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I provvedimenti a difesa della razza

Dallo Stato liberale al Fascismo: devianza e penalità tra le Grandi Guerre

2.5 I provvedimenti a difesa della razza

Nel luglio del 1938, venne pubblicato un articolo da parte di alcuni scienziati intitolato Il Manifesto degli

scienziati razzisti sul Giornale d'Italia. Il testo, data la

sua natura scientifica doveva servire come valida e ragguardevole giustificazione per la politica coloniale e le misure razziste prese dal regime, come se queste fossero il riflesso di fenomeni naturali.

214 Sbriccoli M. Le mani nella pasta e gli occhi al cielo, in ‹‹ Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno ››, 28, Giuffrè, Milano, 1999, cit. pag. 834.

168 Gli ebrei erano, a differenza degli Zingari, una comunità ben integrata sul territorio italiano infatti molti di essi avevano partecipato alla guerra di Indipendenza, contribuendo alla nascita della Nazione, risiedevano in Italia da generazioni e ricoprivano spesso ruoli di prestigio all'interno di scuole, ospedali, Università e nel settore bancario e, per questo, non erano sicuramente considerati un nemico per lo Stato. Il Manifesto aveva probabilmente, alla luce di ciò, anche scopo politico in quanto il regime fino ad allora non si era interessato molto alla questione ebraica, rivolgendo più lo sguardo ai problemi di sanità della stirpe ed alla repressione dei dissidenti politici. L'attenzione crescente per le comunità israelitiche, proprio in un quel determinato momento politico andavano ricercate nell'alleanza tra l'Italia e la Germania che necessitava, una uguaglianza di vedute sotto ogni aspetto di modo che la solidità dei rapporti tra i due Stati non venisse messa in discussione da alcuno. Il Manifesto affrontava sotto l'aspetto biologico e sociale il problema degli Ebrei in Italia. Era indiscutibile che dal punto di vista biologico esistessero razze umane differenti e, che alcune di esse si assomigliassero per alcune

169 caratteristiche antropologiche o fisiche. Queste, da sole, non sarebbero state sufficienti a creare una Nazione in quanto per l'esistenza della stessa era necessaria oltre alla somiglianza di caratteri genetici la comunanza di valori e perciò ad essa si dovevano sommare una stessa religione, una stessa morale, le stesse usanze e un'identica lingua. L'idea di Nazione si considerava un concetto astratto, spirituale che implicava una stessa scala di ideali e, come in un circolo vizioso, questo trovava la sua rappresentazione concreta sul piano biologico. Come aveva affermato Garofalo anni prima, il concetto di morale era strettamente collegato al fattore razziale e gli scienziati del regime lo reputarono importante per mantenere l'identità genetica di un'intera Nazione.

Il fatto che la popolazione avesse subito nei tempi antichi delle invasioni da altre genti, quali i Longobardi ed i Greci, avrebbe avuto l'effetto di rafforzare l'idea dell'origine della stirpe italiana come strettamente europea, il cui patrimonio genetico e culturale non era certamente assimilabile a quello delle comunità extra- europee. Il popolo ebraico, non poteva essere considerato europeo in quanto, nonostante fosse

170 presente anche da millenni in tutta la Penisola, a causa della sua forte religiosità, ‹‹ non si è mai lasciato

assimilare ›› ed ‹‹ ora tra noi e loro ci sono delle differenze incolmabili ››.215 La presenza degli Ebrei ed il loro presunto isolamento, causerebbe un indebolimento della popolazione italiana, che vedrebbe minata la propria identità culturale e sociale proprio dall’esistenza all'interno del territorio nazionale di un'altra razza, quella ebraica.

Le ricerche degli scienziati finirono per essere strumentali al regime anche per giustificare i

Provvedimenti a difesa della razza che il regime presentò

poco tempo dopo la pubblicazione del Manifesto. Le leggi razziali, varate alla fine del 1938, miravano ad isolare la comunità ebraica rispetto a quella italiana colpendo soprattutto quelle istituzioni che il regime riteneva più importanti: la Scuola, la famiglia e l'economia. Gli ebrei vennero così allontanati dall'insegnamento, fu loro vietato di far parte di associazioni artistiche, culturali e scientifiche, di essere dipendenti dello Stato o avere a servizio persone di razza italiana. Il decreto legge, all' articolo 8, elencava i requisiti che erano necessari per

215 Mussolini B. Discorso al Consiglio Nazionale del Partito Fascista del 25 ottobre 1938, in Parlagreco S. Le ragioni della tolleranza, SEI, Torino, 1995, cit. pag. 137.

171 poter identificare un soggetto come appartenente alla razza ebraica216 alla quale faceva eco l'articolo 10, che non identificava come tali, quasi un ossimoro, gli ebrei che si fossero distinti per meriti rendendo grande il nome dell'Italia mentre gli ebrei stranieri residenti solo dal 1919, nel territorio dovevano essere espulsi perché non potevano certamente godere del trattamento di "favore" riservato a quelli italiani. La normativa regolava anche le unioni miste e stabiliva che ‹‹ Il matrimonio del

cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito ››.217 Tale provvedimento ricalcava quanto affermato nel Regio decreto del 1937218 con il quale si vietava il matrimonio tra il cittadino italiano e persona suddita del Regno o straniera che avesse costumi ed usanze assimilabili a quelle dei popoli dell'Africa; questa fattispecie veniva considerata un reato punibile con la reclusione fino a cinque anni. Una relazione more uxorio tra un uomo ed

216 Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,

anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica,che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.Articolo 8 d.l. 1728/1938.

217 Art. 1 d.l. 1728/1938. 218 Regio decreto 880/1937.

172 una donna di razze diverse era considerata un reato in quanto dalla relazione sarebbero potuti nascere bambini che avrebbero avuto le caratteristiche primitive di uno dei genitori divenendo in questo modo un pericolo per la sicurezza e la sanità della stirpe. L'atavismo delle popolazioni dell'Africa era indiscutibile: la pelle scura, la testa grande ed il naso largo facevano somigliare l'uomo africano alla scimmia inclusi tutti i suoi istinti bestiali. La scienza si era già espressa da tempo sull'inferiorità delle popolazioni africane e la penalistica fascista sfruttò in pieno queste teorie utilizzandole come un mezzo di tutela dello Stato da nemici e futuri delinquenti stranieri.

Se l'inferiorità dell'uomo di colore era pressoché indiscussa, più difficile fu costruire quella dell'ebreo. Gli scienziati erano sul punto discordi. Lombroso aveva attestato la diversità della popolazione ebraica ma allo stesso tempo aveva notato la facilità con la quale gli ebrei si ambientavano e si integravano nelle comunità locali arrivando a constatare che essi non potevano certamente essere considerati una razza criminale. La visione di Lombroso non era quella di tutti gli scienziati.

173 Alcuni di essi219 li consideravano una razza isolata che non era riuscita ad integrarsi e pertanto pericolosa perché portatrice di valori diversi e distanti: una razza delinquente, quindi, come testimoniato anche dalle loro origini nomadi, come quella degli Zingari, la cui pericolosità era divenuta una certezza. Il regime grazie ad una vasta opera di propaganda antisemita, sfruttando il cliché che li voleva dediti al denaro e antichi nelle usanze, cercò di diffondere l'idea della delinquenza innata degli Ebrei giustificando, agli occhi della popolazione, la decisione di varare i "Provvedimenti a difesa della razza".