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Il quadro repressivo prospettato da Ferr

La visione del delinquente negli allievi di Lombroso

2.2 Il quadro repressivo prospettato da Ferr

Il definire il delinquente come il risultato di tre fattori diversi porta Ferri ad individuare un quadro repressivo che si discosta in parte dalle idee di Lombroso e Garofalo. Egli afferma, in accordo con il maestro, che le misure devono essere indeterminate in quanto si configurano come ‹‹ una difesa corrispondente alla

potenza offensiva ed alla riadattabilità sociale del delinquente ››;173 concordando pienamente con la visione del giudice come medico, che prescrive la cura più adatta al malato e ne controlla la guarigione.

La concezione della criminalità porta anche Ferri a trovare uno strumento in grado di arginare il più possibile la delinquenza prima che questa si manifesti: una sorta di "vaccino" perché reputa poco efficace la forza repulsiva data dalla sola applicazione delle pene inflitte ex post. Se i delitti sono originati da cause

173 Ferri E. Sociologia Criminale a cura di Vincenzo Accattatis, Feltrinelli, Milano, 1979, cit. pag. 106.

133 fisiche, antropologiche e sociali e, se i primi due fattori incidono in piccola percentuale, allora arginando quelle sociali è possibile far diminuire i delitti eliminando le cause che li originano. I sostitutivi penali, che Lombroso chiama mezzi preventivi hanno proprio questa funzione: il legislatore diviene indagatore, ricercatore dei problemi che affliggono la società e deve far sì che questi trovino una possibile soluzione.174

In quest'ottica, si dovrebbe realizzare un codice penale preventivo che contempli norme in grado di disincentivare la commissione dei delitti. È necessario, per Ferri, indagare sulle ragioni che portano alla delinquenza dato che la sola legge non è sufficiente ad impedire la ripetizione dello stesso crimine da parte di soggetti diversi, i quali, trovandosi nelle medesime condizioni ambientali e sociali non potranno che agire proprio in quel modo.

I sostitutivi penali comportano un ruolo attivo dello Stato che andrà ad incidere direttamente, attraverso delle leggi ad hoc proprio sui fattori sociali generanti il

174 "Sostitutivi penali, di cui il concetto si riassume in ciò che il legislatore, abbracciando l'andamento dell'attività individuale e sociale e scorgendone le origini, gli effetti, venga a conoscere le leggi psicologiche e sociologiche per le quali rendersi padrone di una gran parte dei fattori criminosi e specialmente di quelli sociali, per influire così in modo indiretto, ma più sicuro sull'andamento della criminalità." Ferri E. Sociologia Criminale, Fratelli Bocca, Torino, 1892, cit. pag. 313. Su

questo punto anche Padovani T. L'utopia punitiva, Giuffrè, Milano, 1981, nota 83 pag. 71.

134 delitto175. Nell'ambito familiare si prospetta l'ammissione del divorzio per prevenire il reato di adulterio; in ambito economico un sistema tributario più equo per evitare reati contro il patrimonio; nel campo religioso la soppressione dei conventi per eliminare la mendicità e la concessione del matrimonio agli ecclesiastici per far diminuire il numero degli infanticidi e degli aborti.

I sostitutivi penali sono applicabili anche in campo politico per prevenire regicidi, ribellioni e guerre civili: Ferri individua nel governo nazionale lo strumento più adatto a ciò ma sottolinea la circostanza che non si possa confondere l'unità nazionale con quella legislativa, la quale, non tenendo conto delle differenze territoriali, creerebbe nuove disparità. Diverrebbe utile pertanto prevedere un ‹‹federalismo amministrativo congiunto alla

unità politica ››176 piuttosto che un utopistico codice penale nazionale.

Il penalista vede come unico ostacolo all'applicazione dei sostitutivi penali la forte opposizione incontrata dalle abitudini e dalle tradizioni: dal momento che il loro fondamento è quello di eliminare

175 Ferri E. Sociologia Criminale, Fratelli Bocca, Torino, 1892, pagg. 313-314.

176 Ferri E. Sociologia Criminale a cura di Vincenzo Accattatis, Feltrinelli, Milano, 1979, cit. pag. 98.

135 l'idea che il codice penale sia sufficiente ad arginare il fenomeno criminale è utile che l'opinione pubblica veda l'opportunità di essi ed a ciò possono essere d'aiuto le ricerche compiute in ambito scientifico svolte dall'antropologia e dalla sociologia.

Il sistema punitivo diviene, per Ferri, un complementare ai sostitutivi penali quando questi non si possano applicare o siano risultati inefficaci.

La comunità deve essere in grado di tutelarsi di fronte a quelle condotte antisociali che la metterebbero in pericolo. L'antisocialità di un comportamento viene ad essere misurata in base alla minaccia che esso rappresenta: ‹‹ o si tratta di azioni semplicemente

antisociali, perché dannose agli interessi dei cittadini uti singuli, o collettivamente, ed allora bastano le misure extralegali,[...] o queste azioni divengono realmente antigiuridiche perché violano i diritti dei cittadini ed allora occorrono sanzioni legali ››.177 Ferri completa infatti il quadro delle sanzioni penali o sanzioni sociali,178 con i

mezzi riparatori, repressivi ed eliminativi.

I mezzi riparatori si riconducono a tre classi: la rimozione dell'atto antigiuridico, cui segue, quando

177 Ferri E. Sociologia Criminale, Fratelli Bocca, Torino, 1892, cit. pagg. 557 e seguenti. 178 Ferri E. Sociologia Criminale, Fratelli Bocca, Torino, 1892, pagg. 557 e seguenti.

136 questa sia inapplicabile, la nullità degli effetti di esso, e per ultimo, il risarcimento del danno subito. L'applicabilità di tali misure non potrebbe prescindere sia dall'analisi psicologica dell'agente sia dalle sue condizioni economiche e potranno assumere il carattere di sanzioni accessorie o di provvedimenti principali.

I mezzi repressivi invece consisterebbero nell'esilio, nella detenzione in carcere, nella sospensione di una professione o di una carica e nell'invio nelle colonie agricole. Tali misure dovrebbero avere un carattere generalmente temporaneo ma, diventano indeterminate

per regola, ed impiegate per i delitti meno gravi, per i

quali sembrerebbe improbabile la recidiva e, nei confronti dei minorenni. L'ultima classe di sanzioni prevede i mezzi eliminativi che volti all'esclusione definitiva del criminale dalla società consisterebbero nella segregazione in un manicomio, in uno stabilimento penale, nell'invio in colonie agricole di dissodamento o nella deportazione. L'apparato repressivo corrisponde quindi a quanto previsto da Lombroso e Garofalo.

Il punto di maggior distacco tra i tre studiosi è la questione della pena di morte. Garofalo e Lombroso sono fermi sulla necessità della sua applicazione in quanto

137 unica misura capace di far diminuire veramente il delitto. Ferri è, invece, di altre vedute. Afferma che i positivisti sono unanimi nel considerare la pena capitale come legittima ed opportuna, ma percepisce, tra la teoria e la pratica una netta differenza, poiché i delinquenti ‹‹badano soltanto se i giudici condannano a

morte e soprattutto se il carnefice eseguisce davvero le loro sentenze: ciò, che in Italia non avveniva, da molti anni, anche quando la pena di morte era scritta nel codice››.179 L'aderenza alla realtà è fondamentale: la società è troppo distante dal sentire l'opportunità di una tale sanzione, ormai da tanto tempo, ed il prevedere una norma nel codice, che poi non trovi applicabilità non ha alcun senso. Per essere totalmente efficace, la pena capitale dovrebbe consentire un numero di esecuzioni talmente elevato da non poter essere tollerato da una moderna comunità senza urtarne i sentimenti. Se non diviene possibile utilizzarla in tal misura allora è inutile, come selezione artificiale, riducendosi ad un mero spettacolo che non ha alcuna utilità né sul piano sociale né su quello penale.

138 Lo strumento idoneo a sopperire alla pena di morte è individuato non nell'ergastolo, perché comporterebbe solo una spesa per lo Stato e nessun beneficio e, neppure nella deportazione, che, concepita in altri Stati come l'Inghilterra, da noi non pare essere attuabile. La soluzione migliore è quella di sottoporre i delinquenti ai lavori forzati, non all'estero ma in Italia, nelle campagne italiane colpite dalla malaria a bonificare le aree paludose dove venivano invece impiegati lavoratori per bene. Questa soluzione avrebbe avuto un doppio beneficio per la società: da un lato sarebbero state sanate delle aree che erano fonte sia di malattia che di povertà, in quanto conducevano alla morte molti onesti padri di famiglia, e dall'altra, sarebbero stati impiegati degli individui dannosi per la comunità a favore della stessa, poiché questi, con la loro opera potranno contribuire ‹‹ con l'olocausto della loro vita pel

miglioramento economico e morale di quella società, cui tanto male inflissero con l'opre loro miserande ››.180

La misura penale deve servire a garantire l'ordine giuridico: deve essere in grado di redimere il reo ed allo stesso tempo di salvaguardare il benessere della società.

180 La Scuola Criminale Positiva, Conferenza del Prof. Enrico Ferri nella Università di Napoli, Enrico Dekten Libraio-Editore, Napoli, 1885, pag. 25, cit. pag. 58.

139 L'ordine giuridico si riflette nell'ordine sociale, tutto ciò che la collettività considera utile e vantaggioso per essa dovrebbe essere tradotto in norma in modo da creare un codice "storico", aderente il più possibile alle sue esigenze e probabilmente più equo e reale.

Mario Sbriccoli181 mette in luce come Ferri continuasse a difendere l'idea del diritto penale come strumento principale di difesa dell'intera società prima ancora che della classe al potere. Il problema principale della critica volta a Ferri fu quella che egli circoscrisse l'importanza dell'assetto societario e della politica solo ad elementi di formazione del delinquente e del verificarsi

del delitto, sottraendo la discussione dal vero problema e

cioè il ruolo del diritto nella comunità e l'uso che di esso facevano gli uomini al potere. Secondo Sbriccoli, Ferri individuò nelle differenze esistenti tra gli strati più alti e quelli inferiori della società ‹‹ una causa tra le altre della

criminalità delle seconde, più che l'origine storica (o strutturale) di un sistema giuridico, ed in particolare

181 Sbriccoli M. Il diritto penale sociale in ‹‹ Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno ››, 3-4 , Giuffrè, Milano, 1974-75, pagg. 609-612.

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penalistico, posto a tutela delle prime ed a garanzia della permanenza di quelle disuguaglianze ››.182

Ugo Spirito evidenzia come la sociologia criminale, concentrando la sua attenzione nel tentativo di trovare un nesso tra i fenomeni sociali e la criminalità, perderebbe di vista il delinquente e la sua personalità non riuscendo a giungere alla formulazione di conclusioni valide così come era avvenuto per l'antropologia criminale. I sociologi criminalisti ‹‹ vogliono

al solito studiare il delinquente in funzione dei fenomeni sociali e non questi in funzione di quello; e non si accorgono che in tal modo rinunciano alla realtà per gli schemi e riducono l'individuo alla generalità ››.183 In questo modo il delinquente, con la sua natura e la sua storia, non sarebbe più al centro dello studio del delitto ma diverrebbe solo il centro di tutto quel mondo in cui il crimine si è realizzato. In questa concezione tutta la comunità, che incarna i fattori sociali del delitto, diviene responsabile di questi e del substrato in cui si è realizzato il reato ma non è sicuramente in grado di annullare la responsabilità morale del delinquente che

182 Sbriccoli M. Il diritto penale sociale in ‹‹ Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno ››, 3-4 , Giuffrè, Milano, 1974-75, cit. pag. 611.

141 ha commesso il crimine. Secondo Ugo Spirito, il sociologo dovrebbe analizzare i risultati delle ricerche, siano esse in campo naturalistico, statistico od economico, con riguardo alla personalità dell'individuo perché sarebbe in essa che si esplica quella sociale. ‹‹Il

sociologo, insomma, non deve andare più in cerca della legge naturale in cui si annulli la responsabilità, ma deve invece determinare la responsabilità umana di quella presunta legge naturale del male, che in quanto legge, deve essere spezzata e distrutta ››.184

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Capitolo IV

Dallo Stato liberale al Fascismo: