oppure l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo non superiore a tre anni, fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto.
La misura relativa alla vendemmia verde, in cui è prevista la distruzione to-tale o l’eliminazione dei grappoli non ancora maturi riducendo a zero la resa della superficie interessata, viene eseguita per evitare crisi di mercato nella Comunità e quindi per mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta. L’aiuto prevede l’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfetta-rio.
Il sostegno ai fondi di mutualizzazione è corrisposto a coloro che intendono assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato attraverso un aiuto per la copertura delle spese amministrative.
Un altro intervento è previsto per contribuire in parte ai premi di assicura-zione per tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, condizio-ni climatiche avverse, fitopatie o infestaziocondizio-ni parassitarie. Nella nuova norma-tiva è prevista anche la possibilità di concedere un sostegno agli investimenti in azienda riguardanti la produzione o commercializzazione dei prodotti e lo sviluppo di nuovi.
Inoltre, la riforma prevede un sostegno alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili sotto forma di aiuti per ettaro (fino alla campagna 2012) e la possibilità per gli Stati membri di utilizzare la “distillazione di crisi” (per l’eliminazione delle eccedenze derivanti dalla distillazione volontaria o obbligatoria di vino) per al-tri quattro anni. Al termine del periodo, la spesa sarà disaccoppiata. Il sostegno non potrà superare determinate quote percentuali sul totale delle risorse dispo-nibili e saranno via via decrescenti (dal 20% del primo anno al 5% del quarto).
Gli Stati membri possono comunque aumentare le risorse disponibili per quest’ultima misura entro determinati limiti. E’ stato mantenuto l’aiuto all’utilizzo dei mosti concentrati fino alla campagna 2012.
Uno dei temi più discussi in sede di negoziato è stata la pratica relativa allo zuccheraggio. Pur non avendo eliminato totalmente questa pratica, le percen-tuali di arricchimento saranno ridotte gradualmente dal 2009-2010 con la pos-sibilità di incrementare tale valore dello 0,5% nelle annate sfavorevoli. Lo zuccheraggio sarà consentito per aumentare il titolo alcolometrico di tre gradi nella zona A, due nella zona B e 1,5 nella zona C definite nello stesso regola-mento.
La riforma prevede inoltre la possibilità, entro il 2015 (facoltativamente
prolungato al 2018 a livello statale), di concedere diritti di nuovo impianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata. Per gestire al meglio que-sta misura gli Stati dovranno istituire una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto in modo da definire un potenziale produttivo. I diritti di impianto potranno essere concessi a titolo gratuito, per i produttori di età infe-riore a quarant’anni, o dietro un corrispettivo da versare alle casse nazionali o regionali.
Per quanto riguarda gli impianti irregolari permane la normativa già pre-sente, seppur con sanzioni più pesanti che non potranno essere inferiori al doppio del valore di mercato dei diritti di reimpianto per singola regione.
Il regolamento mette a disposizione 1.074 milioni di euro in tre anni per in-centivare l’estirpazione volontaria da applicare fino alla campagna viticola 2010/2011 per ben 175 mila ettari di superficie a vite. Le superfici che potran-no essere oggetto della domanda di premio all’estirpazione sopotran-no tutte le super-fici vitate, i vini da tavola, i vini Igt, Doc e Docg. I premi saranno concessi in modo decrescente. L’importo del premio di estirpazione varia in base alle rese storiche delle ultime 5 campagne comprese tra 2003/2004 e 2007/2008 esclu-dendo le campagne con la resa più elevata e la resa più bassa. Gli Stati membri possono comunque limitare l’estirpazione se sarà raggiunta la soglia dell’8%
della superficie vitata nazionale, oppure il 10% della superficie regionale.
Le regioni possono dichiarare l’inammissibilità al premio all’estirpazione di alcune superfici (per un massimo del 3% della superficie vitata regionale) con determinate caratteristiche, quali: vincoli paesaggistici, zone di montagna che superano almeno i 500 metri di altitudine con esclusione degli altipiani, zone la cui pendenza supera il 25% e zone terrazzate.
Non possono beneficiare del premio le superfici che hanno ricevuto un contributo per la ristrutturazione e/o riconversione negli ultimi dieci anni o hanno beneficiato di un sostegno comunitario nell’ambito di altre organizza-zioni comuni dei mercati nel corso delle cinque campagne viticole precedenti la richiesta di estirpazione. Inoltre, il Regolamento prevede che la superficie da estirpare non sia inferiore agli 0,1 ettari ma lascia agli Stati membri la pos-sibilità di innalzare il limite a 0,3 ettari.
A seguito della presentazione delle domande, l’Ue ha previsto la priorità a chi intende espiantare l’intera superficie vitata aziendale e per i conduttori con oltre 60 anni di età. Coloro che avranno risposta positiva entro i primi mesi dell’anno successivo dovranno procedere con l’estirpazione entro il 31 mag-gio. Oltre al premio per l’estirpazione, saranno assegnati dei titoli di pagamen-to disaccoppiati per le superfici oggetpagamen-to di espianpagamen-to.
Nel regolamento sono previste precise disposizioni in materia di etichetta-tura. Oltre a quanto già previsto dalla normativa comunitaria, la provenienza
dell’uva, del vino o dei prodotti a monte deve essere obbligatoriamente ripor-tato in etichetta. Per quanto riguarda i vini da tavola senza indicazione geogra-fica potranno portare in etichetta il nome del vitigno e l’annata. Gli Stati mem-bri hanno comunque la possibilità di prevedere delle deroghe nel caso in cui siano interessate delle varietà la cui indicazione geografica è contenuta anche nelle varietà registrate con un marchio di qualità. Le norme definite dai Paesi dovranno comunque garantire la completa tracciabilità dell’origine del prodot-to.
In merito alla protezione e classificazione dei vini di qualità, ora il ricono-scimento dovrà avvenire sia a livello nazionale che comunitario. Per i prodotti Dop e Igp vige l’obbligo di vinificazione nelle zone di produzione con la pos-sibilità di prevedere nei disciplinari anche l’imbottigliamento in zona. Le de-nominazioni tutt’ora presenti dovrebbero essere inseriti automaticamente nel registro.
La competenza sulla autorizzazione all’introduzione di nuove pratiche eno-logiche o comunque la modifica di quelle esistenti passa alla Commissione che le valuterà in base a quanto stabilito dall’O.I.V. (Organizzazione Interna-zionale della Vigna e del Vino). Inoltre, non potranno essere prodotti o espor-tati vini che non rispettano le disposizioni dell’Ue. In particolare, i vini impor-tati, dovranno essere conformi a quanto previsto dall’O.I.V.
Dal primo gennaio 2009, le superfici vitate sono diventate eleggibili al premio unico aziendale. La superficie a vigneto potrà essere utilizzata per ri-chiedere il pagamento di titoli già a disposizione dei produttori. Questa eleggi-bilità comporta automaticamente il rispetto degli impegni della condizionalità.
I nuovi provvedimenti prevedono, infine, il trasferimento di risorse aggiuntive allo sviluppo rurale. Le misure possono includere: insediamento giovani agri-coltori; miglioramento della commercializzazione; formazione professionale;
sostegno alle organizzazioni di produttori; finanziamenti per coprire le spese supplementari; perdite di reddito derivanti dal mantenimento dei paesaggi di valore culturale e forme di prepensionamento. Per evitare che identiche misure possano fare riferimento a diverse fonti di finanziamento (il Programma na-zionale di sostegno e i Piani di sviluppo rurale), la Commissione ha varato il Regolamento (CE) n. 42/2009. Le misure interessate da questo provvedimento sono soprattutto i programmi di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e la misura degli investimenti in cantina.
L’applicazione dell’OCM in Italia
I fondi destinati all’Italia ammontano a 238 milioni di euro nella campagna 2009 via via crescenti. A partire dal 2012, e quindi successivamente alla fase
di applicazione delle misure di espianto, l’Italia avrà a disposizione 337 milio-ni di euro per finanziare il Programma nazionale di sostegno e 39 miliomilio-ni di euro da destinare allo sviluppo rurale.
Il Programma nazionale di sostegno prevede l’attuazione di diverse misure messe a disposizione dall’Ue. In particolare è previsto il sostegno alla promo-zione dei vini sui mercati extra-Ue con un budget crescente. Un’altra misura è la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per ammodernare gli impianti vi-ticoli attraverso la riconversione varietale, il miglioramento delle pozioni e delle tecniche di gestione. Il decreto applicativo per tale misura è stato appro-vato l’8 agosto 2008. Gli aiuti a questa misura prevedono che l’importo medio ad ettaro previsto, non deve esser superiore a 9.500 euro nelle quattro regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e 8.600 euro per le altre regioni.
Nel Programma è poi prevista una misura per gli investimenti che partirà dal 2010 con un’assegnazione crescente fino al 2013. Le risorse saranno ripar-tite tra le regioni che potranno decidere di applicarla o meno in base a quanto già definito dai Psr. Un altro sostegno è la distillazione dei sottoprodotti me-diante assegnazioni dirette alle distillerie che avranno l’obbligo di ritirare i sot-toprodotti presso le cantine e produrre alcol di tipo industriale e non destinato al consumo. In merito alla distillazione di vino per la produzione di alcol ali-mentare è prevista l’attivazione della misura fino al 2012. In tal caso è già de-finito un aiuto ad ettaro che decresce nel corso del tempo.
Inoltre, è contemplata la misura di compensazione per l’utilizzo dei mosti fino al 2012 e con risorse decrescenti. L’aiuto è previsto ai produttori di vino che non possono utilizzare lo zucchero per aumentare la gradazione dei propri vini, ma solamente mosti concentrati o rettificati. La pratica dell’arricchimento sarà autorizzata dalle regioni e province autonome. L’aiuto sarà corrisposto fi-no ad un massimo di 1,5 gradi per le prime due campagne, mentre per le due successive il valore sarà ridotto a un grado. L’importo è fissato ad 1,699 euro per grado/hl nel caso di uso di mosto concentrato e 2,206 euro per grado/hl per il mosto concentrato rettificato. Infine, nel Programma, è presente la definizio-ne di una “Riserva” di circa 10 milioni di euro all’anno a disposiziodefinizio-ne per un’eventuale distillazione di crisi o per aumentare le risorse a favore delle altre misure.
Il 23 luglio del 2008 è stato predisposto il decreto sulle modalità di appli-cazione nazionale per l’estirpazione, in vista delle disposizioni dell’Unione che stabiliscono il 15 settembre come termine ultimo per la presentazione delle domande. La superficie complessiva oggetto dell’espianto non potrà superare i 58.435 ettari. Le domande potranno essere presentate sia dal proprietario che dall’affittuario purché abbia il consenso del proprietario e dovranno allegare le
dichiarazioni di raccolta di uva nelle ultime cinque campagne precedenti all’estirpazione.
Il decreto fissa un coefficiente di trasformazione dell’uva in vino in due modi: per il viticoltore che non trasforma le proprie uve in vino, il coefficiente risulta dall’elaborazione dei dati dichiarati a livello regionale delle ultime tre campagne; per il viticoltore che trasforma le proprie uve in vino, risulta dalla media delle proprie dichiarazioni vitivinicole delle ultime tre campagne. Nel caso le domande superino la disponibilità finanziaria, Agea dovrà redigere una graduatoria nazionale sulla base di diversi criteri. L’importo del titolo all’aiuto è pari all’importo medio regionale della zona di riferimento ma non superiore a 350 euro ad ettaro.
Per quanto riguarda il contributo dell’OCM destinato allo sviluppo rurale, nel nostro Paese questo ammonta complessivamente a quasi 157,8 milioni di euro ripartito in poco più di 13 milioni di euro nel 2009, circa 26,3 milioni nel 2010 e a poco più di 39,4 milioni di euro dal 2011 in poi. In Italia, il problema che ha generato la pubblicazione del Reg. (CE) n. 42/2009 non si pone per quanto riguarda i piani di ristrutturazione dei vigneti, che sono solo generati da fondi OCM, mentre diversa è la situazione in merito agli investimenti in canti-na. L’Italia dovrà quindi scegliere, entro un anno, quale strada adottare, se in-serire la misura nei Psr o finanziarla attraverso l’OCM tenendo debitamente conto dell’efficienza della spesa e dell’impatto che tali misure possono avere in una logica di filiera.