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Il patrimonio culturale

L’ATTUALE SISTEMA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO NEL “CODICE URBANI”

2. Il patrimonio culturale

Il patrimonio culturale, ai sensi dell’art.2 comma 1 del Codice, è costituito dall’insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici. L’utilizzo della parola “patrimonio” nella nostra legislazione è stato fatto per lungo tempo in relazione ai soli beni culturali. L’esempio più immediato lo abbiamo nell’art.9 della Costituzione in cui sono utilizzati i termini “patrimonio storico e artistico” e “paesaggio”, il primo evidentemente riferito ai soli beni culturali. La scelta di far rientrare esplicitamente i beni paesaggistici all’interno del patrimonio culturale è dunque senz’altro una novità che però ha origine negli anni ’60 del secolo scorso, e cioè all’epoca di un importante momento della storia politico-giuridica italiana relativa alla tutela dei beni culturali e del paesaggio, costituito dai lavori della “Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”. La Commissione, conosciuta anche come “Commissione Franceschini” dal nome del suo presidente, l’onorevole Francesco Franceschini, venne istituita su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione con la legge n.310 del 196410 e rimase attiva fino al 1967. In quell’anno

furono pubblicate le 84 “Dichiarazioni” con cui la Commissione propose una serie di misure per contrastare lo stato di “abbandono” in cui all’epoca si trovava il patrimonio culturale e ambientale italiano. Solo parte delle proposte avanzate dalla Commissione furono successivamente attuate, per esempio con la legge istitutiva del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (1974). Quel che più interessa ai nostri fini è la lettura della “Dichiarazione I”11,

rubricata proprio “Patrimonio culturale della Nazione”:

“Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.”

Anche se la Dichiarazione I era posta in apertura della Parte Prima degli Atti della Commissione, dal titolo “Beni culturali”, la stessa includeva nel “patrimonio culturale della Nazione” anche beni di “interesse ambientale e paesistico”. Questi ultimi rappresentano

10 Pubblicata sulla G.U. n.128 del 26 maggio 1964

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chiaramente quelli che il Codice oggi definisce beni paesaggistici, che sono sì distinti dai beni culturali, ma che assieme a questi ultimi costituiscono, ai sensi dell’art.2, quel patrimonio culturale di cui già parlò la Commissione Franceschini nel 1967. Il Codice, pur distinguendo le due categorie di beni, ha ripreso ampiamente le definizioni contenute nella Dichiarazione I. Basta leggere i commi secondo e terzo dell’art.2, in cui sono date le definizioni di beni culturali e beni paesaggistici, i quali dispongono che i primi sono le “cose mobili o immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico”, i secondi “gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”. La Commissione, per completare l’individuazione dei beni da considerarsi patrimonio culturale, affermò inoltre che dello stesso facesse parte anche “ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”. Il Codice riprende anche questo concetto in particolare trattando di beni culturali al comma 2 dell’art.2, che dispone che per legge o in base alla legge possono essere individuati ulteriori beni da considerarsi “testimonianze aventi valore di civiltà”. Non si fa più utilizzo qui, tuttavia, del termine “materiale”, in quanto, appena un anno prima dell’entrata in vigore del Codice, la XXXII Assemblea Generale dell’UNESCO aveva adottato la “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, entrata poi in vigore nel 2006 e ratificata dall’Italia con la legge 167/200712.

Infatti, firmando la Convenzione e recependone il contenuto, l’Italia decise di estendere la tutela, oltre che al proprio patrimonio culturale cosiddetto “monumentale” e cioè immediatamente “visibile” o “tangibile”, anche a quelle arti “immateriali” facenti parte della cultura popolare (il c.d. folklore) tramandate di generazione in generazione, come ad esempio la musica e il linguaggio13. Alla luce di quanto contenuto nell’art.2 del Codice

possiamo dire che attualmente, facendo tesoro dei precedenti sviluppi legislativi, politici e giurisprudenziali, la legge italiana definisce il patrimonio culturale nazionale − e cioè quel patrimonio avente un valore diverso da quello meramente economico, rappresentato dalla sua capacità di contribuire alla definizione dei tratti caratteristici di una comunità residente

12 Pubblicata su G.U. n.238 del 12 ottobre 2007

13 G. SATTA, Patrimonio culturale, in “Parolechiave”, Bologna, Il Mulino, a. IX, n.1, gennaio-giugno 2013, pp. 10-14

in un determinato territorio e della civiltà da essa creata1415 − in modo da ricomprendervi un

numero di beni particolarmente ampio; materiali e immateriali, di origine umana, naturale o “mista” e cioè creati dall’incontro dell’azione dell’uomo sulla natura.

I commi secondo e terzo dell’art.2 del Codice, dopo aver dato le definizioni di beni culturali e paesaggistici che abbiamo riportato prima, rimandano agli artt.10, 11 e 134, posti in apertura delle parti II e III del Codice, nei quali sono individuati alcuni beni appartenenti alle due categorie facenti parte del patrimonio nazionale. Il Codice lascia aperta la strada per l’individuazione di ulteriori beni e cose che possono entrare a far parte del patrimonio culturale e assumere dunque la speciale condizione giuridica legata a tale appartenenza. L’ingresso di un bene nel patrimonio culturale può avvenire dunque a seguito di un giudizio valutativo riguardante la presenza nel bene stesso di un interesse (culturale, storico, artistico, naturale, morfologico, ecc.), compiuto sia direttamente dalla legge sia tramite un provvedimento amministrativo di carattere tecnico-discrezionale previsto e regolato dalla legge16. Inoltre, come accennato prima, riguardo ai soli beni culturali è specificato, nell’ultima

parte del comma 2 dell’art.2, che tali altri beni che possono essere individuati dalla legge o in base alla legge, lo siano in quanto riconosciuti come “testimonianze aventi valore di civiltà”.