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(o modello anglosassone di bilancio)

COSTO STORICO FAIR VALUE

PREVALENZA DELLA “FORMA” SULLA “SOSTANZA”

PREVALENZA DELLA “SOSTANZA” SULLA “FORMA”

TUTELA DEI CREDITORI TUTELA DEGLI INVESTITORI ATTUALI E POTENZIALI

PRUDENZA PERFORMANCE POTENZIALE

REDDITO PRODOTTO REDDITO POTENZIALE

Uno degli obiettivi degli IAS è quello di ampliare la massa di informazioni riguardanti l’impresa, che dalla presentazione attuale dei bilanci basati sui costi, vengano costruiti bilanci in cui si espongano tutte quelle situazioni che costituiscono in realtà il valore effettivo e attuale, ma anche quello potenziale dell’azienda.

Con il Regolamento n. 1606/2002 il Parlamento e il Consiglio dell’UE hanno emanato la norma secondo la quale già a partire dal 1° gennaio dello scorso anno (2005), i bilanci consolidati delle società, i cui titoli sono quotati in uno dei mercati regolamentati dell’Unione Europea, siano redatti secondo i principi contabili internazionali testè riportati (IFRS)62. Le società con titoli di

debito quotati, invece, saranno obbligate dal 1° gennaio 2007.

Il Governo italiano, a tal proposito, ha predisposto lo schema del D. Lgs. del 26/11/2004 approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2005.

Con l’approvazione della Legge Comunitaria n. 306 del 31 ottobre 2003, in vigore dal 30 novembre 2003, è stato dato mandato al Governo (art. 25), nel periodo di tempo di un anno, di estendere l’obbligo del bilancio IAS dal 1° gennaio 2005 ad alcuni soggetti quali banche ed intermediari finanziari, imprese assicurative, mentre altri soggetti ne hanno solo facoltà. A tal proposito si veda la sintesi riportata in tabella 4:

62 È prevista una proroga al 2007 nelle seguenti due ipotesi: imprese che attualmente redigono i

bilanci in base a principi contabili riconosciuti in ambito internazionale (il riferimento è, in particolare, è principi statunitensi, gli US GAAP); e imprese con titoli di debito (non azionari) quotate unicamente in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

Tab. 4- ns adattamento da Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2005.

Il legislatore ha rinviato all'esercizio 2006 l'obbligatorietà dell'applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio delle società quotate,

Bilancio Consolidato Bilancio Individuale Bilancio Consolidato Bilancio Individuale Bilancio Individuale -Società quotate

-Società con strumenti finanziari diffusi -Banche

-Enti finanziari vigilati

Assicurazioni quotate e non quotate

IAS obbligatori IAS obbligatori

IAS facoltativi nel 2005, obbligatori dal 2006

Esclusione dagli IAS

Società controllate da: -Società quotate -Banche

-Enti finanziari vigilati Altre società che redigono il bilancio consolidato(escluse quelle minori)

Altre società quotate che redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)

Bilancio Consolidato

IAS facoltativi dal 2005

Altre società non controllate da società che

redigono il bilancio consolidato (escluse quelle minori)

Bilancio Individuale

Esclusione applicazione IAS

Società minori (articolo 2435-

bis del Codice Civile) Bilancio

Individuale

Esclusione applicazione IAS

delle banche, delle società assicurative quotate in borsa che non redigono il bilancio consolidato e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, ferma restando l'applicazione obbligatoria degli IFRS ai bilanci consolidati, disposizione del regolamento, che non è soggetta a opzione da parte degli Stati membri.

Pur tuttavia, l’analisi dei singoli Ias evidenzia delle divergenze e incompatibilità con il nostro sistema contabile, ecco perché tale materia è in continua evoluzione e il nostro legislatore sembra stia procedendo alla revisione di alcune norme contabili e fiscali al fine di eliminare dette divergenze.

In particolare per gli intangibili, secondo lo Ias 38, emesso il 31 marzo 2004, un’attività è immateriale se è un’attività non monetaria, identificabile e priva di consistenza fisica. Questo Ias non si applica alle attività finanziarie, ai diritti minerari ed ai costi di esplorazione e di sviluppo, per l'estrazione di minerali, gas naturale e risorse naturali simili non rigenerabili e alle attività immateriali delle imprese assicurative derivanti da contratti con i propri titolari di polizza. In altre parole, lo IAS 38 si applica alle spese di pubblicità, formazione del personale, costi d'impianto, attività di ricerca e sviluppo.

A dire il vero, lo IAS 38, per classificare risorse come attività immateriali, richiede il soddisfacimento di tre condizioni:

1. l’autonoma identificabilità, 2. il controllo dell’attività stessa,

3. l’attesa di ottenere da essa futuri benefici economici.

Se queste condizioni non saranno soddisfatte, i costi che si sostengono per l’acquisizione di tali attività devono essere necessariamente inseriti nel conto economico e non possono essere capitalizzati.

Pertanto, secondo lo IAS 38, per poter iscrivere una risorsa immateriale nell’attivo patrimoniale è necessario che l’attività sia identificabile, cioè separabile dal resto dell’impresa. Si ricorda che un’attività immateriale è identificabile se può essere distinta dall’avviamento, oppure se deriva da diritti

contrattuali che possono essere a loro volta trasferibili o separabili dall’impresa.

Occorre, inoltre, che l’attività sia sottoposta al controllo dell’impresa. Questa caratteristica è soddisfatta quando l’impresa ha la potestà di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto. La capacità dell’impresa di controllare i benefici economici futuri derivanti da un’attività immateriale trae origine, secondo lo IAS 38, da diritti legali che sono tutelabili in tribunale come ad esempio i diritti d’autore o le restrizioni ad accordi commerciali. In assenza di diritti legali, è più difficile dimostrare che esiste controllo. Tuttavia la tutela giuridica di un diritto non è una condizione necessaria per il controllo poiché l’impresa può essere in grado di controllare i benefici economici futuri in altri modi.

Infine, è necessario che dall’attività ci si attenda di ottenere futuri benefici economici. L’impresa deve valutare, sulla base delle conoscenze disponibili al momento della rilevazione iniziale, la probabilità che si verifichino benefici economici futuri usando presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentino la migliore stima della direzione aziendale sull’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel corso della vita utile dell’attività. Tali benefici possono essere composti dai ricavi della vendita di prodotti o servizi, da risparmi di costi o da altri benefici che risultano dall’utilizzo dell’attività da parte dell’impresa. Per esempio, l’uso della proprietà intellettuale in un processo produttivo può ridurre i futuri costi di produzione così come aumentare i futuri ricavi.

Inoltre, questo principio distingue le attività immateriali in quelle a vita indefinita e quelle a vita definita. La differenza principale è che le attività immateriali a vita indefinita non sono soggette ad ammortamento ma ad una verifica della perdita di valore (impairment test), quelle a vita definita sono soggette ad ammortamento63.

63 Solitamente un’attività si considera a vita indefinita quando non esiste un prevedibile limite al

Per ciò che riguarda la determinazione della vita utile di un’attività lo IAS 38 stabilisce che si debbano tenere in considerazione molteplici fattori, come ad esempio l’utilizzo atteso da parte dell’impresa, l’obsolescenza tecnica e tecnologica, le azioni tese dai concorrenti, i cicli di vita del prodotto tipici dell’attività, i costi di manutenzione necessari per ottenere benefici economici attesi, il periodo di controllo sull’attività, ecc. ancora, la vita utile ad esempio di una immobilizzazione, non supera i 20 anni dalla data del primo utilizzo; da sottolineare che si tratta di presunta vita utile, che dipende sempre dal bene intangibile.

Un’attività immateriale può essere iscritta in bilancio solo se è probabile che i futuri benefici economici ad essa attribuibili saranno goduti dall’impresa e il costo delle attività può essere determinato in maniera attendibile64.

Le attività immateriali devono essere inizialmente iscritte al costo, tranne le attività che sono acquisite mediante aggregazioni di imprese che devono essere iscritte in bilancio al loro fair value, vale a dire al loro valore equo.

Inoltre, lo IAS 38 si occupa anche dei costi pluriennali, per esempio per le spese di ricerca di un progetto non si può dimostrare che esiste un’attività immateriale che genererà benefici economici futuri, ecco perché questa spesa, secondo tale principio, non è capitalizzabile, e quando viene sostenuta è sempre rilevata come costo65, e dunque non iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale.

Secondo lo IAS in argomento sono ammissibili due criteri di valutazione per gli intangibili: cost model e revaluation model, che è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia un mercato attivo per l’attività intangibile, come ad esempio le quote latte.

64 Alcune attività immateriali generate internamente possono essere iscritte nello stato patrimoniale

ed ammortizzate. Ciò che genera dei problemi è la chiara identificabilità dell’attività, oltre alla misurazione del costo.

65 Per lo IAS 38 la ricerca è un’indagine pianificata e originale svolta con l’obiettivo di ottenere

CAPITOLO SECONDO